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Document 62021CN0386

    Causa C-386/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Belgio) il 24 giugno 2021– Ryanair DAC / Happy Flights Srl

    GU C 382 del 20.9.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 382/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Belgio) il 24 giugno 2021– Ryanair DAC / Happy Flights Srl

    (Causa C-386/21)

    (2021/C 382/19)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour d'appel de Mons

    Parti

    Appellante: Ryanair DAC

    Appellata: Happy Flights Srl, già Happy Flights Sprl

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 7, punto 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (1), debba essere interpretato nel senso che la nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, includa l’azione risarcitoria, intentata sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (2), da parte di una società di recupero crediti, soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto aereo, che fa valere la sua qualità di cessionario del credito del passeggero, anche se tale società non prova di essere subentrata in tutti i diritti e gli obblighi del contraente originario.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 7, punto 1, lettera a) e 7, punto 1, lettera b) del regolamento n. 1215/2012, debbano essere interpretati nel senso che il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è quello dell’esecuzione del contratto di trasporto aereo, ossia il luogo di partenza o di arrivo del volo o, se del caso, un altro luogo.


    (1)  GU 2012, L 351, pag. 1.

    (2)  GU 2004, L 46, pag. 1.


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