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Document 62021TN0262

    Causa T-262/21: Ricorso proposto il 13 maggio 2021 — Yanukovych / Consiglio

    GU C 278 del 12.7.2021, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 278/54


    Ricorso proposto il 13 maggio 2021 — Yanukovych / Consiglio

    (Causa T-262/21)

    (2021/C 278/74)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov sul Don, Russia) (rappresentante: B. Kennelly, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2) (in prosieguo: i «noni atti di modifica» o le «sanzioni del 2021»), nella parte in cui essi riguardano il ricorrente.

    Il ricorrente chiede inoltre il pagamento delle proprie spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe verificato né avrebbe potuto verificare se la/e decisione/i delle autorità ucraine su cui esso si è basato al momento dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco fossero state adottate nel rispetto dei suoi diritti fondamentali della difesa e a una tutela giurisdizionale effettiva.

    2.

    Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione in cui il Consiglio sarebbe incorso nello stabilire che il criterio di designazione era stato soddisfatto. In particolare, il Consiglio avrebbe accettato gli elementi forniti dall’Ufficio del procuratore generale ucraino senza procedere a un adeguato esame e/o senza tener conto delle inesattezze individuate dal ricorrente. Il Consiglio avrebbe dovuto effettuare controlli aggiuntivi e richiedere ulteriori prove alle autorità ucraine, in considerazione delle osservazioni che il ricorrente ha presentato e delle prove a discarico dal medesimo prodotte; tuttavia, le indagini limitate del Consiglio sarebbero state insufficienti rispetto a quanto richiesto. Di conseguenza, le sanzioni del 2021 non avrebbero una base fattuale solida.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che il diritto di proprietà del ricorrente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sarebbe stato violato, atteso che, in particolare, le misure restrittive costituirebbero una restrizione ingiustificata, non necessaria e sproporzionata di tale diritto, in quanto: i) nulla suggerirebbe che i capitali asseritamente distratti dal ricorrente siano stati trasferiti al di fuori dell’Ucraina; ii) le misure interne ucraine sarebbero chiaramente adeguate e sufficienti; e iii) le misure restrittive sarebbero ormai in vigore da sette anni e sarebbero state imposte sulla base di un’indagine preliminare che sarebbe in realtà archiviata o quantomeno in una fase di totale ristagno.


    (1)  GU 2021, L 77, pag. 29.

    (2)  GU 2021, L 77, pag. 2.


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