SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

25 luglio 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regimi di sostegno a favore degli agricoltori – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Articolo 6, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articolo 23, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Articolo 66, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Articolo 70, paragrafo 8, lettera a) – Condizionalità – Riduzione dei pagamenti diretti per inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali – Determinazione dell’anno da prendere in considerazione al fine di determinare la percentuale di riduzione – Anno in cui si verifica l’inosservanza»

Nella causa C‑239/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), con decisione del 28 aprile 2017, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 2017, nel procedimento

Gert Teglgaard,

Fløjstrupgård I/S

contro

Fødevareministeriets Klagecenter,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, D. Šváby, M. Vilaras (relatore) e E. Regan, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 marzo 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per G. Teglgaard e la Fløjstrupgård I/S, da U. Baller, advokat;

per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, C. Thorning, e M. Woff, in qualità di agenti, assistiti da P. Biering e J. Pinborg, advokater;

per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Sauka, D. Triantafyllou e U. Nielsen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni di diversi regolamenti che erano in vigore alla data dei fatti, cioè l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1), l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003 (GU 2004, L 141, pag. 18), l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16), nonché l’articolo 70, paragrafo 4, e paragrafo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori previsti da tale regolamento e le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. Gert Teglgaard e la Fløjstrupgård I/S e, dall’altro, il Fødevareministeriets Klagecenter (Ufficio reclami del Ministero per l’Alimentazione, Danimarca) in merito alla determinazione dell’anno per il quale i pagamenti diretti versati agli agricoltori possono essere ridotti a causa dell’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali, che rientrano nell’ambito della condizionalità degli aiuti agricoli.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 2 del regolamento n. 1782/2003 così recitava:

«Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l’attività agricole. Dette norme dovrebbero essere intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario».

4

L’articolo 6 del medesimo regolamento, rubricato «Riduzione o esclusione dai pagamenti», al paragrafo 1, disponeva quanto segue:

«In caso d’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un’azione o di un’omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l’ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza è, previa applicazione degli articoli 10 e 11, ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all’articolo 7».

5

L’articolo 7 del regolamento n. 1782/2003, rubricato «Modalità di riduzione o di esclusione», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Le modalità d’applicazione delle riduzioni o delle esclusioni di cui all’articolo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2. (…)».

6

Ai sensi dei considerando da 55 a 57 del regolamento n. 796/2004:

«(55)

Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità, è necessario adottare idonee misure contro le irregolarità e le frodi. Occorrono disposizioni distinte per i casi di irregolarità riscontrati in merito ai criteri di ammissibilità ai vari regimi di aiuto in questione.

(56)

Il sistema di riduzioni e di esclusioni previsto dal regolamento n. 1782/2003 in relazione agli obblighi di condizionalità è tuttavia preordinato ad un fine diverso, cioè quello di incoraggiare gli agricoltori a rispettare la normativa vigente nei vari settori della condizionalità.

(57)

È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto del principio della proporzionalità e, in riferimento ai criteri di ammissibilità, dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali e naturali. Nel contesto degli obblighi di condizionalità, le riduzioni e le esclusioni possono essere applicate soltanto se l’agricoltore ha agito deliberatamente o per negligenza. Le riduzioni e le esclusioni devono essere graduate secondo la gravità dell’irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, esse devono tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto».

7

Il titolo IV della parte II del regolamento n. 796/2004, rubricato «Base di calcolo per gli aiuti, le riduzioni e le esclusioni», conteneva un capitolo I, intitolato «Accertamenti relativi ai criteri di ammissibilità», e un capitolo II intitolato «Accertamenti relativi alla condizionalità», che comprendeva, in particolare, gli articoli 65 e 66.

8

L’articolo 65, paragrafo 4, di detto regolamento era formulato come segue:

«Le infrazioni sono considerate “determinate” se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità del presente regolamento o dopo essere state segnalate alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo».

9

L’articolo 66, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 796/2004 disponeva quanto segue:

«Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, qualora un’infrazione sia dovuta alla negligenza dell’agricoltore, viene applicata una riduzione all’importo complessivo dei pagamenti diretti, quali definiti all’articolo 2, lettera d) del regolamento [n. 1782/2003], che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento. Di norma, la riduzione è pari al 3% dell’importo complessivo in questione».

