EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CJ0278

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 novembre 2022.
Dansk Akvakultur contro Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret.
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafo 3 – Valutazione di un progetto che può avere incidenze su un sito protetto – Obbligo di valutazione – Prosecuzione dell’attività economica di un impianto già autorizzato in fase di progetto, a condizioni invariate, nel caso in cui l’autorizzazione sia stata concessa a seguito di una valutazione incompleta.
Causa C-278/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:864

 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

10 novembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafo 3 – Valutazione di un progetto che può avere incidenze su un sito protetto – Obbligo di valutazione – Prosecuzione dell’attività economica di un impianto già autorizzato in fase di progetto, a condizioni invariate, nel caso in cui l’autorizzazione sia stata concessa a seguito di una valutazione incompleta»

Nella causa C‑278/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), con decisione dell’8 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 28 aprile 2021, nel procedimento

Dansk Akvakultur, che agisce per conto dell’AquaPri A/S,

contro

Miljø- og Fødevareklagenævnet,

con l’intervento di:

Landbrug & Fødevarer,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 marzo 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per la Dansk Akvakultur, che agisce per conto dell’AquaPri A/S, da K. Trenskow e M. Vindfelt, advokater;

per la Miljø- og Fødevareklagenævnet, da E. Gabris, R. Holdgaard e B. Moll Bown, advokater;

per la Commissione europea, da C. Hermes e C. Vang, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 maggio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7, e rettifica GU 2014, L 95, pag. 70).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’associazione Dansk Akvakultur, che agisce per conto dell’AquaPri A/S, e la Miljø- og Fødevareklagenævnet (commissione di ricorso in materia di ambiente e di prodotti alimentari, Danimarca) (in prosieguo: la «commissione di ricorso») in relazione a una decisione con la quale è stata negata l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di un impianto di allevamento ittico appartenente all’AquaPri.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il decimo considerando della direttiva 92/43 indica quanto segue:

«[C]onsiderando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata».

4

L’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva così dispone:

«1.   Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali (...) e delle specie (...) presenti nei siti.

2.   Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3.   Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito (…), le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica».

Diritto danese

Legge sulla tutela dell’ambiente

5

L’articolo 33, paragrafo 1, prima frase, della Miljøbeskyttelsesloven (legge sulla tutela dell’ambiente), del 22 dicembre 2006, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, prevede quanto segue:

«Le imprese, gli stabilimenti o gli impianti che figurano nell’elenco di cui all’articolo 35 (attività elencate) non possono né stabilirsi né iniziare a funzionare prima del rilascio dell’autorizzazione».

6

L’articolo 35 di tale legge stabilisce quanto segue:

«Il Ministro dell’Ambiente redige un elenco delle imprese, degli stabilimenti e degli impianti particolarmente inquinanti soggetti all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 33».

Decreto habitat

7

L’Habitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 188 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) (decreto n. 188, relativo alla designazione e alla gestione di zone naturali protette internazionali e alla protezione di alcune specie), del 26 febbraio 2016, all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, che ha recepito l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 nell’ordinamento giuridico danese, così prevede:

«1.   Prima di adottare una decisione ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 7, occorre esaminare se il progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 (...)

2.   Qualora l’amministrazione ritenga che un progetto possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000, occorre procedere ad una valutazione dettagliata dell’incidenza del progetto su detto sito alla luce dell’obiettivo di conservazione del sito interessato. Qualora dalla valutazione risulti che il progetto pregiudicherebbe l’area naturale protetta internazionale, la domanda non può essere oggetto di permesso, deroga o autorizzazione».

8

L’articolo 7, paragrafo 7, di detto decreto enuncia quanto segue:

«I seguenti procedimenti di cui alla legge sulla tutela dell’ambiente rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6:

(...)

6)

autorizzazione di imprese, ecc., conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, (…) della legge sulla tutela dell’ambiente.

(...)».

