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Document 62021CA0279

Causa C-279/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — X / Udlændingenævnet (Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/80 – Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento familiare – Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato – Imposizione al lavoratore turco del requisito del superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro – Giustificazione – Obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita)

GU C 63 del 20.2.2023, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — X / Udlændingenævnet

(Causa C-279/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Articolo 9 - Decisione n. 1/80 - Articolo 10, paragrafo 1 - Articolo 13 - Clausola di standstill - Ricongiungimento familiare - Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato - Imposizione al lavoratore turco del requisito del superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro - Giustificazione - Obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita)

(2023/C 63/03)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Convenuta: Udlændingenævnet

Dispositivo

L’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

dev’essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in tale Stato membro e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una restrizione del genere non può essere giustificata dall’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita di tale coniuge, dato che tale normativa non consente alle autorità competenti di prendere in considerazione né le capacità di integrazione proprie di quest’ultimo, né fattori diversi dal superamento di tale esame, che dimostrino l’effettiva integrazione di detto lavoratore nello Stato membro interessato e, pertanto, la sua capacità di aiutare il coniuge a integrarvisi.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


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