10

L’articolo 1, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio, del 14 febbraio 2008, recante modifica del regolamento n. 1782/2003 e il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2008, L 46, pag. 1), ha modificato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 nei seguenti termini:

«In caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in qualsiasi momento nel corso di un determinato anno civile (di seguito: “l’anno civile in questione”) e qualora tale inosservanza sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nel corso dell’anno civile in questione, l’importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere, previa applicazione degli articoli 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all’articolo 7.

Il primo comma si applica anche qualora l’inosservanza in questione sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili alla persona a cui o da cui la terra agricola è stata ceduta.

Ai fini dell’applicazione del primo e secondo comma nel 2008, l’anno civile corrisponde al periodo che va dal 1o aprile al 31 dicembre 2008.

(…)».

11

L’articolo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 146/2008 così disponeva:

«[L]’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) si applica a decorrere dal 1o aprile 2008».

12

Il regolamento n. 1782/2003 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 73/2009, il cui articolo 23, paragrafo 1, primo comma, prevedeva quanto segue:

«Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato “anno civile considerato”) i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nell’anno civile considerato, il totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati, a seguito dell’applicazione degli articoli 7, 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto oppure l’agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti, secondo le modalità di applicazione stabilite nell’articolo 24».

13

L’articolo 24 del regolamento n. 73/2009, rubricato «Modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Le modalità d’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni di cui all’articolo 23 sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2. (…)».

14

L’articolo 146, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 73/2009 disponeva quanto segue:

«Il regolamento [n. 1782/2003] è abrogato».

15

L’articolo 149 del regolamento n. 73/2009 prevedeva quanto segue:

«Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(…)».

16

Il regolamento n. 796/2004 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1122/2009.

17

Il titolo IV della parte II del regolamento n. 1122/2009, rubricato «Base di calcolo per gli aiuti, le riduzioni e le esclusioni», conteneva un capo II, intitolato «Accertamenti relativi ai criteri di ammissibilità», e un capo III intitolato «Accertamenti relativi alla condizionalità», di cui faceva parte l’articolo 70, paragrafi 4 e 8, che disponeva quanto segue:

«4.   Le infrazioni sono considerate “determinate” se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere state portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo.

(…)

8.   Al fine dell’applicazione delle riduzioni, la percentuale di riduzione è applicata:

a)

all’importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o saranno erogati all’agricoltore in base alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile dell’accertamento (…)

(…)».

Diritto danese

18

L’articolo 3 del bekendtgørelse nr. 1697 om krydsoverensstemmelse (regolamento n. 1697 sulla condizionalità), del 15 dicembre 2010 (in prosieguo: il «regolamento n. 1697»), disponeva quanto segue:

«1.   Gli agricoltori che beneficiano di aiuti garantiscono l’osservanza in azienda dei requisiti indicati all’Allegato I del presente regolamento nel corso dell’anno civile.

(…)».

19

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1697:

«1.   Le autorità di controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, segnalano al FødevareErhverv [Ufficio danese nel settore degli alimenti] le violazioni dei requisiti enunciati nell’Allegato I del presente regolamento (…)

2.   Le violazioni dei requisiti di cui all’Allegato I del presente regolamento possono determinare una riduzione percentuale [degli aiuti] nell’anno civile in cui è ricevuta la richiesta o la domanda d’aiuto e in cui la violazione è accertata. Il FødevareErhverv adotterà una decisione sull’importo della riduzione ai sensi delle disposizioni (dell’Unione) rilevanti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20

Un’indagine della polizia ha rivelato che un elevato numero di agricoltori danesi aveva acquistato, nel periodo 2006-2009, fertilizzanti chimici da un importatore senza che quest’ultimo avesse riportato le vendite di cui trattasi nel registro dei fornitori e senza che l’azoto contenuto in tali prodotti venisse registrato nei registri dei fertilizzanti degli agricoltori.

21

In base a documenti sequestrati nei locali dell’importatore, il Plantendirektoratet (Agenzia per la vegetazione, Danimarca) ha condotto un’ispezione amministrativa dei registri dei fertilizzanti degli agricoltori e ha inviato, il 4 gennaio 2011, lettere di richiesta di informazioni a 125 di loro, in quanto avrebbero superato le quote di azoto autorizzate dalle norme nazionali sui fertilizzanti, violando così le regole della condizionalità applicabili ai pagamenti diretti.

