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Document 62021TB0697
Case T-697/21: Order of the General Court of 28 September 2022 — FC v EUAA (Civil service — Members of the temporary staff — Disciplinary proceedings — Refusal of request to stay disciplinary proceedings pending judgments of the General Court in related cases — Delivery of judgments of the General Court in the related pending cases — No need to adjudicate)
Causa T-697/21: Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2022 — FC / EASO («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Procedimento disciplinare – Rigetto della domanda di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della pronuncia di sentenze del Tribunale in cause connesse – Pronuncia delle sentenze del Tribunale nelle cause connesse in pendenza del giudizio – Non luogo a statuire»)
Causa T-697/21: Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2022 — FC / EASO («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Procedimento disciplinare – Rigetto della domanda di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della pronuncia di sentenze del Tribunale in cause connesse – Pronuncia delle sentenze del Tribunale nelle cause connesse in pendenza del giudizio – Non luogo a statuire»)
GU C 463 del 5.12.2022, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 463/47 |
Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2022 — FC / EASO
(Causa T-697/21) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Procedimento disciplinare - Rigetto della domanda di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della pronuncia di sentenze del Tribunale in cause connesse - Pronuncia delle sentenze del Tribunale nelle cause connesse in pendenza del giudizio - Non luogo a statuire»)
(2022/C 463/68)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: FC (rappresentanti: V. Christianos, G. Kelepouri e A. Skoulikis, avvocati)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (rappresentanti: P. Eyckmans e M. Stamatapoulou, agenti, assistiti da T. Bontinck, A. Guillerme e L. Burguin, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso, basato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EASO), del 25 luglio 2021, recante rigetto del suo reclamo proposto avverso le decisioni dell’EASO del 24 febbraio e del 14 marzo 2021, mediante le quali il presidente del consiglio disciplinare dell’EASO ha respinto la sua domanda di sospensione del procedimento disciplinare aperto a suo carico.
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
FC è condannata a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. |