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Document 62020CJ0095

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 ottobre 2021.
    « Varchev Finans » EOOD contre Komisia za finansov nadzor.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna.
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/65/UE – Mercati degli strumenti finanziari – Regolamento delegato (UE) 2017/565 – Imprese di investimento – Articolo 56 – Valutazione dell’appropriatezza e obblighi in materia di registrazione connessi – Articolo 72 – Conservazione delle registrazioni – Modalità di conservazione – Informazioni concernenti la classificazione dei clienti – Informazioni sui costi e sugli oneri connessi ai servizi di investimento.
    Causa C-95/20.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:891

     SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

    28 ottobre 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/65/UE – Mercati degli strumenti finanziari – Regolamento delegato (UE) 2017/565 – Imprese di investimento – Articolo 56 – Valutazione dell’appropriatezza e obblighi in materia di registrazione connessi – Articolo 72 – Conservazione delle registrazioni – Modalità di conservazione – Informazioni concernenti la classificazione dei clienti – Informazioni sui costi e sugli oneri connessi ai servizi di investimento»

    Nella causa C‑95/20,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria), con decisione dell’11 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 25 febbraio 2020, nel procedimento

    «Varchev Finans» EOOD

    contro

    Komisia za finansov nadzor,

    con l’intervento di:

    Okrazhna prokuratura – Varna,

    LA CORTE (Nona Sezione),

    composta da K. Jürimäe, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Nona Sezione, S. Rodin (relatore) e N. Piçarra, giudici,

    avvocato generale: J. Richard de la Tour

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la «Varchev Finans» EOOD, da M. Valchanova, advokat;

    per la Komisia za finansov nadzor, da B. Gercheva, L. Valchovska e M. Vasileva;

    per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, inizialmente da Y. Marinova nonché da J. Rius e T. Scharf, poi da Y. Marinova e T. Scharf, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56, paragrafo 2, e dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU 2017, L 87, pag. 1), letti in combinato disposto con l’allegato I di detto regolamento delegato.

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la «Varchev Finans» EOOD alla Komisia za finansov nadzor (Commissione di vigilanza finanziaria, Bulgaria) (in prosieguo: la «KFN»), in merito alle sanzioni pecuniarie inflitte a tale società per violazione dell’obbligo di tenere registri relativi alla classificazione dei clienti e alle informazioni fornite a questi ultimi riguardo alle spese e agli oneri connessi ai servizi di investimento.

    Contesto giuridico

    Diritto dell’Unione

    Direttiva 2014/65/UE

    3

    L’articolo 16 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349), intitolato «Requisiti organizzativi», dispone, al paragrafo 6, quanto segue:

    «Le imprese di investimento tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le attività e le operazioni effettuate, registrazioni sufficienti atte a consentire all’autorità competente di espletare i propri compiti di vigilanza e realizzare le misure di attuazione a titolo della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 600/2014 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2014, L 173, pag. 84)], della direttiva 2014/57/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU 2014, L 173, pag. 179)] e del regolamento (UE) n. 596/2014 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014, L 173, pag. 1)], e, in particolare di verificare che le imprese di investimento abbiano adempiuto tutti gli obblighi, compresi quelli nei confronti dei clienti o potenziali clienti e quelli relativi all’integrità del mercato».

    4

    L’articolo 25 della direttiva 2014/65, intitolato «Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti», dispone, ai paragrafi 2, 3, 5 e 8, quanto segue:

    «2.   Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l’impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.

    Gli Stati membri garantiscono che, qualora un’impresa d’investimento fornisca consulenza in materia di investimenti e raccomandi un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell’articolo 24, paragrafo 11, l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente.

    3.   Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di investimento diversi da quelli di cui al paragrafo 2, le imprese di investimento chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze di tale persona in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è appropriato per il cliente. Ove sia previsto un pacchetto di servizi o prodotti a norma dell’articolo 24, paragrafo 11, la valutazione esamina l’appropriatezza del pacchetto nel suo insieme.

    Qualora l’impresa di investimento ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del primo comma, che il prodotto o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, avverte quest’ultimo di tale situazione. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

    Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma circa le loro conoscenze e esperienze, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l’impresa di investimento li avverte che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia loro appropriato. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

    (…)

    5.   Le imprese di investimento predispongono una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l’impresa di investimento ed il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l’impresa di investimento fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere integrati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.