22

I risultati dell’ispezione sono stati comunicati al NaturErhvervstyrelsen (Agenzia danese per la protezione della natura; in prosieguo: l’«organismo pagatore»), che ha avviato procedimenti relativi alla condizionalità nei confronti di tali agricoltori.

23

Dopo aver adottato decisioni di riduzione degli aiuti erogati agli agricoltori interessati per l’anno o gli anni in cui sono state violate le regole della condizionalità, l’organismo pagatore si è rivolto alla Commissione europea, il 26 novembre 2012, per sapere se le riduzioni degli aiuti dovessero essere applicate all’anno di calendario in cui si era verificata la violazione o all’anno in cui era stata accertata.

24

Infatti, secondo l’organismo pagatore, la Commissione sembrava aver considerato, nella relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (GU 2012, C 344, pag. 1), che le riduzioni dei pagamenti erogati agli agricoltori per inadempienza alle regole della condizionalità dovessero essere applicate ai pagamenti versati nell’anno civile dell’accertamento di tale inadempienza.

25

Nella sua risposta del 7 febbraio 2013, la Commissione ha sostanzialmente confermato che l’anno in cui l’autorità di controllo competente ha preso conoscenza di una violazione dev’essere considerato l’anno dell’accertamento della violazione delle regole della condizionalità al quale deve essere applicata la sanzione che ne deriva.

26

Basandosi sul regolamento n. 1697, l’organismo pagatore ha, di conseguenza, ridotto i pagamenti diretti dei ricorrenti nel procedimento principale erogati nell’anno di accertamento, da parte dell’Agenzia per la vegetazione, della violazione delle regole della condizionalità, ossia nel 2011.

27

I reclami presentati da tali ricorrenti dinanzi all’Ufficio reclami del Ministero per l’Alimentazione sono stati respinti.

28

I medesimi ricorrenti hanno successivamente presentato ricorso dinanzi all’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca) invocando l’invalidità di tali decisioni di rigetto.

29

Il sig. Teglgaard si fonda sul tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, per asserire che l’anno di riduzione dei pagamenti diretti è quello in cui si è verificata la violazione delle regole della condizionalità. Il regolamento n. 796/2004 si limiterebbe a precisare che una violazione delle regole della condizionalità non possa essere sanzionata prima di essere stata accertata e non potrebbe modificare il regolamento n. 1782/2003. Egli indica che, ai sensi dei principi giuridici generali, la sanzione della violazione deve essere inflitta tenendo conto delle circostanze esistenti all’epoca dei fatti. A suo avviso, il regolamento n. 73/2009 non può servire a fondare una domanda di riduzione degli aiuti risultante da fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore. Egli rileva inoltre che la presunta violazione delle regole della condizionalità avrebbe, per quanto lo riguarda, conseguenze imprevedibili, in quanto la sanzione potrebbe essere aumentata di un importo pari a 1908483,08 corone danesi (DKK) (approssimativamente EUR 256157) a causa dell’aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti diretti tra l’anno della violazione e l’anno del suo accertamento.

30

La Fløjstrupgård fa valere che, all’articolo 23 del regolamento n. 73/2009, non è spiegato chiaramente se la riduzione dei pagamenti diretti debba essere applicata sulla base di quelli erogati nell’anno in cui si è verificata la violazione delle regole della condizionalità o di quelli erogati nell’anno del suo accertamento. Essa rileva che, nel suo caso, la riduzione dei pagamenti diretti è più significativa se applicata all’anno di accertamento della suddetta violazione, a causa dell’aumento delle superfici ammissibili a tali pagamenti tra l’anno in cui essa si è verificata e l’anno del suo accertamento. Tale situazione sarebbe contraria ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e, in diritto contrattuale, sarebbe un effetto inappropriato dell’inadempimento.

31

Secondo l’Ufficio reclami del Ministero per l’Alimentazione, i regolamenti dell’Unione relativi al regime di pagamento unico perseguono l’obiettivo specifico di incoraggiare gli agricoltori a rispettare la normativa vigente nei vari settori della condizionalità e le disposizioni relative a questo regime devono quindi essere interpretate alla luce di tale obiettivo. Di conseguenza, lo stesso fa valere che l’organismo pagatore ha correttamente ritenuto di dover applicare una riduzione dei pagamenti diretti erogati a favore dei ricorrenti nel procedimento principale per l’anno di accertamento della violazione delle regole della condizionalità.

