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Document 62020CA0136

Causa C-136/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Járásbíróság — Ungheria) — Procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a LU (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2005/214/GAI – Esecuzione delle sanzioni pecuniarie – Principio del reciproco riconoscimento – Articolo 5, paragrafo 1 – Reati che danno luogo al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni sanzionatorie senza verifica della doppia punibilità del fatto – Articolo 5, paragrafo 3 – Reati per i quali lo Stato membro ha la possibilità di subordinare il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni sanzionatorie alla doppia punibilità del fatto – Controllo da parte dello Stato membro di esecuzione sulla qualificazione giuridica attribuita al reato dallo Stato membro della decisione nel certificato che correda la decisione sanzionatoria)

GU C 490 del 6.12.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 490/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Járásbíróság — Ungheria) — Procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a LU

(Causa C-136/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Decisione quadro 2005/214/GAI - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie - Principio del reciproco riconoscimento - Articolo 5, paragrafo 1 - Reati che danno luogo al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni sanzionatorie senza verifica della doppia punibilità del fatto - Articolo 5, paragrafo 3 - Reati per i quali lo Stato membro ha la possibilità di subordinare il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni sanzionatorie alla doppia punibilità del fatto - Controllo da parte dello Stato membro di esecuzione sulla qualificazione giuridica attribuita al reato dallo Stato membro della decisione nel certificato che correda la decisione sanzionatoria)

(2021/C 490/08)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Zalaegerszegi Járásbíróság

Parte nel procedimento principale

Convenuta: LU

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l’autorità dello Stato di esecuzione, al di fuori di uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione espressamente previsti da tale decisione quadro, non può, in linea di principio, rifiutare di riconoscere e di dare esecuzione ad una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria qualora l’autorità dello Stato della decisione abbia qualificato il reato in questione, nel certificato di cui all’articolo 4 di detta decisione quadro, come rientrante in una delle categorie di reati per i quali detto articolo 5, paragrafo 1, non ha previsto alcuna verifica della doppia punibilità del fatto.


(1)  GU C 215 del 29.6.2020.


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