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Document 62021CA0279
Case C-279/21: Judgment of the Court (Second Chamber) of 22 December 2022 (request for a preliminary ruling from the Østre Landsret — Denmark) — X v Udlændingenævnet (Reference for a preliminary ruling – EEC-Turkey — Association Agreement — Article 9 — Decision No 1/80 — Article 10(1) — Article 13 — Standstill clause — Family reunification — National rule introducing new more restrictive conditions in the area of family reunification for spouses of Turkish nationals who hold a permanent residence permit in the Member State concerned — Requirement that Turkish workers successfully take a test demonstrating a certain level of knowledge of the official language of that Member State — Justification — Objective of ensuring successful integration)
Causa C-279/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — X / Udlændingenævnet (Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/80 – Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento familiare – Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato – Imposizione al lavoratore turco del requisito del superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro – Giustificazione – Obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita)
Causa C-279/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — X / Udlændingenævnet (Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/80 – Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento familiare – Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato – Imposizione al lavoratore turco del requisito del superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro – Giustificazione – Obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita)
GU C 63 del 20.2.2023, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — X / Udlændingenævnet
(Causa C-279/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Articolo 9 - Decisione n. 1/80 - Articolo 10, paragrafo 1 - Articolo 13 - Clausola di standstill - Ricongiungimento familiare - Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato - Imposizione al lavoratore turco del requisito del superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro - Giustificazione - Obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita)
(2023/C 63/03)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: X
Convenuta: Udlændingenævnet
Dispositivo
L’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,
dev’essere interpretato nel senso che:
una normativa nazionale, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in tale Stato membro e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una restrizione del genere non può essere giustificata dall’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita di tale coniuge, dato che tale normativa non consente alle autorità competenti di prendere in considerazione né le capacità di integrazione proprie di quest’ultimo, né fattori diversi dal superamento di tale esame, che dimostrino l’effettiva integrazione di detto lavoratore nello Stato membro interessato e, pertanto, la sua capacità di aiutare il coniuge a integrarvisi.