32

Il giudice del rinvio osserva che la Corte non si è ancora pronunciata su quale anno debba essere usato ai fini dell’applicazione di una riduzione dei pagamenti diretti dovuta alla violazione delle regole della condizionalità, nel caso in cui l’anno civile in cui si è verificata la violazione non coincida con l’anno civile dell’accertamento. Esso rileva inoltre che la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 varia a seconda delle diverse versioni linguistiche.

33

In tale contesto, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

In caso d’inosservanza da parte di un agricoltore dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali nel corso di un anno civile, e di conseguente riduzione dei pagamenti diretti dell’agricoltore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 (…), in combinato disposto con l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 (…), se la riduzione dell’aiuto debba essere calcolata sulla base dei pagamenti diretti dell’agricoltore:

a)

nell’anno civile in cui si è verificata la violazione, o

b)

nell’anno civile (successivo) dell’individuazione/dell’accertamento della violazione.

2)

Se il risultato sia il medesimo ai sensi delle norme successive stabilite dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 (…), in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafi 4 e 8, lettera a), del regolamento n. 1122/2009 (…)

3)

Nel caso in cui l’inosservanza da parte di un agricoltore dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali sia avvenuta nel corso degli anni 2007 e 2008, ma la violazione sia stata individuata/accertata soltanto nel 2011, se al calcolo della riduzione dell’aiuto si applichi il regolamento n. 1782/2003 (…), in combinato disposto con il regolamento n. 796/2004 (…), oppure il regolamento n. 73/2009, in combinato disposto con il regolamento n. 1122/2009 (…)».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

34

Con le sue questioni prima e seconda, alle quali è opportuno rispondere congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, da un lato, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato dal regolamento n. 146/2008, e l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, nonché, dall’altro lato, l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 e l’articolo 70, paragrafi 4 e 8, lettera a), del regolamento n. 1122/2009 debbano essere interpretati nel senso che le riduzioni, per violazione delle regole della condizionalità, dei pagamenti diretti debbano essere calcolate sulla base dei pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno civile in cui si è verificata la violazione o sulla base di quelli dell’anno dell’accertamento.

35

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’interpretare una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 6 novembre 2014, Feakins, C‑335/13, EU:C:2014:2343, punto 35, nonché del 12 novembre 2015, Jakutis e Kretingalės kooperatinė ŽŪB, C‑103/14, EU:C:2015:752, punto 93).

36

Sebbene nella versione in lingua francese, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 indichi che «le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l’année civile au cours de laquelle le non-respect est constaté est réduit ou supprimé» (l’ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell’anno civile in cui è accertata l’inosservanza è ridotto o annullato), in quasi tutte le versioni linguistiche disponibili alla data di adozione di tale regolamento lo stesso articolo prevede, in sostanza, che sia ridotto o annullato l’ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza.

37

A tale riguardo, occorre ricordare che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche (sentenza del 17 marzo 2016, Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15, EU:C:2016:185, punto 36).

38

Le norme del diritto dell’Unione devono essere infatti interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione e, in caso di divergenze tra loro, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenze del 5 maggio 2011, Kurt und Thomas Etling e a., C‑230/09 e C‑231/09, EU:C:2011:271, punto 60, e del 17 marzo 2016, Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15, EU:C:2016:185, punto 36).

39

Ne discende che, alla luce delle divergenze constatate al punto 36 della presente sentenza tra le diverse versioni linguistiche dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, tale disposizione deve essere interpretata segnatamente in funzione dell’impianto sistematico generale e della finalità della normativa di cui fa parte.

40

L’economia generale e la finalità del regolamento n. 1782/2003 relativo al rispetto delle regole della condizionalità emergono dal considerando 2 di tale regolamento, che subordina il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l’attività agricole, volte ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. In caso di violazione di tali norme, gli Stati membri revocano, interamente o parzialmente, tali aiuti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali.

41

A sua volta, l’articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento precisa che la riduzione o l’esclusione da tali aiuti si applica se la violazione delle regole della condizionalità è dovuta a un atto o a un’omissione direttamente imputabile all’agricoltore interessato.