Decreto relativo all’autorizzazione

9

L’articolo 70, paragrafo 2, del Godkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1458 om godkendelse af listevirksomhed) (decreto n. 1458, relativo all’autorizzazione delle attività elencate), del 12 dicembre 2017 (in prosieguo: il «decreto relativo all’autorizzazione»), enuncia quanto segue:

«Le imprese esistenti di cui ai punti I 203, I 205 (...) dell’allegato 2 che non sono autorizzate a norma dell’articolo 33 della legge sulla tutela dell’ambiente presentano domanda di autorizzazione conformemente alle norme stabilite nel presente decreto entro il 15 marzo 2014».

10

L’allegato 2 di tale decreto comprende, in particolare, i punti I 203 e I 205, che sono così formulati:

«I 203. Gli allevamenti ittici vale a dire gli impianti di allevamento costituiti da gabbie, cassette di filo metallico o simili ubicati in acque marine, ove l’intero impianto sia situato a meno di un miglio marino della costa e il cui funzionamento richieda l’utilizzo di mangimi.

(...)

I 205. Gli allevamenti ittici vale a dire gli impianti di allevamento costituiti da gabbie, cassette di filo metallico o simili ubicati in acque marine e situati in tutto o in parte a più di un miglio marino della costa e il cui funzionamento richieda l’utilizzo di mangimi».

Fatti e questioni pregiudiziali

11

L’AquaPri è proprietaria di un impianto di allevamento ittico situato nella baia di Småland, in prossimità di un sito Natura 2000 che ospita diversi tipi di habitat naturali terrestri e acquatici nonché varie specie di uccelli selvatici. L’attività di tale impianto consiste nell’allevamento di trote dette «iridee», che comporta l’emissione o lo scarico nell’ambiente di azoto, fosforo, rame e antibiotici.

12

Il progetto consistente nell’installare detto impianto nella sua ubicazione attuale è stato oggetto di un’autorizzazione concessa il 15 febbraio 1999.

13

Nel corso del 2006, l’AquaPri ha chiesto di essere autorizzata ad aumentare la quantità di azoto che poteva essere emessa dal suo impianto in una proporzione di 0,87 tonnellate, portandola da 15,6 tonnellate a 16,47 tonnellate.

14

L’autorità competente ha valutato la questione se un siffatto aumento potesse avere incidenze significative sul sito Natura 2000 localizzato in prossimità di tale impianto, sul fondamento della normativa danese relativa alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati all’epoca in vigore. Al termine della sua valutazione, essa ha ritenuto che non vi fossero, all’interno del sito interessato, habitat naturali o specie di uccelli selvatici sensibili all’azoto e, pertanto, che potessero subire incidenze significative dal progetto dell’AquaPri. Essa ha quindi autorizzato quest’ultima a dare esecuzione a tale progetto con una decisione adottata il 27 ottobre 2006.

15

Tale decisione è stata contestata dinanzi all’organo di ricorso competente, il quale ha constatato che essa era inficiata da un vizio in quanto l’autorità competente non aveva tenuto conto, nell’ambito della sua valutazione del progetto dell’AquaPri, dell’esistenza di progetti paralleli consistenti nell’aumentare le quantità di azoto che potevano essere emesse da tre impianti di allevamento ittico vicini. Tuttavia, tale organo ha ritenuto che il vizio in parola non giustificasse l’annullamento di detta decisione.

16

Poiché la stessa decisione ha inoltre imposto all’AquaPri di presentare, entro il 15 marzo 2014, una domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge sulla tutela dell’ambiente, quale prevista all’articolo 70, paragrafo 2, del decreto relativo all’autorizzazione, tale società ha presentato una domanda in tal senso.

17

Con decisione del 16 dicembre 2014, l’autorità competente ha concesso l’autorizzazione richiesta dall’AquaPri dopo aver rilevato, da un lato, che la quantità di azoto rilasciata dall’impianto appartenente a quest’ultima rimaneva invariata rispetto a quella che era stata autorizzata con la decisione del 27 ottobre 2006 e, dall’altro, che da una valutazione effettuata successivamente all’adozione di tale decisione risultava che detto impianto e i tre impianti vicini, considerati congiuntamente, non potevano avere incidenze significative sul sito Natura 2000 vicino al quale si trovano.

