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Document 62020CA0035

Causa C-35/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlanda) — Procedimento penale a carico di A [Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 4 e 5 – Obbligo di essere muniti di una carta d’identità o di un passaporto – Regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) – Allegato VI – Attraversamento della frontiera marittima di uno Stato membro a bordo di un’imbarcazione di diporto – Regime sanzionatorio applicabile in caso di circolazione tra Stati membri senza carta d’identità o passaporto – Regime penale di giorni-ammenda – Calcolo dell’ammenda in funzione del reddito mensile medio dell’autore del reato – Proporzionalità – Gravità della pena rispetto al reato]

GU C 490 del 6.12.2021, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 490/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlanda) — Procedimento penale a carico di A

(Causa C-35/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri - Articolo 21 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Articoli 4 e 5 - Obbligo di essere muniti di una carta d’identità o di un passaporto - Regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) - Allegato VI - Attraversamento della frontiera marittima di uno Stato membro a bordo di un’imbarcazione di diporto - Regime sanzionatorio applicabile in caso di circolazione tra Stati membri senza carta d’identità o passaporto - Regime penale di giorni-ammenda - Calcolo dell’ammenda in funzione del reddito mensile medio dell’autore del reato - Proporzionalità - Gravità della pena rispetto al reato)

(2021/C 490/06)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parte nel procedimento penale principale

A

con l’intervento di: Syyttäjä

Dispositivo

1)

Il diritto dei cittadini dell’Unione alla libera circolazione previsto all’articolo 21 TFUE e precisato dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato, alla luce delle disposizioni relative all’attraversamento delle frontiere stabilite dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in base alla quale uno Stato membro impone ai suoi cittadini l’obbligo, corredato di sanzioni penali, di essere muniti di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità quando si recano in un altro Stato membro, quali che siano il mezzo di trasporto e l’itinerario, purché tali sanzioni siano conformi ai principi generali del diritto dell’Unione, tra cui i principi di proporzionalità e di non discriminazione.

2)

Il diritto dei cittadini dell’Unione alla libera circolazione sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato, alla luce delle disposizioni relative all’attraversamento delle frontiere contenute nel regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013, nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in base alla quale uno Stato membro impone ai suoi cittadini l’obbligo, corredato di sanzioni penali, di essere muniti di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità quando entrano nel suo territorio in provenienza da un altro Stato membro, purché tale obbligo non condizioni il diritto d’ingresso e le modalità delle sanzioni previste in caso di inosservanza del medesimo siano conformi ai principi generali del diritto dell’Unione, tra cui i principi di proporzionalità e di non discriminazione. Un viaggio verso lo Stato membro interessato in provenienza da un altro Stato membro effettuato a bordo di un’imbarcazione da diporto e attraversando acque internazionali rientra, alle condizioni previste al punto 3.2.5, secondo comma, dell’allegato VI di detto regolamento, tra le situazioni in cui può essere richiesto di esibire un tale documento.

3)

L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e gli articoli 4 e 36 della direttiva 2004/38, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a un regime di sanzioni penali in base al quale uno Stato membro sanziona l’attraversamento della sua frontiera nazionale, senza essere muniti di carta d’identità o di passaporto in corso di validità, con un’ammenda che può ammontare, a titolo indicativo, al 20 % del reddito mensile netto dell’autore del reato, allorché una tale ammenda non è proporzionata alla gravità di tale reato, che è considerato di lieve entità.


(1)  GU C 103 del 30.3.2020.


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