42

In questo modo, il regolamento n. 1782/2003 impone agli agricoltori il rispetto, per ogni anno di esercizio, dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali, che costituiscono le regole della condizionalità.

43

Orbene, il rispetto di tali regole assume significato solo se la sanzione della loro inosservanza, sia essa la conseguenza di una negligenza o di un atto intenzionale, comporta una riduzione o un’esclusione dai pagamenti diretti corrisposti o da corrispondere per l’anno civile di tale inosservanza. Solo una simile corrispondenza consente di mantenere il nesso tra il comportamento dell’agricoltore all’origine della sanzione e quest’ultima.

44

È vero che l’articolo 66 del regolamento n. 796/2004 prevede, in tutte le versioni linguistiche disponibili alla data di adozione di tale regolamento, che la riduzione sia applicata all’importo dei pagamenti diretti che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento della violazione delle regole della condizionalità.

45

Tuttavia, non può dedursi dalla formulazione dell’articolo 66 che, come sostiene la Commissione, la riduzione debba essere calcolata sull’importo dei pagamenti diretti che sono stati o dovrebbero essere erogati per l’anno civile del suddetto accertamento. Al riguardo, occorre ricordare che un regolamento di attuazione adottato in forza di un’autorizzazione contenuta nel regolamento di base non può derogare alle disposizioni di quest’ultimo al quale è subordinato (sentenza del 2 marzo 1999, Spagna/Commissione, C‑179/97, EU:C:1999:109, punto 20). Dunque, la formulazione di detto articolo 66, paragrafo 1, non può essere interpretata nel senso che esso rimetterebbe in discussione il nesso tra il comportamento dell’agricoltore all’origine della sanzione e quest’ultima, derogando alla regola di base prevista all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 secondo la quale la violazione delle regole della condizionalità comporta una riduzione o un’esclusione dai pagamenti diretti corrisposti o da corrispondere per l’anno civile in cui si è verificata tale violazione.

46

Infatti, interpretato alla luce del regolamento n. 1782/2003, il regolamento n. 796/2004 stabilisce, al suo articolo 66, le regole dettagliate relative alle riduzioni di pagamenti diretti per violazione delle regole della condizionalità, come indicato all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003. Il suddetto articolo 66 si riferisce in realtà alle modalità di imputazione di una riduzione dei pagamenti diretti per violazione delle regole della condizionalità e non alle regole di calcolo di tale riduzione. Nell’applicare una riduzione agli importi dei pagamenti diretti che sono stati erogati o sarebbero erogati all’agricoltore per l’anno civile di accertamento di tale violazione, l’articolo 66 del regolamento n. 796/2004 garantisce che il recupero dell’importo corrispondente a detta riduzione abbia effettivamente luogo, tramite deduzione dai pagamenti dovuti all’agricoltore. In tal modo, detto articolo può garantire sia l’effettività delle riduzioni applicate per violazione delle regole della condizionalità sia l’impiego corretto dei pagamenti nell’ambito dei fondi agricoli dell’Unione.

47

Inoltre, una siffatta interpretazione è avvalorata dai principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di certezza del diritto.

48

Innanzitutto, sia nel caso in cui la violazione delle regole della condizionalità venga accertata nello stesso anno in cui si è verificata sia nel caso in cui tale violazione venga accertata in un anno successivo alla violazione, la base di calcolo della riduzione è la stessa. Infatti, in entrambi i casi, è costituita dai pagamenti diretti dell’anno in cui si è verificata la violazione delle norme di condizionalità. Tale soluzione consente così di evitare il rischio che l’importo dei pagamenti cui si applica la riduzione sia notevolmente più elevato di quello dell’anno in cui si è verificata la violazione delle regole della condizionalità oppure, al contrario, che la riduzione applicata sia notevolmente meno elevata in caso di diminuzione dell’importo dei pagamenti diretti tra l’anno in cui si è verificata la violazione e l’anno del suo accertamento. Essa consente, in tal modo, di garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.

49

Inoltre, occorre ricordare che il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non superino i limiti di quanto è necessario per il loro conseguimento, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza del 14 giugno 2017, TofuTown.com, C‑422/16, EU:C:2017:458, punto 45).