18

La decisione del 16 dicembre 2014 è stata contestata dinanzi alla commissione di ricorso e quest’ultima l’ha annullata con decisione del 13 marzo 2018.

19

In quest’ultima decisione, la commissione di ricorso ha ritenuto, anzitutto, che l’autorizzazione concessa all’AquaPri con la decisione del 27 ottobre 2006 non fosse stata preceduta da una valutazione conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, in quanto tale valutazione aveva riguardato l’incidenza individuale del progetto di cui trattasi, ma non la questione se tale progetto, considerato congiuntamente ai tre impianti vicini, potesse avere incidenze significative sul sito Natura 2000 vicino al quale si trovano tali diversi impianti.

20

La commissione di ricorso ha poi constatato che era stato adottato un piano nazionale di gestione del bacino idrografico applicabile alle acque che si trovano nella zona interessata per il periodo 2015-2021, a seguito di una valutazione effettuata conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, e che da tale piano risultava in particolare che era stata autorizzata l’emissione di un quantitativo totale di 43 tonnellate di azoto «al fine di garantire che gli allevamenti ittici esistenti (…) possano sfruttare la loro attuale autorizzazione di emissione». Essa ha tuttavia considerato, in sostanza, che tali constatazioni non incidevano sull’obbligo incombente all’autorità competente, in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, di effettuare una valutazione specifica dell’impianto appartenente all’AquaPri, al fine di determinare se tale progetto potesse avere incidenze significative sul sito Natura 2000 in prossimità del quale si trova.

21

Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto che la quantità di azoto emessa da tale impianto, congiuntamente a quelle emesse dai tre impianti vicini, potesse avere incidenze significative sul sito in questione.

22

L’AquaPri ha proposto ricorso avverso detta decisione dinanzi al giudice competente, che a sua volta ha trasmesso la causa al giudice del rinvio in considerazione delle questioni sollevate dalla medesima.

23

Nella sua decisione di rinvio, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca) enuncia, in primo luogo, che la decisione di cui trattasi nel procedimento principale è stata adottata sulla base della normativa che opera il recepimento nel diritto danese dell’articolo 6 della direttiva 92/43, prima di rilevare che, sebbene tale articolo non precisi il significato della nozione di«progetto» cui esso si riferisce, dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, punti da 24 a 26), e del 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e a. (C‑293/17 e C‑294/17, EU:C:2018:882, punti 66 e da 82 a 83), discende che tale nozione è più ampia della nozione di «progetto» figurante nella direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), nonché nella direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40), che l’ha preceduta.

24

In secondo luogo, il giudice del rinvio espone, in sostanza, che la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «progetto», ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43, non gli fornisce gli elementi di interpretazione necessari per consentirgli di stabilire se si trovi in presenza di un siffatto progetto nel caso di specie.

25

A tale riguardo, esso afferma, in primo luogo, che la domanda di autorizzazione all’origine della controversia principale mirava unicamente a consentire all’AquaPri di proseguire l’attività di un impianto di allevamento ittico esistente da circa quindici anni, in condizioni invariate rispetto a quelle in base alle quali le è stata concessa una precedente autorizzazione. In secondo luogo, tale precedente autorizzazione è stata concessa a seguito di una valutazione che ha riguardato, a titolo esclusivo, l’eventuale impatto ambientale del progetto consistente nell’aumentare la quantità di azoto emessa da tale impianto e che non ha quindi tenuto conto, congiuntamente, dell’esistenza di progetti paralleli e analoghi. In terzo luogo, l’impatto ambientale congiunto di tali diversi impianti è stato tuttavia preso in considerazione nell’ambito della valutazione che da allora è stata condotta, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43, ai fini dell’autorizzazione del piano nazionale di gestione del bacino idrografico menzionato al punto 20 della presente sentenza.

