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Document 62019TA0543

    Causa T-543/19: Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Romania/Commissione («Fondo di coesione e FESR – Articolo 139, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 – Applicazione nel tempo di un tasso maggiorato di cofinanziamento adottato dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio, ma prima dell’accettazione dei conti – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione»)

    GU C 242 del 21.6.2021, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 242/28


    Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Romania/Commissione

    (Causa T-543/19) (1)

    («Fondo di coesione e FESR - Articolo 139, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 - Applicazione nel tempo di un tasso maggiorato di cofinanziamento adottato dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio, ma prima dell’accettazione dei conti - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione»)

    (2021/C 242/36)

    Lingua processuale: il rumeno

    Parti

    Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, A. Rotăreanu e M. Chicu, agenti)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Armenia, S. Pardo Quintillán e L. Mantl, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione C(2019) 4027 final della Commissione, del 23 maggio 2019, nella parte in cui riguarda l’accettazione dei conti e il calcolo dell’importo imputabile al Fondo di coesione e al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo contabile 2017/2018 e per il programma operativo CCI 2014RO16M1OP001 «Grande infrastruttura», mediante l’applicazione di un tasso di cofinanziamento per il primo e il secondo asse prioritario di tale programma operativo del 75 %, e non dell’85 %.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Romania è condannata alle spese.


    (1)  GU C 337 del 7.10.2019.


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