50

Orbene, è opportuno sottolineare che la stessa Commissione ha riconosciuto, nelle sue osservazioni scritte, che, nelle circostanze descritte dall’avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni, il fatto di prendere in considerazione l’anno di accertamento della violazione delle regole della condizionalità per calcolare la riduzione o l’esclusione dai pagamenti diretti non può garantire il nesso tra il comportamento dell’agricoltore all’origine di tale riduzione o esclusione e quest’ultima.

51

Al contrario, il rispetto del principio di proporzionalità è sempre garantito quando la riduzione o l’esclusione dai pagamenti diretti è calcolata sull’importo dei pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno civile in cui si è verificata la violazione delle regole della condizionalità, poiché tale nesso è mantenuto. Infatti, la riduzione o l’esclusione così calcolata è idonea a realizzare l’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, che è quello di sanzionare le violazioni delle regole della condizionalità, e non eccede quanto è necessario per realizzare tale obiettivo.

52

Infine, il principio di certezza del diritto esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro e che tali interessati possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenze del 9 marzo 2017, Doux, C‑141/15, EU:C:2017:188, punto 22, e del 20 dicembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, punto 98).

53

Come sottolineano i ricorrenti nel procedimento principale, il fatto di prendere in considerazione l’anno di accertamento della violazione delle regole della condizionalità per calcolare la riduzione dei pagamenti diretti può rendere difficilmente prevedibili, per l’agricoltore interessato, le conseguenze finanziarie cui dovrà far fronte, in quanto le circostanze materiali, come il numero di ettari coltivati, in base alle quali sono corrisposti tali pagamenti, possono variare in modo significativo da un anno all’altro e il momento in cui avviene il controllo in merito alle regole della condizionalità è casuale. Orbene, un siffatto rischio non sussiste quando la riduzione o esclusione dai pagamenti diretti è calcolata sulla base dell’importo dei pagamenti diretti corrisposti o da corrispondere per l’anno civile in cui si è verificata la violazione delle norme di condizionalità, poiché un’eventuale variazione di tali circostanze materiali successiva al verificarsi della violazione non inciderebbe sulle conseguenze finanziarie che l’agricoltore dovrebbe sostenere.

54

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, le riduzioni dei pagamenti diretti per violazione delle regole della condizionalità devono essere calcolate sulla base dei pagamenti diretti corrisposti o da corrispondere per l’anno civile in cui si è verificata tale violazione. Ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, le riduzioni così calcolate sono imputate ai pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno di accertamento della suddetta violazione.

55

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, modificato dal regolamento n. 146/2008, dev’essere interpretato allo stesso modo. Identico in tutte le versioni linguistiche, detto articolo 6, paragrafo 1, come modificato, non si riferisce più all’anno di accertamento della violazione delle regole della condizionalità. Al contrario, facendo riferimento a «un determinato anno civile» oppure all’«anno civile in questione» sia per il verificarsi della violazione delle regole della condizionalità che per la domanda di aiuto presentata dall’agricoltore cui un atto o un’omissione è direttamente imputabile, il suddetto articolo 6, paragrafo 1, come modificato, insiste in particolare sull’anno in cui si è verificata la violazione per determinare la riduzione o l’esclusione dai pagamenti diretti. Il riferimento indiretto al regolamento n. 796/2004, mediante la frase «l’importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere (…) a tale agricoltore è ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all’articolo 7», come rilevato al punto 46 della presente sentenza, si limita a rinviare alle modalità di imputazione della riduzione o dell’esclusione sugli importi dei pagamenti diretti che sono stati o saranno erogati per l’anno di accertamento di detta violazione.

56

Tali osservazioni valgono anche per l’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, che riproduce in sostanza l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 146/2008.

57

Quanto all’articolo 70, paragrafi 4 e 8, lettera a), del regolamento n. 1122/2009, occorre constatare, da un lato, che solo il paragrafo 8, lettera a), di tale articolo è direttamente pertinente, poiché prevede che «[a]l fine dell’applicazione delle riduzioni, la percentuale di riduzione è applicata (…) all’importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o saranno erogati all’agricoltore in base alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile dell’accertamento».

58

Dall’altro lato, le constatazioni formulate al punto 46 della presente sentenza ai fini dell’interpretazione dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 sono applicabili altresì all’articolo 70, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1122/2009, che riguarda le modalità di imputazione di una riduzione dei pagamenti diretti per violazione delle regole della condizionalità e non le regole di calcolo di tale riduzione.