26

Tenuto conto di tutti questi elementi, il giudice del rinvio si chiede se, prima dell’adozione di una decisione sulla domanda di autorizzazione all’origine della controversia di cui al procedimento principale, si sarebbe dovuto procedere a una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 e, in caso affermativo, con quali modalità.

27

In tali circostanze, l’Østre Landsret (Corte d’appello della regione orientale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 6, paragrafo 3, [prima frase], della direttiva [92/43] debba essere interpretato nel senso che esso si applica in una situazione come quella del caso di specie in cui è richiesta un’autorizzazione a continuare l’operatività di un allevamento ittico esistente, laddove l’attività e le emissioni di azoto e di altri nutrienti di tale allevamento ittico sono rimaste invariate rispetto all’attività e alle emissioni autorizzate nel 2006, ma in cui, in relazione all’autorizzazione precedente dell’allevamento ittico, non è stata effettuata una valutazione dell’attività complessiva e degli effetti cumulativi di tutti gli allevamenti ittici nella zona, dal momento che le autorità competenti hanno valutato unicamente le emissioni aggiuntive totali di azoto e di altre sostanze provenienti dall’allevamento ittico interessato.

2)

Se, ai fini della risposta alla prima questione, sia rilevante il fatto che il piano nazionale di gestione del bacino idrografico per gli anni dal 2015 al 2021 tenga conto della presenza degli allevamenti ittici nella zona, nella misura in cui tale piano prevede un quantitativo determinato di azoto al fine di garantire che gli allevamenti ittici esistenti nella zona possano sfruttare le loro attuali autorizzazioni di emissione e le emissioni effettive degli allevamenti ittici si mantengono nei limiti stabiliti.

3)

Qualora in una situazione come quella del caso di specie debba essere effettuata una valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, [prima frase], della direttiva [92/43], se l’autorità competente sia tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito di tale valutazione, i limiti delle emissioni di azoto previsti nel piano di gestione del bacino idrografico per gli anni dal 2015 al 2021 e ogni altra informazione e valutazione pertinente che possa risultare dal piano di gestione del bacino idrografico e dal piano Natura 2000 per la zona».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

28

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43 debba essere interpretato nel senso che la prosecuzione, a condizioni invariate, dell’attività di un impianto già autorizzato in fase di progetto debba essere assoggettata all’obbligo di valutazione previsto da tale disposizione nel caso in cui, da un lato, la valutazione che ha preceduto detta autorizzazione abbia riguardato unicamente l’incidenza di tale progetto considerato singolarmente, prescindendo dalla sua combinazione con altri progetti, e, dall’altro, detta autorizzazione subordini tale prosecuzione all’ottenimento di una nuova autorizzazione prevista dal diritto interno.

29

A tale riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che l’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43, prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, formi oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha su tale sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

30

Come risulta dai termini stessi di tale disposizione, l’obbligo di valutazione da essa previsto non trova applicazione unicamente nel caso in cui un piano o un progetto, considerato singolarmente, possa avere incidenze significative su un sito alla cui gestione tale piano o progetto non è direttamente connesso o necessario. Infatti, esso trova applicazione anche nel caso in cui è la combinazione di detto piano o progetto con altri piani o progetti che può avere incidenze significative sul sito interessato.

31

In entrambi i casi, il piano o il progetto di cui trattasi deve quindi formare oggetto di una valutazione delle sue incidenze sul sito interessato, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

32

Tale valutazione deve a sua volta essere «opportuna», requisito che implica che l’autorità nazionale competente prenda in considerazione tutte le incidenze che il piano o progetto di cui trattasi, considerato singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, può avere sul sito interessato e, pertanto, che tale autorità identifichi e valuti tutti gli aspetti di tale piano o progetto che possono pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito (v., in tal senso, sentenze del 14 gennaio 2016, Grüne Liga Sachsen e a., C‑399/14, EU:C:2016:10, punto 49, nonché del 7 novembre 2018, Holohan e a., C‑461/17, EU:C:2018:883, punti 33, 4345).

