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Document 62019TN0640

    Causa T-640/19: Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Sasol Germany e a./ECHA

    GU C 406 del 2.12.2019, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 406/35


    Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Sasol Germany e a./ECHA

    (Causa T-640/19)

    (2019/C 406/45)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Sasol Germany GmbH (Amburgo, Germania), SI Group - Béthune (Béthune, Francia), BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) (rappresentanti: C. Mereu, P. Sellar e S. Saez Moreno, avvocati)

    Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

    annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui include il 4-terz-butilfenolo (PTBP) come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inserzione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

    condannare la convenuta alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione di criteri per l’interferenza endocrina e l’approccio basato sul peso delle prove in quanto la convenuta non ha dimostrato che sussiste una prova scientifica di probabili gravi effetti sulla salute umana o l’ambiente.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente il «livello di preoccupazione equivalente», in quanto

    in primo luogo, la valutazione del «livello di preoccupazione equivalente» richiesta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 non ha preso in considerazione fattori diversi da quelli relativi ai pericoli derivanti dalle proprietà intrinseche della sostanza e non ha tenuto conto di fattori, quali la biodegradabilità del PTBP, che erano necessari per la valutazione (o erano basati su mere congetture);

    in secondo luogo, lo Stato membro proponente, ossia la Germania, si è basato su dati inaffidabili e su una lettura incrociata non fondata delle proprietà di un’altra sostanza;

    in terzo luogo, la decisione impugnata sostiene che il PTBP era equivalente ad una sostanza CMR (cancerogena, mutagena o tossica) senza una valutazione scientifica a fondamento.

    3.

    Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione/mancata presa in considerazione accurata di tutte le informazioni rilevanti e in particolare dei dati relativi all'esposizione.

    4.

    Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, mancata selezione dell’opzione meno onerosa.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità/mancata conduzione di un’analisi adeguata dell'opzione di gestione dei rischi tenendo conto delle misure di gestione dei rischi già poste in essere.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, 30.12.2006, pag. 1).


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