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Document 62021CN0386
Case C-386/21: Request for a preliminary ruling from the Cour d’appel de Mons (Belgium) lodged on 24 June 2021 — Ryanair DAC v Happy Flights Srl, formerly Happy Flights Sprl
Causa C-386/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Belgio) il 24 giugno 2021– Ryanair DAC / Happy Flights Srl
Causa C-386/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Belgio) il 24 giugno 2021– Ryanair DAC / Happy Flights Srl
GU C 382 del 20.9.2021, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 382/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Belgio) il 24 giugno 2021– Ryanair DAC / Happy Flights Srl
(Causa C-386/21)
(2021/C 382/19)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Mons
Parti
Appellante: Ryanair DAC
Appellata: Happy Flights Srl, già Happy Flights Sprl
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7, punto 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (1), debba essere interpretato nel senso che la nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, includa l’azione risarcitoria, intentata sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (2), da parte di una società di recupero crediti, soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto aereo, che fa valere la sua qualità di cessionario del credito del passeggero, anche se tale società non prova di essere subentrata in tutti i diritti e gli obblighi del contraente originario. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 7, punto 1, lettera a) e 7, punto 1, lettera b) del regolamento n. 1215/2012, debbano essere interpretati nel senso che il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è quello dell’esecuzione del contratto di trasporto aereo, ossia il luogo di partenza o di arrivo del volo o, se del caso, un altro luogo. |