33

Ciò premesso, e come risulta altresì dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43, l’obbligo di valutazione previsto da tale disposizione si applica solo in presenza di un piano o di un progetto.

34

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «progetto», ai sensi di detta disposizione, tale nozione è più ampia di quella contenuta nelle direttive 85/337 e 2011/92, che rinviano all’esistenza di lavori o di interventi che modificano la realtà fisica di un sito. Infatti, detta nozione comprende anche altre attività che, senza essere connesse o necessarie alla gestione di un sito protetto, possono avere incidenze significative sul medesimo (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e a., C‑293/17 e C‑294/17, EU:C:2018:882, punti da 61 a 68 nonché giurisprudenza ivi citata).

35

Tuttavia, qualora un’attività che possa avere incidenze significative su un sito protetto sia già stata autorizzata, in fase di progetto, la prosecuzione di tale attività può essere considerata un progetto nuovo o distinto che deve essere sottoposto a una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43, solo in assenza di continuità e di identità tra l’attività autorizzata e l’attività proseguita, tenuto conto in particolare della natura di tali attività nonché del luogo e delle condizioni di esecuzione delle medesime (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e a., C‑293/17 e C‑294/17, EU:C:2018:882, punto 83, nonché del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punti da 129 a 131).

36

In caso di continuità e di identità di una siffatta attività, la prosecuzione di quest’ultima deve, infatti, essere considerata come rientrante in un progetto unico e già autorizzato, che non deve essere sottoposto a una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43 (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e a., C‑293/17 e C‑294/17, EU:C:2018:882, punti 7879; del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 128, nonché del 9 settembre 2020, Friends of the Irish Environment, C‑254/19, EU:C:2020:680, punto 35).

37

Nel caso di specie, dalla formulazione chiara e precisa della presente questione risulta che il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull’applicabilità dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43 in una controversia vertente sulla prosecuzione dell’attività di un impianto che sia già stato autorizzato in fase di progetto, in condizioni invariate rispetto a quelle in considerazione delle quali tale autorizzazione era stata concessa. Non sembra quindi esistere, da questo punto di vista, un progetto nuovo o distinto che debba essere sottoposto a una nuova valutazione ai sensi di tale disposizione, fatte salve le verifiche che spetta unicamente al giudice del rinvio effettuare.

38

In secondo luogo, occorre tuttavia osservare che, poiché gli Stati membri sono tenuti a rispettare l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 e, più in particolare, l’obbligo di valutazione previsto alla prima frase di tale disposizione, non si può ammettere che dalla violazione di tale obbligo non possa desumersi alcuna conseguenza giuridica nell’ipotesi in cui una siffatta violazione dovesse essere accertata, in una decisione definitiva, dall’autorità o dal giudice nazionale competente.

39

Al contrario, come dichiarato dalla Corte per quanto riguarda l’obbligo di valutazione analogo istituito dalla direttiva 85/337, anche nel caso in cui l’autorizzazione di un progetto intervenuta in violazione di tale obbligo abbia carattere definitivo, non si può tuttavia ritenere che detto progetto sia stato legalmente autorizzato alla luce di tale obbligo, di modo tale che lo Stato membro interessato è tenuto, in forza del principio di leale cooperazione previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, a eliminare le conseguenze illecite della violazione da esso commessa adottando, nell’ambito delle sue competenze, tutte le misure necessarie al fine di rimediarvi [v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2019, Commissione/Irlanda (Centrale eolica di Derrybrien), (C‑261/18, EU:C:2019:955), punti 71, 75, 8090 nonché giurisprudenza ivi citata].

40

In particolare, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 29 e 30 delle sue conclusioni, nel caso in cui un progetto sia stato autorizzato a seguito di una valutazione non conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43, l’autorità nazionale competente deve effettuare un esame a posteriori delle incidenze dell’esecuzione di tale progetto sul sito interessato, sulla base dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, qualora tale esame costituisca l’unica misura opportuna per evitare che detta esecuzione comporti un degrado o perturbazioni che possano avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Grüne Liga Sachsen e a., C‑399/14, EU:C:2016:10, punto 46)

41

Tuttavia, un siffatto esame a posteriori, fondato sull’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, non costituisce l’unica misura opportuna che l’autorità nazionale competente, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, può essere chiamata ad adottare.