59

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che:

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, modificato dal regolamento n. 146/2008, e l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 devono essere interpretati nel senso che le riduzioni dei pagamenti diretti per violazione delle norme di condizionalità devono essere calcolate sulla base dei pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno in cui si è verificata tale violazione.

L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 e l’articolo 70, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1122/2009, devono essere interpretati nel senso che le riduzioni dei pagamenti diretti così calcolate sono imputate ai pagamenti che sono stati o dovrebbero essere erogati per l’anno civile di accertamento della violazione delle regole della condizionalità.

Sulla terza questione

60

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia la normativa dell’Unione applicabile ai fini del calcolo della riduzione dei pagamenti diretti nel caso in cui un agricoltore abbia violato le regole della condizionalità nel periodo 2007-2008, ma tale violazione sia stata accertata soltanto nel corso del 2011.

61

Da un lato, occorre ricordare che il principio di certezza del diritto esige che qualsiasi situazione di fatto venga di regola, purché non sia espressamente disposto il contrario, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta (sentenza del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a., C‑17/10, EU:C:2012:72, punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata). Orbene, né la lettera, né lo scopo, né l’impianto dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 contengono indicazioni chiare a favore di un’applicazione retroattiva di tale disposizione.

62

Così, per quanto riguarda le riduzioni dei pagamenti diretti per violazione delle regole della condizionalità, è la normativa dell’Unione applicabile alla data in cui si sono verificate le violazioni di cui trattasi che deve servire a determinare le riduzioni da applicare.

63

D’altro canto, dal combinato disposto degli articoli 146 e 149 del regolamento n. 73/2009 emerge che il regolamento n. 1782/2003 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2009. Inoltre, dall’articolo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 146/2008, emerge che la modifica dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 prevista dall’articolo 1 del regolamento n. 146/2008 si applicava dal 1o aprile 2008. L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 era quindi applicabile nel 2007 e fino al 31 marzo 2008, in quanto l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato dal regolamento n. 146/2008, era applicabile dal 1o aprile al 31 dicembre 2008.

64

A tale proposito, l’articolo 2, lettera e), del regolamento n. 1782/2003 definisce i pagamenti relativi ad un determinato anno civile o i pagamenti relativi al periodo di riferimento come i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell’anno/quegli anni civili.

65

Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 era applicabile ai pagamenti diretti corrisposti per l’anno 2007 e per i primi tre mesi dell’anno 2008 nonché ai pagamenti relativi a periodi iniziati nel 2007 o nel corso di tali primi tre mesi, e l’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, modificato dal regolamento n. 146/2008, era applicabile ai pagamenti diretti corrisposti per il periodo da aprile a dicembre 2008 nonché ai pagamenti relativi a periodi iniziati nel corso di questi nove mesi.

66

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che la normativa dell’Unione applicabile ai fini del calcolo della riduzione dei pagamenti diretti nel caso qualora un agricoltore abbia violato le regole della condizionalità nel periodo 2007-2008, ma tale violazione sia stata accertata soltanto nel corso del 2011, è rappresentata dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 per l’anno 2007 e per i primi tre mesi dell’anno 2008, e l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato dal regolamento n. 146/2008, per il periodo da aprile a dicembre 2008.

Sulle spese

67

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio, del 14 febbraio 2008, e l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che le riduzioni dei pagamenti diretti per violazione delle regole della condizionalità devono essere calcolate sulla base dei pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno in cui si è verificata tale violazione.

L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e l’articolo 70, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, devono essere interpretati nel senso che le riduzioni dei pagamenti diretti così calcolate sono imputate ai pagamenti che sono stati o dovrebbero essere erogati per l’anno civile di accertamento della violazione delle regole della condizionalità.

 

2)

La normativa dell’Unione applicabile ai fini del calcolo della riduzione dei pagamenti diretti qualora un agricoltore abbia violato le regole della condizionalità nel periodo 2007-2008, ma tale violazione sia stata accertata soltanto nel corso del 2011, è rappresentata dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 per l’anno 2007 e per i primi tre mesi dell’anno 2008, e l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato dal regolamento n. 146/2008, per il periodo da aprile a dicembre 2008.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.