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Document 62019CC0041

Conclusioni dell’avvocato generale M. Bobek, presentate il 27 febbraio 2020.
FX contro GZ.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln.
Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 41, paragrafo 1 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 24, paragrafo 5 – Titolo dichiarato esecutivo, che accerta un credito alimentare – Opposizione all’esecuzione – Competenza del giudice dello Stato membro dell’esecuzione.
Causa C-41/19.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:132

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MICHAL BOBEK

presentate il 27 febbraio 2020 ( 1 )

Causa C‑41/19

FX

contro

GZ, rappresentata dalla madre

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Competenza a pronunciarsi su un’opposizione all’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari»

I. Introduzione

1.

La convenuta di cui alla presente causa è una minorenne a carico residente in Polonia. La medesima ha ottenuto dalle autorità giurisdizionali polacche una decisione che accerta obbligazioni alimentari a carico del padre (il ricorrente), residente in Germania. Dopo aver ottenuto una dichiarazione di esecutività in Germania della sentenza polacca in materia di obbligazioni alimentari, la convenuta intende ottenere l’esecuzione forzata della decisione nello Stato membro in parola. Il ricorrente presenta un’opposizione all’esecuzione sulla base dell’adempimento della maggior parte del credito mediante pagamento. Egli sostiene di aver egli stesso versato gli assegni alimentari e che alla convenuta sono stati altresì corrisposti, per suo conto, assegni statali mensili tramite il fondo per gli assegni alimentari polacco.

2.

La presente causa verte sull’opposizione all’esecuzione fondata sull’estinzione del debito, proposta dal ricorrente dinanzi alle autorità giurisdizionali tedesche. La questione fondamentale posta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale in oggetto è se le autorità giurisdizionali tedesche siano competenti a pronunciarsi su detta opposizione sulla base del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 2 ).

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 4/2009

3.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, «il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità».

4.

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 dispone che, ai fini del regolamento in parola, si intende per «“decisione”: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. (…)».

5.

L’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 prevede che «[s]ono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

(a)

l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

(b)

l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; (…)

(…)».

6.

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Limitazione dell’azione», il paragrafo 1 è così formulato: «Qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro o uno Stato contraente della convenzione dell’Aja del 2007 in cui il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un’azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione».

7.

Il capo IV del regolamento n. 4/2009 concerne «riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni». Tale capo è composto da tre sezioni: la sezione 1 si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 (articoli da 17 a 22) ( 3 ); la sezione 2 si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 (articoli da 23 a 38); e la sezione 3 contiene disposizioni comuni (articoli da 39 a 43).

8.

L’articolo 21 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Diniego o sospensione dell’esecuzione», contenuto nella sopra menzionata sezione 1, prevede quanto segue:

«1.   I motivi di diniego o sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con l’applicazione dei paragrafi 2 e 3.

2.   Su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione nega, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se il diritto di ottenere l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine è prescritto a norma della legislazione dello Stato membro d’origine o a norma della legislazione dello Stato membro dell’esecuzione, se quest’ultima prevede un termine di prescrizione più lungo.

Inoltre, su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può negare, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se è inconciliabile con una decisione emessa nello Stato membro dell’esecuzione o con una decisione emessa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione.

La decisione che abbia l’effetto di modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a motivo di un mutamento delle circostanze non è considerata una decisione inconciliabile ai sensi del secondo comma.

(…)».

9.

L’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 così dispone: «Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell’esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell’esecuzione».

10.

Ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 4/2009, «In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione».

11.

L’articolo 75 del regolamento n. 4/2009 contiene le disposizioni transitorie. Vi si afferma che:

«1.   Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti successivamente alla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2.   Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:

(a)

alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti dopo tale data;

(…)

[Il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 4 )] continua ad applicarsi ai procedimenti di riconoscimento e di esecuzione in corso alla data di applicazione del presente regolamento.

(…)».

2. Regolamento (UE) n. 1215/2012

12.

Il considerando 10 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 5 ) è così formulato:

«(10)

È opportuno includere nell’ambito di applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti, in particolare le obbligazioni alimentari, che dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione a seguito dell’adozione del [regolamento n. 4/2009]».

13.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012:

«Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(…)

(e)

le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

(…)».

14.

L’articolo 24 del regolamento n. 1215/2012, che fa parte della sezione 6 del capo II, dedicato alle «competenze esclusive», prevede che «[i]ndipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

(…)

(5)

in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione».

B.   Diritto tedesco

15.

Ai sensi dell’articolo 66 del Gesetz zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen mit ausländischen Staaten, o Auslandsunterhaltsgesetz (legge sul recupero dei crediti alimentari nelle relazioni con gli Stati esteri, o legge sui crediti alimentari stranieri; in prosieguo: l’«AUG») ( 6 ):

«(1)   Qualora una decisione straniera sia esecutiva ai sensi [del regolamento n. 4/2009] senza procedura di exequatur o sia dichiarata esecutiva conformemente a tale regolamento (…), il debitore può sollevare eccezioni contro la pretesa stessa in un procedimento intentato ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1, del [Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e sui procedimenti di volontaria giurisdizione; in prosieguo: il «FamFG»)], in combinato disposto con l’articolo 767 della [Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco; in prosieguo: la «ZPO»)]. Se si tratta di una decisione giudiziaria, ciò si applica soltanto nella misura in cui i motivi posti a fondamento delle eccezioni non siano intervenuti fino a quando la decisione non è stata emessa.