42

Infatti, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il diritto dell’Unione non osta a che, al fine di effettuare una nuova valutazione conforme ai requisiti applicabili, tale autorità proceda alla revoca o alla sospensione dell’autorizzazione già concessa purché dette misure intervengano entro un termine ragionevole e si tenga conto della misura in cui l’interessato abbia potuto eventualmente confidare nella legittimità di tale autorizzazione, o ancora a che detta autorità proceda, in determinati casi eccezionali previsti dalle norme di diritto nazionale applicabili, a una regolarizzazione, che in tal caso non solo deve essere conforme a tali requisiti, ma deve anche avvenire in condizioni che escludano qualsiasi rischio di elusione o di disapplicazione delle norme del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2019, Commissione/Irlanda (Centrale eolica di Derrybrien) (C‑261/18, EU:C:2019:955), punti da 75 a 7792 nonché giurisprudenza ivi citata].

43

Inoltre, nell’ipotesi in cui uno Stato membro abbia previsto, in un atto di portata generale, o in un atto di portata individuale, che la prosecuzione di un’attività già autorizzata debba essere oggetto di una nuova autorizzazione, l’autorità nazionale competente è tenuta a subordinare quest’ultima a una nuova valutazione conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43, qualora risulti che detta attività non sia ancora stata oggetto di una siffatta valutazione conforme, nel qual caso detta autorità dovrà trarre tutte le conseguenze di fatto e di diritto che tale nuova valutazione comporta nell’ambito della decisione che è chiamata ad adottare sulla nuova eventuale autorizzazione da concedere.

44

Orbene, nel caso di specie, dalla formulazione della presente questione e dalle affermazioni del giudice del rinvio riassunte al punto 16 della presente sentenza risulta che l’autorizzazione rilasciata il 27 ottobre 2006 prevedeva che la prosecuzione dell’attività dell’impianto di cui trattasi nel procedimento principale dovesse essere oggetto, entro il 15 marzo 2014, di una nuova domanda di autorizzazione, quale prevista all’articolo 70, paragrafo 2, del decreto relativo all’autorizzazione.

45

Risulta altresì dalle affermazioni del giudice del rinvio riassunte ai punti 15 e 19 della presente sentenza che la valutazione effettuata nel corso del 2006 dall’autorità competente, prima dell’autorizzazione di cui al punto precedente, non era conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43 in quanto aveva riguardato unicamente l’incidenza individuale del progetto di cui trattasi e non l’incidenza di tale progetto considerato congiuntamente ad altri progetti.

46

A tale riguardo, occorre precisare che, a prescindere da quale sia la misura alla quale si ricorre al fine di eliminare le conseguenze illecite della violazione di un obbligo di valutazione quale quello previsto all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43, lo Stato membro responsabile di tale violazione, se una misura siffatta porta a rimettere in discussione o a modificare l’autorizzazione concessa a seguito di detta violazione, può essere tenuto a risarcire tutti i danni che il suo comportamento abbia causato all’operatore economico che ha beneficiato di tale autorizzazione, tesi che l’AquaPri sostiene nel caso di specie e che spetta al giudice nazionale competente verificare.

47

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che la prosecuzione, a condizioni invariate, dell’attività di un impianto già autorizzato in fase di progetto non deve, in linea di principio, essere soggetta all’obbligo di valutazione previsto a tale disposizione. Tuttavia, nel caso in cui, da un lato, la valutazione che ha preceduto tale autorizzazione abbia riguardato unicamente l’incidenza di tale progetto considerato singolarmente, a prescindere dalla sua combinazione con altri progetti, e, dall’altro, detta autorizzazione subordini tale prosecuzione all’ottenimento di una nuova autorizzazione prevista dal diritto interno, quest’ultima deve essere preceduta da una nuova valutazione conforme ai requisiti di detta disposizione.

