Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0289

    Causa T-289/21: Ricorso proposto il 25 maggio 2021 — Bastion Holding e a. / Commissione

    GU C 278 del 12.7.2021, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 278/66


    Ricorso proposto il 25 maggio 2021 — Bastion Holding e a. / Commissione

    (Causa T-289/21)

    (2021/C 278/90)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Bastion Holding (Amsterdam, Paesi Bassi) e altre 35 ricorrenti (rappresentanti: B. Braeken e X.Y.G. Versteeg, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    in via principale, annullare la decisione della Commissione C(2021) 1872 final del 15 marzo 2021 relativa alla terza modifica del regime di sovvenzioni dirette a sostegno dei costi fissi delle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 [(SA.62241 (2021/N) — Paesi Bassi], nella parte in cui riguarda l’importo massimo di EUR 600 000 per le grandi imprese;

    in subordine, annullare la decisione impugnata nella sua integralità;

    condannare, inoltre, la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale decidendo erroneamente che la misura di aiuto di Stato non solleva dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno.

    Con tale motivo le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la misura di aiuto di Stato non è idonea a perseguire il suo obiettivo, che è quello di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia olandese, mediante la compensazione dei costi fissi delle imprese che hanno subito una perdita del fatturato del 30 % a causa dell’epidemia di COVID-19 e delle misure governative successivamente imposte. L’importo massimo dell’aiuto è, secondo le ricorrenti, inadeguato a raggiungere l’obiettivo perseguito dalla misura di aiuto di Stato. La misura di aiuto di Stato concede un massimo di EUR 600 000 alle grandi imprese. Un tale importo è insufficiente per porre rimedio al grave turbamento dell’economia olandese garantendo che le imprese rimangano economicamente redditizie. Soprattutto per le grandi imprese come le ricorrenti, l’importo di EUR 600 000 non è sufficiente per rispondere efficacemente alla perdita di fatturato subita a causa dell’epidemia di COVID-19.

    In secondo luogo le ricorrenti sostengono che la misura di aiuto di Stato è sproporzionata. L’attuale regime va oltre quanto necessario per prevenire le carenze di liquidità delle PMI e sostenere i loro costi fissi. In effetti, l’importo sproporzionato concesso alle PMI consente loro di essere più competitive, poiché non sono così limitate dai costi fissi. Inoltre, le PMI che hanno ricevuto l’aiuto non sono tenute, tanto quanto le ricorrenti (1), a ricorrere al capitale proprio per rimanere competitive. Le ricorrenti ricevono un importo massimo di EUR 600 000 per mantenere in funzione trentatré alberghi. Le PMI, invece, possono ricevere quasi lo stesso importo di aiuti per far fronte alle carenze di liquidità di un solo albergo di piccole o medie dimensioni.

    2.

    Secondo motivo, vertente su carenze procedurali della Commissione, in quanto la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata.

    Il secondo motivo di annullamento riguarda le carenze procedurali della decisione impugnata. La decisione, secondo le ricorrenti, contiene una motivazione insufficiente, poiché non affronta la questione della (giustificazione della) differenza sproporzionata tra l’aiuto massimo tra le PMI e le imprese più grandi. Non affronta nemmeno l’adeguatezza della misura stessa, né il fatto che le PMI avevano potuto ricevere aiuti nell’ambito di due precedenti misure aiuto. Con la sua decisione la Commissione non ha, quindi, permesso alle ricorrenti di conoscere le ragioni per cui ha deciso che la misura di aiuto di Stato era considerata compatibile con il mercato interno. Ciò viola l’articolo 296 TFUE.


    (1)  Nota editoriale: la domanda si riferisce alla circostanza che le società interessate sono tenute a «consultare» il loro capitale proprio.


    Top