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Document 62021CA0018

Causa C-18/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Uniqa Versicherungen AG / VU (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento n. 1896/2006 – Articolo 16, paragrafo 2 – Termine di trenta giorni per presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea – Articolo 20 – Procedimento di riesame – Articolo 26 – Applicazione del diritto nazionale alle questioni procedurali non disciplinate specificamente da tale regolamento – Pandemia da COVID-19 – Normativa nazionale che ha previsto un’interruzione di alcune settimane dei termini processuali in materia civile)

GU C 418 del 31.10.2022, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 418/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Uniqa Versicherungen AG / VU

(Causa C-18/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Regolamento n. 1896/2006 - Articolo 16, paragrafo 2 - Termine di trenta giorni per presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea - Articolo 20 - Procedimento di riesame - Articolo 26 - Applicazione del diritto nazionale alle questioni procedurali non disciplinate specificamente da tale regolamento - Pandemia da COVID-19 - Normativa nazionale che ha previsto un’interruzione di alcune settimane dei termini processuali in materia civile)

(2022/C 418/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Uniqa Versicherungen AG

Resistente: VU

Dispositivo

Gli articoli 16, 20 e 26 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano all’applicazione di una normativa nazionale, adottata al momento dell’insorgenza della pandemia da COVID-19 e che ha interrotto i termini processuali in materia civile per circa cinque settimane, al termine di trenta giorni impartito dall’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento al convenuto per presentare opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento europea.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


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