    (…)

    8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per garantire che le imprese di investimento rispettino i principi contenuti nei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai loro clienti, comprese le informazioni da ottenere nel valutare l’idoneità o l’adeguatezza dei servizi e strumenti finanziari per i loro clienti (…)».

    Regolamento delegato 2017/565

    5

    Il regolamento delegato 2017/565 è stato adottato sulla base, segnatamente, dell’articolo 25, paragrafo 8, della direttiva 2014/65.

    6

    Il considerando 92 di detto regolamento delegato enuncia quanto segue:

    «Le registrazioni che un’impresa di investimento deve tenere dovrebbero essere adatte al tipo di attività e alla gamma di servizi e attività di investimento svolti, a condizione che siano rispettati gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti dalla direttiva [2014/65], dal regolamento [n. 600/2014], dal regolamento [n. 596/2014], dalla direttiva [2014/57] e dal presente regolamento e che le autorità competenti siano in grado di esercitare i loro compiti di vigilanza e di intervenire con misure di esecuzione ai fini della tutela degli investitori e dell’integrità dei mercati».

    7

    L’articolo 50 del regolamento delegato 2017/565, intitolato «Informazioni sui costi e gli oneri connessi», dispone, al paragrafo 2, quanto segue:

    «Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, le imprese di investimento presentano in forma aggregata quanto segue:

    a)

    tutti i costi e gli oneri connessi applicati dall’impresa di investimento o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;

    b)

    tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.

    (…)».

    8

    L’articolo 56 di detto regolamento delegato, intitolato «Valutazione dell’appropriatezza e obblighi in materia di registrazioni connessi», così dispone:

    «1.   Nel valutare se un servizio di investimento di cui all’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva [2014/65] sia appropriato per un cliente, le imprese di investimento determinano se questi abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi al prodotto o servizio di investimento offerto o richiesto.

    Un’impresa di investimento può legittimamente presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi ai determinati servizi di investimento od operazioni o ai tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come cliente professionale.

    2.   Le imprese di investimento mantengono registrazioni delle valutazioni dell’appropriatezza condotte includendovi i seguenti elementi:

    a)

    il risultato della valutazione dell’appropriatezza;

    b)

    l’eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l’acquisto di un prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inappropriato per il cliente, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l’operazione nonostante l’avviso e, ove applicabile, se l’impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l’operazione;

    c)

    l’eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire all’impresa di effettuare la valutazione dell’appropriatezza, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l’operazione nonostante l’avviso e, ove applicabile, se l’impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l’operazione».

    9

    L’articolo 72 del citato regolamento delegato, dal titolo «Conservazione delle registrazioni», ha il seguente tenore:

    «1.   Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro recuperate dall’autorità competente ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:

    a)

    l’autorità competente può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;

    b)

    è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

    c)

    non è possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni;

    d)

    le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente quando non è possibile eseguire facilmente un’analisi dei dati in ragione del volume e della natura degli stessi;

    e)

    le disposizioni dell’impresa soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.

    2.   Le imprese di investimento tengono come minimo le registrazioni indicate nell’allegato I in funzione della natura delle attività svolte.

    L’elenco delle registrazioni riportato nell’allegato I lascia impregiudicati gli altri obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative.

    3.   Le imprese di investimento tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le politiche e procedure che devono mantenere a norma della direttiva [2014/65], del regolamento [n. 600/2014], della direttiva [2014/57] e del regolamento [n. 596/2014] e relative misure di esecuzione.

    Le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento di tenere delle registrazioni supplementari rispetto all’elenco riportato nell’allegato I».

    10

    L’allegato I del regolamento delegato 2017/565, intitolato «Tenuta delle registrazioni», contiene un elenco minimo delle registrazioni che le imprese di investimento devono conservare in funzione della natura delle loro attività. In base a questo elenco, le informazioni da registrare comprendono, segnatamente, a titolo della «Valutazione del cliente», informazioni connesse alla «Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza» e, a titolo della «Comunicazione con il cliente», le «Informazioni sui costi e gli oneri connessi».

    Diritto bulgaro

    11

    A norma dell’articolo 71, paragrafo 2, punto 4, dello Zakon za pazarite na finansovi instrumenti (legge sui mercati degli strumenti finanziari) (DV n. 15, del 16 febbraio 2018), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, le imprese di investimento comunicano ai loro clienti o ai loro potenziali clienti, in maniera tempestiva e adeguata, e tenendo conto delle prescrizioni riguardanti la comunicazione di informazioni veritiere, chiare e non ingannevoli, informazioni sui diversi costi e oneri a carico del cliente e il relativo ammontare.

