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Document 62020CA0006

    Causa C-6/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Sotsiaalministeerium / Riigi Tugiteenuste Keskus, già Innove SA [Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di forniture – Direttiva 2004/18/CE – Articoli 2 e 46 – Progetto finanziato dal Fondo di aiuti europei agli indigenti – Criteri di selezione degli offerenti – Regolamento (CE) n. 852/2004 – Articolo 6 – Requisito della registrazione o del riconoscimento presso l’autorità nazionale per la sicurezza alimentare del paese di esecuzione dell’appalto]

    GU C 278 del 12.7.2021, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 278/13


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Sotsiaalministeerium / Riigi Tugiteenuste Keskus, già Innove SA

    (Causa C-6/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di forniture - Direttiva 2004/18/CE - Articoli 2 e 46 - Progetto finanziato dal Fondo di aiuti europei agli indigenti - Criteri di selezione degli offerenti - Regolamento (CE) n. 852/2004 - Articolo 6 - Requisito della registrazione o del riconoscimento presso l’autorità nazionale per la sicurezza alimentare del paese di esecuzione dell’appalto)

    (2021/C 278/17)

    Lingua processuale: l’estone

    Giudice del rinvio

    Tallinna Ringkonnakohus

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Sotsiaalministeerium

    Convenuta: Riigi Tugiteenuste Keskus, già Innove SA

    Con l’intervento di: Rahandusministeerium

    Dispositivo

    1)

    Gli articoli 2 e 46 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve esigere, in un bando di gara e quale criterio di selezione qualitativa, che gli offerenti forniscano la prova, sin dal deposito della loro offerta, di disporre di una registrazione o di un riconoscimento richiesti dalla normativa applicabile all’attività oggetto dell’appalto pubblico di cui trattasi e rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione dell’appalto, ove siano già in possesso di una registrazione o un riconoscimento analoghi nello Stato membro nel quale sono stabiliti.

    2)

    Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che non può essere invocato da un’amministrazione aggiudicatrice che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, per conformarsi alla normativa nazionale relativa ai prodotti alimentari, abbia imposto agli offerenti di disporre, sin dalla presentazione della loro offerta, di una registrazione o di un riconoscimento rilasciati dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione dell’appalto.


    (1)  GU C 87 del 16.3.2020.


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