(2)   Se viene autorizzata l’esecuzione forzata di una decisione conformemente ad una delle convenzioni indicate nell’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, numero 2, il debitore può sollevare eccezioni contro la pretesa stessa in un procedimento intentato ai sensi del paragrafo 120, paragrafo 1, del [FamFG], in combinato disposto con l’articolo 767 della [ZPO], soltanto se i motivi posti a fondamento delle sue eccezioni sono intervenuti:

1.

dopo il decorso del termine entro cui il medesimo avrebbe potuto presentare ricorso oppure

2.

se un ricorso è stato presentato, dopo la conclusione del procedimento di cui trattasi.

(3)   Il procedimento di cui all’articolo 120, paragrafo 1, del [FamFG] in combinato disposto con l’articolo 767 della [ZPO] viene intentato dinanzi all’autorità giurisdizionale che si è pronunciata sulla domanda di apposizione della formula esecutiva. Nei casi di cui al comma 1, la competenza è determinata conformemente all’articolo 35, paragrafi 1 e 2».

16.

L’articolo 767 della ZPO così dispone:

«(1)   I debitori devono sollevare eccezioni concernenti lo stesso credito, determinato dalla sentenza, intentando una corrispondente azione dinanzi all’autorità giurisdizionale di primo grado investita della causa.

(2)   Dette eccezioni mediante procedimento possono essere sollevate soltanto nella misura in cui i motivi su cui esse si fondano non siano intervenuti fino al termine dell’udienza, che costituiva l’ultima opportunità, in base a quanto stabilito dal presente codice, per sollevare eccezioni e non possono dunque essere più sollevate mediante impugnazione.

(3)   Nel procedimento avviato, il debitore deve sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare al momento in cui egli ha intentato l’azione».

17.

L’articolo 120, paragrafo 1, del FamFG così dispone:

«L’esecuzione nelle cause relative a controversie in materia di matrimonio e di famiglia avviene conformemente alle disposizioni della [ZPO] relative all’esecuzione forzata».

III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

18.

Il ricorrente di cui alla presente causa è residente in Germania ed ha una figlia minorenne a carico residente in Polonia.

19.

Con decisione del 26 maggio 2009 del Tribunale circoscrizionale di Cracovia (Polonia), il ricorrente è stato condannato a versare alla figlia, a partire dal 1o settembre 2008, un assegno per alimenti pari a 500,00 złoty polacchi (PLN), nonché retroattivamente un importo mensile paria a PLN 430,00 per il periodo dal 19 giugno 2008 al 31 agosto 2008 (in prosieguo: la «sentenza polacca in materia di obbligazioni alimentari»).

20.

Il 20 luglio 2016 la convenuta ha presentato un ricorso dinanzi all’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania), giudice del rinvio, chiedendo il riconoscimento della sentenza polacca in materia di obbligazioni alimentari e una dichiarazione di esecutività della medesima in Germania conformemente al regolamento n. 4/2009.

21.

Con ordinanza del 27 luglio 2016, il giudice del rinvio ha disposto, ai sensi dell’articolo 23 e seguenti e dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009, che la sentenza polacca in materia di obbligazioni alimentari fosse munita della formula esecutiva. Sulla base di detta ordinanza, la convenuta chiede l’esecuzione forzata in Germania, nei confronti del ricorrente, della sentenza polacca in materia di obbligazioni alimentari.

22.

Con ricorso proposto il 5 aprile 2018 dinanzi al giudice del rinvio, il ricorrente si è opposto all’esecuzione della decisione in materia di obbligazioni alimentari. Secondo il ricorrente, i crediti alimentari della convenuta su cui si fonda la relativa decisione polacca sono stati adempiuti mediante pagamento. Infatti, egli stesso afferma di aver versato, dal 2008 al 2010 incluso, assegni di mantenimento di importo pari a PLN 6640,05, e che da dicembre 2010 sono stati corrisposti alla convenuta assegni statali mensili di importo pari a PLN 500,00 tramite il fondo per gli assegni alimentari polacco. Il ricorrente precisa che il fondo in parola era in contatto con il ricorrente stesso, il quale ha rimborsato le somme corrisposte al convenuto da parte del fondo in parola nei limiti della sua capacità economica. Il ricorrente ritiene che in tal modo i crediti alimentari della convenuta siano stati comunque in larga parte soddisfatti.

23.

