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Document 62020CA0056

Causa C-56/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — AR / Stadt Pforzheim (Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Patente di guida – Mutuo riconoscimento – Ritiro della patente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio – Apposizione di una menzione sulla patente di guida indicante la sua assenza di validità nel territorio di tale Stato membro)

GU C 278 del 12.7.2021, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/17


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — AR / Stadt Pforzheim

(Causa C-56/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Patente di guida - Mutuo riconoscimento - Ritiro della patente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio - Apposizione di una menzione sulla patente di guida indicante la sua assenza di validità nel territorio di tale Stato membro)

(2021/C 278/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: AR

Convenuto: Stadt Pforzheim

Dispositivo

La direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro che abbia adottato, in forza dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2011/94, una decisione che rifiuta di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro a causa di un’infrazione, commessa dal suo titolare in occasione di un soggiorno temporaneo nel territorio del primo Stato membro in un momento successivo al rilascio di tale patente, apponga altresì su detta patente una menzione recante il divieto, per tale titolare, di guidare nel suddetto territorio, allorché il medesimo titolare non abbia stabilito la sua residenza normale, ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della stessa direttiva, nel territorio di quest’ultimo.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


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