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Document 62021CN0442

Causa C-442/21 P: Impugnazione proposta il 15 luglio 2021 da ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 maggio 2021, causa T-561/18, ITD e Danske Fragtmænd/Commissione

GU C 382 del 20.9.2021, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/19


Impugnazione proposta il 15 luglio 2021 da ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 maggio 2021, causa T-561/18, ITD e Danske Fragtmænd/Commissione

(Causa C-442/21 P)

(2021/C 382/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S (rappresentante: L. Sandberg- Mørch, advokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Jørgen Jensen Distribution A/S, Dansk Distribution A/S, Regno di Danimarca

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del 5 maggio 2021 del Tribunale nella causa T-561/18 nella parte in cui ha respinto i motivi dedotti dalle ricorrenti, secondo cui la Commissione aveva incontrato serie difficoltà nel dichiarare che la compensazione per l’obbligo di servizio postale universale (in prosieguo: l’«OSU») costituiva un aiuto compatibile; la Commissione si era trovata di fronte a gravi difficoltà nel dichiarare che la garanzia dello Stato era un aiuto esistente ed essa aveva incontrato serie difficoltà anche nella propria valutazione dell’erronea ripartizione dei costi;

condannare la resistente a farsi carico delle proprie spese e delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

1.

In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ed ha snaturato i fatti nel decidere che la Commissione non aveva incontrato serie difficoltà nell’escludere dal CNE [costo netto evitato] i vantaggi immateriali (consistenti nella reputazione dell’impresa e nella sua presenza capillare sul territorio) di cui la Post Danmark beneficiava in conseguenza dell’OSU.

2.

In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel decidere che la Commissione non aveva incontrato serie difficoltà allorché essa aveva dichiarato che l’aiuto era compatibile in base alla disciplina SIEG [servizi di interesse economico generale] per l’adempimento dell’obbligo di fornitura del servizio universale, ma successivamente aveva autorizzato l’aiuto per le spese di licenziamento del personale nel quadro della riconversione/ristrutturazione della Post Danmark.

3.

In terzo luogo, il Tribunale ha violato gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, incorrendo in un errore di diritto nel dichiarare che la Commissione non si è trovata in gravi difficoltà nel concludere che l’imputazione eccessiva, da parte della Post Danmark, di costi comuni a conto dell’OSU, non costituiva un aiuto di Stato.

I ricorrenti sostengono che l’erronea conclusione raggiunta dal Tribunale si basa su due errori di diritto, ai quali corrispondono due motivi secondari:

a.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), della regolamentazione contabile del 2006 e l’articolo 4, paragrafo 3, lettera c) della regolamentazione contabile del 2011 fossero soltanto un’applicazione specifica dei principi sanciti all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a) e all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b) delle regolamentazioni contabili del 2006 e del 2011.

b.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’adeguatezza della ripartizione dei costi comuni effettuata dalla Post Danmark fosse comprovata dal fatto che la contabilità della Post Danmark era stata sottoposta a regolari audit.


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