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Document 62019CN0585

Causa C-585/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 2 agosto 2019 – Academia de Studii Economice din București/Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman - Ministerul Educației Naționale

GU C 406 del 2.12.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 406/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 2 agosto 2019 – Academia de Studii Economice din București/Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman - Ministerul Educației Naționale

(Causa C-585/19)

(2019/C 406/13)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti

Ricorrente: Academia de Studii Economice din București

Resistente: Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman - Ministerul Educației Naționale

Questioni pregiudiziali

1)

Se con [l’espressione] «orario di lavoro», come definita all’articolo 2, punto 1 della direttiva 2003/88/CE (1), si intenda «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni» in base ad un singolo contratto (a tempo pieno) oppure in base a tutti i contratti (di lavoro) conclusi da tale lavoratore.

2)

Se i requisiti stabiliti a carico degli Stati membri con l’articolo 3 della direttiva 2003/88/CE (obbligo di prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive) e con l’articolo 6, lettera b) della direttiva 2003/88/CE (fissazione del limite massimo di 48 ore, in media, per l’orario di lavoro settimanale, comprese le ore straordinarie) debbano essere interpretati nel senso che istituiscono limiti in relazione ad un singolo contratto oppure in relazione a tutti i contratti conclusi con il medesimo datore di lavoro o con datori di lavoro diversi.

3)

Nell’ipotesi in cui le risposte alla prima e alla seconda questione comportano un’interpretazione tale da escludere la possibilità che gli Stati membri possano disciplinare, a livello nazionale, l’applicazione in relazione a [ciascun] contratto dell’articolo 3 e dell’articolo 6, lettera b) della direttiva 2003/88/CE, in assenza di previsioni legislative nazionali che disciplinino il fatto che il riposo quotidiano minimo e l’orario massimo di lavoro settimanale devono essere in relazione al lavoratore (a prescindere da quanti contratti di lavoro concluda con il medesimo datore di lavoro o con datori di lavoro diversi), se un’istituzione pubblica di uno Stato membro, la quale agisce in nome dello Stato, sia in grado di invocare l’applicazione diretta delle previsioni dell’articolo 3 e dell’articolo 6, lettera b) della direttiva 2003/88/CE e di sanzionare il datore di lavoro per il mancato rispetto dei limiti previsti dalla direttiva per il riposo quotidiano e/o per l’orario di lavoro massimo settimanale.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).


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