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Document 62019TN0243
Case T-243/19: Action brought on 9 Avril 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan v Commission
Causa T-243/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commissione
Causa T-243/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commissione
GU C 206 del 17.6.2019, p. 88–90
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/88 |
Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commissione
(Causa T-243/19)
(2019/C 206/78)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Kunshan, Cina) (rappresentante: P. De Baere, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019 (1), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta nel constatare che sarebbe stata concessa una sovvenzione attraverso l’acquisto, da parte della ricorrente, di motori e batterie, e che di conseguenza essa avrebbe violato l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (2). Tale motivo si divide in quattro parti:
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2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto commesso dalla convenuta nel calcolo della sovvenzione, in quanto essa avrebbe incluso erroneamente vantaggi che non sarebbero collegati alle biciclette elettriche immesse in libera pratica nell’Unione europea. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti commesso dalla convenuta nel concludere che l’uso delle note di accettazione bancaria costituirebbe un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/1037. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha dimostrato che l’uso delle note di accettazione bancaria conferiva un vantaggio alla ricorrente. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha dimostrato la specificità della presunta sovvenzione concessa mediante le note di accettazione bancaria e avrebbe di conseguenza violato l’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1037. |
6. |
Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta nel determinare che la ricorrente avrebbe ottenuto un vantaggio attraverso l’acquisizione di diritti di utilizzo dei terreni. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (UE) 2016/1037, poiché essa non ha confrontato, ai fini dei calcoli della sottoquotazione e delle vendite sottocosto, i prezzi dell’importazione con il prezzo del prodotto simile fabbricato dall’industria dell’Unione europea al medesimo stadio commerciale e nel momento in cui i prodotti entrano in concorrenza tra loro. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).
(2) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).