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Document 62019TN0726

Causa T-726/19: Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 – LSEGH (Luxembourg) e London Stock Exchange Group Holdings (Italy)/Commissione

GU C 19 del 20.1.2020, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/55


Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 – LSEGH (Luxembourg) e London Stock Exchange Group Holdings (Italy)/Commissione

(Causa T-726/19)

(2020/C 19/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: LSEGH (Luxembourg) Ltd (Londra, Regno Unito), e London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (Londra) (rappresentanti: O. Brouwer, A. Pliego Selie, e A. von Bonin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2019) 2526 final della convenuta, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC; e

condannare la Commissione alle spese, conformemente all’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese quelle sostenute da qualsiasi parte interveniente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione e ha fornito una motivazione insufficiente riguardo all’individuazione nella decisione impugnata del sistema di riferimento.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione e ha fornito una motivazione insufficiente nell’aver qualificato erroneamente, nella decisione impugnata, l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come una deroga al normale funzionamento del sistema di riferimento.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nell’aver constatato, nella decisione impugnata, che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi opera una discriminazione tra operatori economici.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione, nel dichiarare nella decisione impugnata che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di riferimento.


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