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Document 62021CA0034

Causa C-34/21, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium / Minister des Hessischen Kultusministeriums [«Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 88, paragrafi 1 e 2 – Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro – Sistema scolastico regionale – Didattica tramite videoconferenza a causa della pandemia di COVID-19 – Attuazione senza il consenso espresso degli insegnanti»]

GU C 179 del 22.5.2023, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium / Minister des Hessischen Kultusministeriums

(Causa C-34/21 (1), Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer)

(«Rinvio pregiudiziale - Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 88, paragrafi 1 e 2 - Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro - Sistema scolastico regionale - Didattica tramite videoconferenza a causa della pandemia di COVID-19 - Attuazione senza il consenso espresso degli insegnanti»)

(2023/C 179/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

Parte interveniente: Minister des Hessischen Kultusministeriums

Dispositivo

1)

L’articolo 88 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale non può costituire una «norma più specifica», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, nel caso in cui essa non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

2)

L’articolo 88, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

l’applicazione di disposizioni nazionali adottate per garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nell’ambito dei rapporti di lavoro deve essere esclusa qualora tali disposizioni non rispettino le condizioni e i limiti stabiliti da tale articolo 88, paragrafi 1 e 2, a meno che dette disposizioni costituiscano una base giuridica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento che rispetti i requisiti previsti da quest’ultimo.


(1)  GU C 98 del 22.3.2021.


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