    12

    In virtù del paragrafo 9, punto 16, prima ipotesi, dell’articolo 290 della legge suddetta, letto in combinato disposto con il paragrafo 1, punto 16, del medesimo articolo, alle persone giuridiche e ai commercianti persone fisiche viene irrogata, in caso di violazione delle prescrizioni dettate da un regolamento dell’Unione europea, se non altrimenti disposto, una sanzione pecuniaria da 5000 a 1000000 di lev bulgari (BGN) (da EUR 2500 a EUR 510000 circa) e, in caso di recidiva, una sanzione pecuniaria da BGN 10000 a BGN 2000000 (da EUR 5000 a EUR 1020000 circa).

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    13

    La Varchev Finans è un’impresa di investimento titolare di una licenza, rilasciata dalla KFN, che la autorizza a fornire servizi di investimento e ad esercitare attività di investimento.

    14

    In applicazione di un’ordinanza del vicepresidente della KFN del 20 agosto 2018, la Varchev Finans è stata sottoposta ad un controllo, nell’ambito del quale le è stato ordinato di permettere l’accesso a tutti i registri che essa teneva in conformità delle prescrizioni di legge. È stato accertato che la Varchev Finans non conservava né un registro contenente i dati relativi alle valutazioni dell’appropriatezza dei prodotti e dei servizi di investimento effettuate per i propri clienti, né un registro contenente le informazioni comunicate ai clienti in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento.

    15

    Di conseguenza, con una decisione in data 20 maggio 2019, la Varchev Finans si è vista infliggere due sanzioni pecuniarie per la violazione, in primo luogo, dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato 2017/565, letto in combinato disposto con l’articolo 72, paragrafo 2, e con l’allegato I di detto regolamento delegato, e, in secondo luogo, dell’articolo 72, paragrafo 2, letto in combinato disposto con l’allegato I del citato regolamento delegato.

    16

    La Varchev Finans ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al Rayonen sad Varna (Tribunale distrettuale di Varna, Bulgaria), il quale ha respinto tale ricorso e confermato che la Varchev Finans non teneva registri, in violazione delle prescrizioni scaturenti dal regolamento delegato 2017/565.

    17

    Contro la sentenza del Rayonen sad Varna (Tribunale distrettuale di Varna) la Varchev Finans ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi all’Administrativen sad Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria), odierno giudice del rinvio, facendo valere, in particolare, che il regolamento delegato 2017/565 era stato interpretato ed applicato in maniera erronea dalla KFN. Fondandosi sulla lettura delle versioni in lingua francese, inglese e tedesca di tale regolamento delegato, la Varchev Finans non avrebbe avuto l’obbligo di tenere dei registri in senso formale, bensì unicamente quello di conservare le «registrazioni», là dove peraltro queste ultime – secondo quanto accertato dalla KFN – erano disponibili presso l’impresa.

    18

    La KFN sostiene invece che dalla versione in lingua bulgara delle disposizioni del suddetto regolamento delegato risulta che la ricorrente di cui al procedimento principale avrebbe dovuto tenere dei registri in senso formale.

    19

    Il giudice del rinvio, alla luce di questi argomenti e avendo confrontato le versioni in lingua bulgara, tedesca, inglese e francese dei pertinenti termini figuranti all’articolo 56, paragrafo 2, e all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato 2017/565, reputa necessaria una decisione pregiudiziale al fine di stabilire se, in virtù delle disposizioni sopra citate, sia sufficiente che le informazioni contemplate da queste ultime siano annotate nei fascicoli dei clienti dell’impresa di investimento, oppure se occorra che esse vengano iscritte in maniera sistematica in registri separati.

    20

    Alla luce di tali circostanze, l’Administrativen sad Varna (Tribunale amministrativo di Varna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 56, paragrafo 2, [del regolamento delegato 2017/565], in combinato disposto con l’articolo 72, paragrafo 2, e con l’allegato I [del medesimo regolamento delegato], imponga che:

    le imprese di investimento tengano (quale banca dati) un registro unico separato con le registrazioni (aggiornate) relative alle valutazioni dell’adeguatezza e dell’appropriatezza effettuate per ciascun cliente, avente il contenuto previsto dall’articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva [2014/65] e dall’articolo 50 del [regolamento delegato 2017/565],

    oppure se sia sufficiente che i dati indicati sopra siano disponibili presso l’impresa di investimento e siano allegati al fascicolo di ciascun cliente ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, della direttiva [2014/65], e che tali informazioni siano conservate in modo tale che possano essere successivamente recuperate dall’autorità competente e che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del [citato] regolamento delegato.

