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Document 62021TN0256

    Causa T-256/21: Ricorso proposto il 15 maggio 2021 — Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO (Siwek i Didyk (Poltrone)

    GU C 278 del 12.7.2021, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 278/53


    Ricorso proposto il 15 maggio 2021 — Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO (Siwek i Didyk (Poltrone)

    (Causa T-256/21)

    (2021/C 278/73)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Domator24.com Paweł Nowak (Zielona Góra, Polonia) (rappresentante: T. Gawliczek, consulente giuridico)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Piotr Siwek (Danzica, Polonia), Sebastian Didyk (Danzica)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

    Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 3 304 021-0001 (poltrone)

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di dichiarazione di nullità

    Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 marzo 2021 nel procedimento R 1275/2020-3

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    condannare il soccombente a rimborsare alla ricorrente sia le spese del procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea sia, ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili dalla medesima sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO;

    in caso di intervento dei controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso, condannarli a sopportare le proprie spese.

    Motivi invocati

    Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, per aver dichiarato che il disegno o modello era privo di carattere individuale alla data di deposito;

    violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, per aver dichiarato che il disegno o modello anteriore, dedotto come prova nella controversia, poteva essere divenuto sufficientemente noto nell’ambito della normale attività degli ambienti specializzati nel settore dei giochi;

    violazione delle norme sull’onere della prova;

    violazione delle norme sulla libera valutazione delle prove;

    violazione delle disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002;

    violazione delle disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.


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