Sulla seconda e sulla terza questione

48

Con la seconda e la terza questione, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43 debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se sia necessario subordinare la prosecuzione dell’attività di un impianto che sia già stato autorizzato in fase di progetto in esito a una valutazione non conforme ai requisiti di detta disposizione, a una nuova valutazione conforme a tali requisiti e, in caso affermativo, per effettuare tale nuova valutazione, si debba tenere conto di valutazioni effettuate nel frattempo, come quelle che hanno preceduto l’adozione di un piano nazionale di gestione del bacino idrografico e di un piano Natura 2000 riguardanti, segnatamente, la zona in cui si trova il sito sul quale tale attività può avere incidenze.

49

A tale riguardo, si deve anzitutto ricordare che, come risulta dai punti 29 e 32 della presente sentenza, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito deve formare oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha su detto sito, requisito che implica l’identificazione, la valutazione e la presa in considerazione di tutte le incidenze di tale piano o progetto su quest’ultimo.

50

Come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, un siffatto piano o progetto deve essere sottoposto a una tale valutazione qualora esista una probabilità o un rischio che esso possa avere incidenze significative sul sito interessato, condizione che, tenuto conto del principio di precauzione, deve essere considerata soddisfatta qualora l’esistenza di una probabilità o di un rischio di effetti pregiudizievoli significativi su tale sito non possa essere esclusa sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche di detto sito [v., in tal senso, sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, EU:C:2004:482, punti da 43 a 4549; del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, punti da 111 a 113, nonché del 9 settembre 2020, Friends of the Irish Environment, C‑254/19, EU:C:2020:680, punti 5051].

51

Inoltre, nel caso in cui il piano o il progetto di cui trattasi debba essere sottoposto ad una siffatta valutazione, questa può essere considerata opportuna solo se le constatazioni, le valutazioni e le conclusioni in essa contenute siano, da un lato, complete, precise e definitive e, dall’altro, se esse siano tali da dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti di tale piano o progetto sul sito interessato [v., in tal senso, sentenze del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 114, e del 9 settembre 2020, Friends of the Irish Environment, C‑254/19, EU:C:2020:680, punto 53].

52

Infine, per stabilire se sia necessario sottoporre un piano o un progetto a una valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43 e, in caso affermativo, per effettuare quest’ultima, occorre prendere in considerazione le valutazioni che possono essere state effettuate anteriormente qualora queste siano pertinenti e qualora le constatazioni, le valutazioni e le conclusioni in esse contenute siano anch’esse complete, precise e definitive. Tuttavia, la presa in considerazione di tali valutazioni precedenti consente di escludere l’esistenza di una probabilità o di un rischio di effetti pregiudizievoli significativi del piano o del progetto di cui trattasi sul sito interessato solo nei limiti in cui, da un lato, i dati scientifici e ambientali non si siano evoluti dopo la loro realizzazione e, dall’altro, non esistano altri piani o progetti che avrebbero dovuto essere presi in considerazione, ma che non lo siano stati o non lo siano stati completamente o correttamente (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2020, Friends of the Irish Environment, C‑254/19, EU:C:2020:680, punti da 54 a 56 nonché giurisprudenza ivi citata).

53

Infatti, è alla data di adozione di una decisione sull’eventuale autorizzazione da concedere al piano o al progetto di cui trattasi, alla luce della valutazione che ne è stata effettuata, che non deve sussistere alcun ragionevole dubbio scientifico circa l’assenza di probabilità o di rischio di effetti pregiudizievoli significativi di tale piano o di detto progetto sul sito interessato [v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 120].

54

Tali principi sono trasponibili all’ipotesi, contemplata al punto 43 della presente sentenza, in cui uno Stato membro abbia previsto, in un atto di portata generale, o in un atto di portata individuale, che la prosecuzione di un’attività già autorizzata in fase di progetto debba formare oggetto di una nuova autorizzazione.