    2)

    Se l’articolo 72, paragrafo 2, [del regolamento delegato 2017/565], in combinato disposto con l’allegato I [del medesimo regolamento delegato], imponga che:

    le imprese di investimento tengano (quale banca dati) per tutti i clienti un registro unico separato con le registrazioni (aggiornate) relative alle informazioni sui costi e sugli oneri comunicate a ciascun cliente, avente il contenuto previsto dall’articolo 45 del [regolamento delegato 2017/565],

    oppure se sia sufficiente che i dati indicati sopra siano disponibili presso l’impresa di investimento e siano allegati al fascicolo di ciascun cliente ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, della direttiva [2014/65], e che tali informazioni siano conservate in modo tale che possano essere successivamente recuperate dall’autorità competente e che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del [citato] regolamento delegato».

    Sulle questioni pregiudiziali

    21

    Con i suoi quesiti, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 56, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato 2017/565, letti in combinato disposto con l’allegato I del medesimo regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le imprese di investimento sono tenute a conservare le registrazioni relative alle valutazioni dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei prodotti o dei servizi di investimento effettuate per ciascun cliente nonché alle informazioni comunicate a ciascun cliente sui costi e sugli oneri connessi ai servizi di investimento in registri unici separati, segnatamente sotto forma di una base di dati informatica.

    22

    Occorre anzitutto rilevare che, anche supponendo che, come sottolineato dalla KFN, nella versione in lingua bulgara di dette disposizioni, essendo ivi impiegato il termine «registri», esse si intendano come riferite ad un obbligo di tenere dei registri in senso formale, esistono, come è stato rilevato tanto dal giudice del rinvio quanto da tutte le parti del procedimento principale, delle divergenze tra le varie versioni linguistiche delle disposizioni di cui sopra.

    23

    Infatti, mentre alcune versioni linguistiche dell’articolo 56, paragrafo 2, e dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato 2017/565, nonché del suo allegato I, si riferiscono, al pari della versione in lingua bulgara, al «registro», come è il caso delle versioni nelle lingue spagnola («registros»), inglese («records»), italiana («registrazioni») o portoghese («registos»), altre versioni linguistiche fanno riferimento piuttosto a semplici «registrazioni», come è il caso delle versioni di dette disposizioni nelle lingue tedesca («Aufzeichnungen») o francese («enregistrements»), sicché non si può dedurne inequivocabilmente che occorra intendere questi termini come riferiti a registri in senso formale piuttosto che a semplici «registrazioni».

    24

    A questo proposito, occorre dunque ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può servire quale unico fondamento per l’interpretazione di tale disposizione o vedersi riconoscere carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate e applicate in maniera uniforme, alla luce delle versioni redatte in tutte le lingue dell’Unione e, in caso di divergenza tra queste diverse versioni, la disposizione in questione deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (sentenza del 25 luglio 2018, Teglgaard e Fløjstrupgård, C‑239/17, EU:C:2018:597, punti 3738 nonché la giurisprudenza ivi citata).

    25

    A tal fine, occorre rilevare che gli obblighi in materia di registrazione che il regolamento delegato 2017/565 impone alle imprese di investimento sono enunciati non soltanto in maniera puntuale in alcune disposizioni di tale regolamento delegato come, per quanto riguarda le valutazioni effettuate riguardo all’appropriatezza dei prodotti e dei servizi di investimento, all’articolo 56, paragrafo 2, di detto regolamento delegato, ma anche in via generale nella sezione 8 del capo III del medesimo regolamento delegato, relativa alla «Tenuta delle registrazioni».

    26

    In tale sezione figura l’articolo 72 del regolamento delegato 2017/565, il quale verte sulla «Conservazione delle registrazioni». Tale articolo dispone, da un lato, al paragrafo 1, che tale conservazione deve aver luogo in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni enunciate alle lettere da a) ad e) di questo paragrafo, e segnatamente quella secondo cui l’autorità competente deve poter accedere prontamente alle registrazioni in questione.

    27

    Dall’altro lato, al suo paragrafo 2, l’articolo 72 di detto regolamento delegato prevede l’obbligo di conservare almeno le registrazioni contenute nell’elenco di cui all’allegato I del medesimo regolamento delegato, tra cui quelle in discussione nel procedimento principale, relative alle valutazioni dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei prodotti e dei servizi di investimento effettuate per ciascun cliente, nonché alle informazioni comunicate a ciascun cliente in merito ai costi e agli oneri connessi ai servizi di investimento.

