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Document 62019CN0921

Causa C-921/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, sede di ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 16 dicembre 2019 — LH / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

GU C 103 del 30.3.2020, pp. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, sede di ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 16 dicembre 2019 — LH / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-921/19)

(2020/C 103/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, sede di ’s-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: LH

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1)

Se la circostanza che l’autorità accertante di uno Stato membro stabilisca che documenti originali non possono mai costituire elementi o risultanze nuovi qualora la loro autenticità non possa essere verificata sia compatibile con l’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva procedure (1), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva qualifiche (2) e con gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In caso di incompatibilità, se faccia ancora differenza che in una domanda reiterata il richiedente presenta copie di documenti o documenti provenienti da una fonte non oggettivamente verificabile.

2)

Se l’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva procedure, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva qualifiche, debba essere interpretato nel senso che all’autorità accertante di uno Stato membro, nella valutazione dei documenti e nel riconoscimento di valore probatorio a documenti, è consentito operare una distinzione tra documenti presentati in una prima domanda e documenti presentati in una domanda reiterata. Se, in caso di produzione di documenti nell’ambito di una domanda reiterata, a uno Stato membro sia consentito non rispettare più l’obbligo di cooperazione qualora l’autenticità di detti documenti non possa essere accertata.


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

(2)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).


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