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Document 62020TA0465
Case T-465/20: Judgment of the General Court of 19 May 2021 — Ryanair v Commission (TAP; Covid-19) (State aid — Portuguese air transport market — Aid provided by Portugal to TAP owing to the COVID-19 pandemic — State loan — Decision not to raise any objections — Point 22 of the Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty — Company belonging to a group — Intrinsic difficulties not resulting from an arbitrary allocation of costs within the group — Difficulties which are too serious to be dealt with by the group itself — Duty to state reasons — Maintenance of the effects of the decision)
Causa T-465/20: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Ryanair / Commissione (TAP; Covid-19) («Aiuti di Stato – Mercato portoghese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Portogallo alla TAP a causa della pandemia di COVID-19 – Prestito di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Punto 22 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Società facente parte di un gruppo – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione»)
Causa T-465/20: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Ryanair / Commissione (TAP; Covid-19) («Aiuti di Stato – Mercato portoghese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Portogallo alla TAP a causa della pandemia di COVID-19 – Prestito di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Punto 22 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Società facente parte di un gruppo – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione»)
GU C 263 del 5.7.2021, pp. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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5.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 263/20 |
Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Ryanair / Commissione (TAP; Covid-19)
(Causa T-465/20) (1)
(«Aiuti di Stato - Mercato portoghese del trasporto aereo - Aiuto concesso dal Portogallo alla TAP a causa della pandemia di COVID-19 - Prestito di Stato - Decisione di non sollevare obiezioni - Punto 22 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Società facente parte di un gruppo - Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo - Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso - Obbligo di motivazione - Mantenimento degli effetti della decisione»)
(2021/C 263/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis e V. Blanc, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, V. Bottka e S. Noë, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: P. Dodeller e E. de Moustier, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa e S. Jaulino, agenti, assistiti da N. Mimoso Ruiz, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 3989 final della Commissione, del 10 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57369 (2020/N) — COVID-19 — Portogallo — Aiuto concesso alla TAP.
Dispositivo
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1) |
La decisione C(2020) 3989 final della Commissione, del 10 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57369 (2020/N) — COVID-19 — Portogallo — Aiuto concesso alla TAP, è annullata. |
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2) |
Si devono sospendere gli effetti dell’annullamento di detta decisione fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 TFUE. Detti effetti sono sospesi per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza per il caso in cui la Commissione decida di adottare la menzionata nuova decisione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e per un periodo supplementare ragionevole qualora la Commissione decida di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. |
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3) |
La Commissione è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Ryanair DAC. |
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4) |
La Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica portoghese si faranno carico delle proprie spese. |