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Document 62021CA0347
Case C-347/21: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 15 September 2022 (request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Criminal proceedings against DD (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in criminal matters — Directive (EU) 2016/343 — Strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in criminal proceedings — Article 8(1) — Right of an accused person to be present at the trial — Examination of an incriminating witness in the absence of the accused person — Possibility of remedying the infringement of a right at a later stage in the proceedings — Additional examination of the same witness — Directive 2013/48/EU — Right of access to a lawyer in criminal proceedings — Article 3(1) — Examination of an incriminating witness in the absence of the lawyer of the accused person)
Causa C-347/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di DD [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di un imputato di presenziare al proprio processo – Audizione di un testimone a carico in assenza dell’imputato – Possibilità di porre rimedio alla violazione di un diritto in una fase successiva del procedimento – Nuova audizione dello stesso testimone – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 1 – Audizione di un testimone a carico in assenza del difensore dell’imputato]
Causa C-347/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di DD [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di un imputato di presenziare al proprio processo – Audizione di un testimone a carico in assenza dell’imputato – Possibilità di porre rimedio alla violazione di un diritto in una fase successiva del procedimento – Nuova audizione dello stesso testimone – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 1 – Audizione di un testimone a carico in assenza del difensore dell’imputato]
GU C 418 del 31.10.2022, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 418/10 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di DD
(Causa C-347/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - Articolo 8, paragrafo 1 - Diritto di un imputato di presenziare al proprio processo - Audizione di un testimone a carico in assenza dell’imputato - Possibilità di porre rimedio alla violazione di un diritto in una fase successiva del procedimento - Nuova audizione dello stesso testimone - Direttiva 2013/48/UE - Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale - Articolo 3, paragrafo 1 - Audizione di un testimone a carico in assenza del difensore dell’imputato)
(2022/C 418/13)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputato nel procedimento penale principale
DD
con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito dei procedimenti penali e dei procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari,
devono essere interpretati nel senso che:
qualora, al fine di garantire il rispetto del diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un difensore, l’autorità giudiziaria nazionale proceda a una nuova audizione di un testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l’imputato e il suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale testimone, è sufficiente che l’imputato o il suo avvocato possano liberamente interrogare detto testimone, sempreché, prima di tale nuova audizione, l’imputato e il suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello stesso testimone. In tali circostanze, non è necessario ripetere completamente l’audizione che si è svolta in assenza dell’imputato e del suo avvocato invalidando gli atti processuali compiuti nel corso di quest’ultima.