    28

    Come risulta dal considerando 92 di tale regolamento delegato, queste prescrizioni relative alla conservazione delle registrazioni mirano ad assicurare che le autorità competenti siano in grado di esercitare i loro compiti di vigilanza e le loro attività di controllo al fine di garantire la tutela dell’investitore nonché l’integrità del mercato.

    29

    Discende così dall’economia generale e dalla finalità delle disposizioni del regolamento delegato 2017/565 in materia di obblighi di registrazione che tale regolamento mira a stabilire le informazioni che le imprese di investimento sono, come minimo, tenute a conservare, limitandosi al tempo stesso, per quanto riguarda la forma e le modalità della conservazione di tali informazioni, a imporre alcuni requisiti che tale conservazione deve soddisfare, segnatamente una accessibilità facilitata per le autorità di controllo competenti.

    30

    Ne consegue che, là dove esse fanno riferimento, nelle loro differenti versioni linguistiche, a dei «registri», tali disposizioni non possono essere interpretate in modo da imporre alle imprese di investimento una forma specifica di conservazione delle informazioni in questione, come l’istituzione di un registro unico separato sotto forma di una base di dati informatica.

    31

    Una tale interpretazione priverebbe della sua ragion d’essere la definizione dei requisiti che la conservazione delle registrazioni deve soddisfare, indicati all’articolo 72, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento delegato 2017/565.

    32

    In particolare, risulta dall’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento delegato che le disposizioni dell’impresa di investimento devono rispettare gli obblighi di registrazione «indipendentemente dalla tecnologia impiegata». Ne consegue che il suddetto regolamento delegato si basa su una certa «neutralità tecnologica», nel senso che esso lascia la scelta della modalità di conservazione delle registrazioni alle imprese di investimento, a condizione che la modalità prescelta soddisfi la totalità dei requisiti stabiliti all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento delegato 2017/565.

    33

    Un’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 56, paragrafo 2, e dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato 2017/565, nonché dell’allegato I di quest’ultimo, nel senso che le formulazioni ivi utilizzate si riferiscono a registri in senso formale piuttosto che a semplici «registrazioni», non risulta neppure dalla direttiva 2014/65 sul cui fondamento tale regolamento delegato è stato adottato.

    34

    Infatti, né l’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65 – il quale impone agli Stati membri di provvedere affinché, per tutti i servizi prestati e tutte le attività e le operazioni effettuate, le imprese di investimento conservino registrazioni tali da consentire all’autorità competente di espletare i propri compiti di vigilanza e attuativi –, né l’articolo 25, paragrafo 5, di detta direttiva – in virtù del quale l’impresa di investimento deve predisporre una registrazione che comprenda il documento o i documenti concordati tra l’impresa di investimento ed il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l’impresa di investimento fornirà servizi al cliente –, prescrivono la forma tecnica con la quale le registrazioni delle imprese di investimento devono essere conservate.

    35

    Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 56, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato 2017/565, letti in combinato disposto con l’allegato I di questo stesso regolamento delegato, devono essere interpretati nel senso che le imprese di investimento non sono tenute a conservare le registrazioni relative alle valutazioni dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei prodotti e dei servizi di investimento effettuate per ciascun cliente nonché alle informazioni comunicate a ciascun cliente sui costi e sugli oneri connessi ai servizi di investimento in registri unici separati, e segnatamente sotto forma di una base di dati informatica, stante che la modalità di conservazione di queste registrazioni può essere scelta liberamente, a condizione però che essa soddisfi la totalità dei requisiti stabiliti all’articolo 72, paragrafo 1, del succitato regolamento delegato.

    Sulle spese

    36

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 56, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, letti in combinato disposto con l’allegato I di questo stesso regolamento delegato, devono essere interpretati nel senso che le imprese di investimento non sono tenute a conservare le registrazioni relative alle valutazioni dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei prodotti e dei servizi di investimento effettuate per ciascun cliente nonché alle informazioni comunicate a ciascun cliente sui costi e sugli oneri connessi ai servizi di investimento in registri unici separati, e segnatamente sotto forma di una base di dati informatica, stante che la modalità di conservazione di queste registrazioni può essere scelta liberamente, a condizione però che essa soddisfi la totalità dei requisiti stabiliti all’articolo 72, paragrafo 1, del succitato regolamento delegato.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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