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Document 62021CN0675

Causa C-675/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 10 novembre 2021 — Strong-Charon — Soluções de Segurança, S.A. / 2045 — Empresa de Segurança, S.A., FL

GU C 148 del 4.4.2022, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 148 del 4.4.2022, p. 8–8 (GA)

4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 10 novembre 2021 — Strong-Charon — Soluções de Segurança, S.A. / 2045 — Empresa de Segurança, S.A., FL

(Causa C-675/21)

(2022/C 148/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Strong-Charon — Soluções de Segurança, S.A.

Convenuti: 2045 — Empresa de Segurança, S.A., FL

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia sempre possibile affermare che l'assenza di un legame contrattuale tra prestatori di servizi successivi costituisce un indizio quanto all'assenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE (1), ancorché, come gli altri indizi, non sia di per sé decisivo e non possa essere considerato isolatamente (sentenza dell'11 marzo 1997, Ayse Süzen, C-13/95, punto 11) (2).

2)

Se in un'attività come la sicurezza privata di impianti industriali, in cui il nuovo prestatore ha rilevato solo uno dei quattro lavoratori che integravano l'entità economica (e quindi non ne ha rilevato la maggior parte) e non ci sono elementi di fatto per ritenere che il lavoratore in questione possedeva competenze e conoscenze specifiche in modo da poter affermare che la parte più rilevante, in termini di competenza, del personale sia stata trasferita al nuovo prestatore, né ha avuto luogo una cessione di beni immateriali, si possa concludere nel senso che non sussiste trasferimento di entità economica, anche se alcune attrezzature (allarmi, telecamere a circuito chiuso, computer) continuano ad essere fornite dal cliente al nuovo prestatore di servizi, tenuto conto, da un lato, del valore economico relativamente ridotto dell'investimento che tali attrezzature rappresentano nel complesso dell'operazione e, dall’altro, del fatto che non sarebbe ragionevole sotto un profilo economico (sentenza del 27 febbraio 2020, Grafe e Pohle, C-298/18, punto 32) (3) imporre al cliente di sostituirle.

3)

Se «[tale] questione (…) deve essere valutata in concreto dal giudice nazionale alla luce dei criteri elaborati dalla Corte (sentenza del 7 agosto 2018, Colino Siguënza, C 472/16, EU:C:2018:646, punto 45 (4); sentenza Grafe e Pohle, punto 27), nonché degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/23, come segnatamente enunciati al considerando 3 di quest’ultima», ci si chiede se si debba tener conto del fatto che «[l]a direttiva 2001/23 non mira unicamente a salvaguardare, in occasione di un trasferimento di impresa, gli interessi dei lavoratori, ma intende assicurare un giusto equilibrio tra gli interessi di questi ultimi, da un lato, e quelli del cessionario, dall’altro» (punto 26 della sentenza ISS Facility Services NV del 26 marzo 2020, causa C-344/18 (5), che ribadisce quanto già affermato nella sentenza Alemo-Herron del 18 luglio 2013, C-426/11, punto 25) (6).


(1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti — GU 2001, L 82, pag. 16.

(2)  EU:C:1997:141

(3)  EU:C:2020:121

(4)  EU:C:2018:646

(5)  EU:C:2020:239

(6)  EU:C:2013:521


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