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Document 62019CN0265

Causa C-265/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 29 marzo 2019 — Recorded Artists Actors Performers Ltd/Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General

GU C 206 del 17.6.2019, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 29 marzo 2019 — Recorded Artists Actors Performers Ltd/Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General

(Causa C-265/19)

(2019/C 206/38)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Recorded Artists Actors Performers Ltd

Resistenti: Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo incombente al giudice nazionale di interpretare la direttiva 2006/115 (1), concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale (la «direttiva»), alla luce dell’oggetto e dello scopo della convenzione di Roma (2) e/o del WPPT (3), si limiti alle nozioni cui la direttiva fa espressamente riferimento o se, invece, detto obbligo si estenda anche alle nozioni presenti esclusivamente nei due accordi internazionali. In particolare, in quale misura l’articolo 8 della direttiva debba essere interpretato alla luce del requisito del «trattamento nazionale» di cui all’articolo 4 del WPPT.

2)

Se uno Stato membro abbia la facoltà di prescrivere i criteri per determinare quali artisti interpreti o esecutori siano qualificabili come «artisti interpreti o esecutori (...) in questione» ai sensi dell’articolo 8 della direttiva. In particolare, se uno Stato membro possa limitare il diritto a una quota dell’equa remunerazione ai casi in cui: i) l’esecuzione ha luogo in un paese dello Spazio economico europeo («SEE»); oppure ii) gli artisti interpreti o esecutori hanno il domicilio o la residenza in un paese del SEE.

3)

Quale sia la discrezionalità di cui gode uno Stato membro nel rispondere a una riserva formulata da un’altra parte contraente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del WPPT. In particolare, se lo Stato membro sia tenuto a rispecchiare esattamente le condizioni della riserva formulata dall’altra parte contraente. Se una parte contraente abbia l’obbligo di non applicare la regola dei 30 giorni di cui all’articolo 5 della Convenzione di Roma qualora da detta regola possa conseguire che un produttore della parte contraente che si avvale della riserva riceva il compenso di cui all’articolo 15, paragrafo 1, ma gli artisti interpreti o esecutori della medesima registrazione non lo ricevano. In subordine, se la parte contraente che risponde alla riserva abbia la facoltà di garantire ai cittadini della parte contraente che si avvale della riserva diritti più ampi di quelli riconosciuti da quest’ultima parte contraente; in altri termini, se la parte che risponde alla riserva possa garantire diritti che non sono concessi su base di reciprocità dalla parte che si avvale della riserva.

4)

Se sia comunque consentito limitare il diritto a un’equa remunerazione ai soli produttori di una registrazione sonora, vale a dire negare il diritto agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono state fissate in detta registrazione sonora.


(1)  GU 2006, L 376, pag. 28.

(2)  Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961).

(3)  Trattato OMPI del 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.


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