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Document 62021CA0593

Causa C-593/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — NY / Herios SARL (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Agenti commerciali indipendenti – Risoluzione del contratto di agenzia da parte del preponente – Indennizzo dell’agente – Indennità di cessazione del rapporto – Sub-agenzia – Diritto del sub-agente alla proporzione dell’indennità di cessazione del rapporto dovuta all’agente principale corrispondente alla clientela procurata dal sub-agente)

GU C 463 del 5.12.2022, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — NY / Herios SARL

(Causa C-593/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 86/653/CEE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) - Agenti commerciali indipendenti - Risoluzione del contratto di agenzia da parte del preponente - Indennizzo dell’agente - Indennità di cessazione del rapporto - Sub-agenzia - Diritto del sub-agente alla proporzione dell’indennità di cessazione del rapporto dovuta all’agente principale corrispondente alla clientela procurata dal sub-agente)

(2022/C 463/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: NY

Convenuta: Herios SARL

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti,

deve essere interpretato nel senso che:

l’indennità di cessazione del rapporto corrisposta dal preponente all’agente principale nella misura della clientela procurata dal sub-agente può costituire, in capo all’agente principale, un sostanziale vantaggio. Tuttavia, il pagamento di un’indennità di cessazione del rapporto al sub-agente può essere considerato iniquo, ai sensi di tale disposizione, qualora quest’ultimo prosegua le sue attività di agente commerciale nei confronti degli stessi clienti e per gli stessi prodotti, ma nell’ambito di un rapporto diretto con il preponente principale, e ciò in sostituzione dell’agente principale da cui era stato precedentemente incaricato.


(1)  GU C 502 del 13.12.2021.


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