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Document 62021CA0347

Causa C-347/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di DD [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di un imputato di presenziare al proprio processo – Audizione di un testimone a carico in assenza dell’imputato – Possibilità di porre rimedio alla violazione di un diritto in una fase successiva del procedimento – Nuova audizione dello stesso testimone – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 1 – Audizione di un testimone a carico in assenza del difensore dell’imputato]

GU C 418 del 31.10.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 418/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di DD

(Causa C-347/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - Articolo 8, paragrafo 1 - Diritto di un imputato di presenziare al proprio processo - Audizione di un testimone a carico in assenza dell’imputato - Possibilità di porre rimedio alla violazione di un diritto in una fase successiva del procedimento - Nuova audizione dello stesso testimone - Direttiva 2013/48/UE - Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale - Articolo 3, paragrafo 1 - Audizione di un testimone a carico in assenza del difensore dell’imputato)

(2022/C 418/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nel procedimento penale principale

DD

con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito dei procedimenti penali e dei procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari,

devono essere interpretati nel senso che:

qualora, al fine di garantire il rispetto del diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un difensore, l’autorità giudiziaria nazionale proceda a una nuova audizione di un testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l’imputato e il suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale testimone, è sufficiente che l’imputato o il suo avvocato possano liberamente interrogare detto testimone, sempreché, prima di tale nuova audizione, l’imputato e il suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello stesso testimone. In tali circostanze, non è necessario ripetere completamente l’audizione che si è svolta in assenza dell’imputato e del suo avvocato invalidando gli atti processuali compiuti nel corso di quest’ultima.


(1)  GU C 338 del 23.8.2021.


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