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Document 62019TN0726
Case T-726/19: Action brought on 25 October 2019 – LSEGH (Luxembourg) and London Stock Exchange Group Holdings (Italy) v Commission
Causa T-726/19: Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 – LSEGH (Luxembourg) e London Stock Exchange Group Holdings (Italy)/Commissione
Causa T-726/19: Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 – LSEGH (Luxembourg) e London Stock Exchange Group Holdings (Italy)/Commissione
GU C 19 del 20.1.2020, p. 55–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/55 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 – LSEGH (Luxembourg) e London Stock Exchange Group Holdings (Italy)/Commissione
(Causa T-726/19)
(2020/C 19/67)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: LSEGH (Luxembourg) Ltd (Londra, Regno Unito), e London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (Londra) (rappresentanti: O. Brouwer, A. Pliego Selie, e A. von Bonin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C(2019) 2526 final della convenuta, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC; e |
— |
condannare la Commissione alle spese, conformemente all’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese quelle sostenute da qualsiasi parte interveniente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione e ha fornito una motivazione insufficiente riguardo all’individuazione nella decisione impugnata del sistema di riferimento. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione e ha fornito una motivazione insufficiente nell’aver qualificato erroneamente, nella decisione impugnata, l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come una deroga al normale funzionamento del sistema di riferimento. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nell’aver constatato, nella decisione impugnata, che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi opera una discriminazione tra operatori economici. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione, nel dichiarare nella decisione impugnata che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di riferimento. |