55

Di conseguenza, spetta all’autorità nazionale competente tener conto, sia per determinare se tale nuova autorizzazione debba essere preceduta da una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43, sia, in caso affermativo, per effettuare tale nuova valutazione, di valutazioni effettuate in precedenza qualora queste ultime siano pertinenti e qualora le constatazioni, le valutazioni e le conclusioni in esse contenute siano complete, precise e definitive.

56

Tuttavia, l’esistenza di simili valutazioni precedenti non esime in alcun modo l’autorità nazionale competente dal prendere in considerazione, ai fini della sua decisione sull’eventuale l’autorizzazione da concedere nonché nel contesto della valutazione che la precede, tutti gli elementi esistenti alla data in cui tale decisione e detta valutazione intervengono e, più in particolare, tutte le incidenze che la realizzazione del progetto a cui si riferiscono e dell’attività che ne deriva abbiano potuto avere sul sito considerato a partire dal momento dell’autorizzazione iniziale di tale progetto, allo stesso modo che nel caso in cui tale autorità abbia proceduto a un esame a posteriori di detto progetto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Grüne Liga Sachsen e a., C‑399/14, EU:C:2016:10, punti 6162).

57

Nel caso di specie, spetta unicamente al giudice del rinvio determinare se le valutazioni precedenti alle quali si riferisce nelle presenti questioni soddisfino i requisiti di cui al punto 55 della presente sentenza e, in caso affermativo, quali conseguenze di fatto e di diritto dovevano o avrebbero dovuto essere tratte dall’autorità nazionale competente ai fini dell’autorizzazione della prosecuzione dell’attività di cui trattasi nel procedimento principale e, se necessario, della valutazione preliminare di quest’ultima.

58

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che per determinare se sia necessario subordinare la prosecuzione dell’attività di un impianto che sia già stato autorizzato in fase di progetto in esito a una valutazione non conforme ai requisiti di tale disposizione, a una nuova valutazione conforme a tali requisiti e, in caso affermativo, per effettuare tale nuova valutazione, si deve tener conto delle valutazioni effettuate nel frattempo, come quelle che hanno preceduto l’adozione di un piano nazionale di gestione del bacino idrografico e di un piano Natura 2000 relativi, segnatamente, alla zona in cui si trova il sito sul quale tale attività può avere incidenze, qualora dette valutazioni precedenti siano pertinenti e qualora le constatazioni, le valutazioni e le conclusioni in esse contenute siano complete, precise e definitive.

Sulle spese

59

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,

deve essere interpretato nel senso che:

la prosecuzione, a condizioni invariate, dell’attività di un impianto già autorizzato in fase di progetto non deve, in linea di principio, essere soggetta all’obbligo di valutazione previsto a tale disposizione. Tuttavia, nel caso in cui, da un lato, la valutazione che ha preceduto tale autorizzazione abbia riguardato unicamente l’incidenza di tale progetto considerato singolarmente, a prescindere dalla sua combinazione con altri progetti, e, dall’altro, detta autorizzazione subordini tale prosecuzione all’ottenimento di una nuova autorizzazione prevista dal diritto interno, quest’ultima deve essere preceduta da una nuova valutazione conforme ai requisiti di detta disposizione.

 

2)

L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43

deve essere interpretato nel senso che:

per determinare se sia necessario subordinare la prosecuzione dell’attività di un impianto che sia già stato autorizzato in fase di progetto in esito a una valutazione non conforme ai requisiti di tale disposizione, a una nuova valutazione conforme a tali requisiti e, in caso affermativo, per effettuare tale nuova valutazione, si deve tener conto delle valutazioni effettuate nel frattempo, come quelle che hanno preceduto l’adozione di un piano nazionale di gestione del bacino idrografico e di un piano Natura 2000 relativi, segnatamente, alla zona in cui si trova il sito sul quale tale attività può avere incidenze, qualora dette valutazioni precedenti siano pertinenti e qualora le constatazioni, le valutazioni e le conclusioni in esse contenute siano complete, precise e definitive.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.

Top