This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020TA0388
Case T-388/20: Judgment of the General Court of 14 April 2021 — Ryanair v Commission (Finnair I; Covid-19) (State aid — Finnish air transport market — Aid granted by Finland to Finnair in the context of the COVID-19 pandemic — State guarantee on a loan — Decision not to raise any objections — Temporary Framework for State aid measures — Measure intended to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State — Failure to weigh the beneficial effects of the aid against its adverse effects on trading conditions and the maintenance of undistorted competition — Equal treatment — Freedom of establishment — Freedom to provide services — Duty to state reasons)
Causa T-388/20: Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Ryanair/Commissione (Finnair I; Covid-19) («Aiuti di Stato – Mercato finlandese del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Finlandia alla Finnair nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Garanzia statale associata a un prestito – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Parità di trattamento – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Obbligo di motivazione»)
Causa T-388/20: Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Ryanair/Commissione (Finnair I; Covid-19) («Aiuti di Stato – Mercato finlandese del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Finlandia alla Finnair nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Garanzia statale associata a un prestito – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Parità di trattamento – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Obbligo di motivazione»)
GU C 242 del 21.6.2021, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/43 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Ryanair/Commissione (Finnair I; Covid-19)
(Causa T-388/20) (1)
(«Aiuti di Stato - Mercato finlandese del trasporto aereo - Aiuto concesso dalla Finlandia alla Finnair nell’ambito della pandemia di COVID-19 - Garanzia statale associata a un prestito - Decisione di non sollevare obiezioni - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato - Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro - Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata - Parità di trattamento - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Obbligo di motivazione»)
(2021/C 242/61)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e F. Tomat, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente), Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier e P. Dodeller, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 3387 final della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56809 (2020/N) — Finlandia COVID-19: garanzia statale concessa alla Finnair.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese sostenute nell’ambito della domanda di trattamento riservato. |
3) |
Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica di Finlandia si faranno carico delle proprie spese. |