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Document 62019TN0640
Case T-640/19: Action brought on 25 September 2019 – Sasol Germany and Others v ECHA
Causa T-640/19: Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Sasol Germany e a./ECHA
Causa T-640/19: Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Sasol Germany e a./ECHA
GU C 406 del 2.12.2019, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/35 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Sasol Germany e a./ECHA
(Causa T-640/19)
(2019/C 406/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Sasol Germany GmbH (Amburgo, Germania), SI Group - Béthune (Béthune, Francia), BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) (rappresentanti: C. Mereu, P. Sellar e S. Saez Moreno, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui include il 4-terz-butilfenolo (PTBP) come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inserzione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione di criteri per l’interferenza endocrina e l’approccio basato sul peso delle prove in quanto la convenuta non ha dimostrato che sussiste una prova scientifica di probabili gravi effetti sulla salute umana o l’ambiente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente il «livello di preoccupazione equivalente», in quanto
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3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione/mancata presa in considerazione accurata di tutte le informazioni rilevanti e in particolare dei dati relativi all'esposizione. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, mancata selezione dell’opzione meno onerosa. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità/mancata conduzione di un’analisi adeguata dell'opzione di gestione dei rischi tenendo conto delle misure di gestione dei rischi già poste in essere. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, 30.12.2006, pag. 1).