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Document 62021TA0312

Causa T-312/21: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — SY / Commissione («Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/374/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Ricorso di annullamento – Modifica del bando di concorso successivamente al parziale svolgimento dei test di accesso – Assenza di base giuridica – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Forza maggiore – Parità di trattamento – Beneficio di misure particolari – Organizzazione a distanza delle prove – Tasso di riuscita elevato dei candidati interni – Ricorso per carenza»)

GU C 63 del 20.2.2023, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/38


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — SY / Commissione

(Causa T-312/21) (1)

(«Funzione pubblica - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale EPSO/AD/374/19 - Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso - Ricorso di annullamento - Modifica del bando di concorso successivamente al parziale svolgimento dei test di accesso - Assenza di base giuridica - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Forza maggiore - Parità di trattamento - Beneficio di misure particolari - Organizzazione a distanza delle prove - Tasso di riuscita elevato dei candidati interni - Ricorso per carenza»)

(2023/C 63/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SY (rappresentante: T. Walberer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Hohenecker, T. Lilamand e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il ricorrente, SY, sostanzialmente chiede, in primo luogo, l’annullamento dell’addendum al bando di concorso generale EPSO/AD/374/19 (GU 2020, C 374 A, pag. 3), che ha modificato le modalità delle prove di tale concorso a causa della sopravvenienza del pandemia di COVID-19, della convocazione da parte della Commissione europea del 20 novembre 2020 a sostenere una prova, dell’elenco di riserva redatto a seguito di tale concorso nel settore del diritto della concorrenza, delle decisioni relative all’assunzione di candidati sulla base di tale elenco di riserva e della decisione di riesame della commissione giudicatrice del concorso recante la decisione di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva. In secondo luogo, in subordine, egli chiede che nell’emananda sentenza siano specificati i requisiti concreti che devono essere rispettati dalla Commissione al fine di ripristinare la situazione giuridica in cui egli si trovava anteriormente all’illegittimità commessa da detta commissione giudicatrice, in modo da consentire a quest’ultima di iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva. In terzo luogo, egli chiede al Tribunale di constatare la violazione da parte della Commissione dell’articolo 265 TFUE, poiché quest’ultima non gli ha trasmesso una decisione sul suo reclamo amministrativo del 17 gennaio 2021.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

SY si farà carico delle proprie spese nonché della metà di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Commissione si farà carico della metà delle proprie spese.


(1)  GU C 310 del 2.8.2021.


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