Il giudice del rinvio spiega che l’opposizione all’esecuzione rientra, a suo avviso, nella materia delle obbligazioni alimentari ai sensi del regolamento n. 4/2009. Detto giudice ritiene, tuttavia, di non essere competente ai sensi di detto regolamento. Infatti, non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 3 di detto regolamento. D’altra parte, il giudice del rinvio ritiene di non poter dichiarare d’ufficio la propria incompetenza, conformemente all’articolo 10 del regolamento n. 4/2009, in quanto l’opposizione all’esecuzione, diversamente dall’azione per modificare la decisione ai sensi dell’articolo 8 del medesimo regolamento, non è espressamente menzionata né dal regolamento n. 4/2009 né dal regolamento n. 1215/2012.

24.

Ciò premesso, l’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«(1)

Se un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 767 [della ZPO] contro un titolo straniero relativo ad alimenti rientri in materia di obbligazioni alimentari ai sensi del [regolamento n. 4/2009].

(2)

In caso di risposta negativa, se un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 767 della ZPO contro un titolo straniero relativo ad alimenti rientri in materia di esecuzione delle decisioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del [regolamento n. 1215/2012».

25.

Il ricorrente, i governi tedesco, polacco e portoghese, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. All’udienza tenutasi il 27 novembre 2019 i governi tedesco e polacco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni orali.

IV. Analisi

26.

Le presenti conclusioni sono articolate come segue. In primo luogo, fornirò alcuni chiarimenti preliminari sulla portata e il significato delle due questioni sottoposte alla Corte (A). In secondo luogo, individuerò il contesto giuridico pertinente in relazione alle circostanze della presente causa. A tal fine, mi concentrerò sull’applicabilità del regolamento n. 4/2009 nella fase dell’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari e su cosa si può dedurre da detto regolamento per quanto riguarda la competenza in materia di esecuzione (B). Infine, affronterò la specifica questione se un’opposizione all’esecuzione fondata sull’estinzione del debito faccia parte del procedimento di esecuzione, di modo che risultino competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione.

A.   Chiarimenti preliminari

27.

Le due questioni sollevate dal giudice del rinvio nel caso di specie, che, a mio avviso, è meglio trattare congiuntamente, mirano in sostanza ad accertare se detto giudice sia competente a pronunciarsi su un’opposizione all’esecuzione della sentenza polacca in materia di obbligazioni alimentari in Germania. Le questioni non sono però poste in tali termini. Il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se un’opposizione all’esecuzione rientri in materia di obbligazioni alimentari ai fini del regolamento n. 4/2009. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in caso di risposta negativa alla suddetta questione, se un’opposizione all’esecuzione rientri in materia di esecuzione delle decisioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 1215/2012.

28.

Il modo in cui è formulata la prima questione si fonda sul seguente presupposto. Il giudice del rinvio propende per la tesi secondo cui, se la Corte dovesse ritenere che un’opposizione all’esecuzione rientra in materia di obbligazioni alimentari ai fini del regolamento n. 4/2009, ciò significherebbe che il giudice del rinvio non è competente. Infatti, secondo il giudice del rinvio, in un siffatto scenario dovrebbero ricorrere i criteri generali per la determinazione della competenza in materia di obbligazioni alimentari, previsti dall’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, anche per quanto riguarda un’opposizione all’esecuzione, il che non avviene nel procedimento principale. Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che sarebbero le autorità giurisdizionali della Polonia a dover conoscere, conformemente all’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009, dell’eccezione di adempimento sollevata dal ricorrente. Pertanto, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio si chiede, in caso di risposta negativa della Corte alla prima questione, se la sua competenza possa fondarsi sull’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 1215/2012.

29.

In sostanza, il giudice del rinvio sembra ritenere che vi siano due possibilità che si escludono a vicenda. Se il regolamento n. 4/2009 fosse applicabile, significherebbe che il giudice del rinvio non è competente ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento. Soltanto nel caso in cui non si potesse applicare il regolamento n. 4/2009, sarebbe possibile fondare la sua competenza sull’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 1215/2012, in base a cui i giudici dello Stato membro dell’esecuzione sono competenti a conoscere dei procedimenti in materia di siffatta esecuzione.

30.

A mio avviso, il ragionamento descritto nel paragrafo precedente si basa su un presupposto errato. Infatti, come sarà spiegato di seguito, l’applicabilità del regolamento n. 4/2009 non comporta l’incompetenza del giudice del rinvio. Ritengo che, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, sia necessario determinare anzitutto se il regolamento n. 4/2009 si possa applicare nella fase dell’esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari e cosa si possa dedurre dal regolamento di cui trattasi per quanto riguarda la competenza in detta fase. Effettuerò tale analisi nella prossima sezione delle presenti conclusioni (B). Dopo aver concluso che il regolamento n. 4/2009 si può applicare nella fase dell’esecuzione e che è insito nel sistema del regolamento in parola che la competenza spetti alle autorità giurisdizionali degli Stati membri dell’esecuzione, analizzerò la specifica questione sottesa alla presente causa, che riguarda la competenza a pronunciarsi su un’opposizione all’esecuzione basata sull’estinzione del debito (C).

B.   Regolamento n. 4/2009 e competenza per l’esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari

31.

La Convenzione di Bruxelles e il regolamento n. 44/2001 contenevano specifiche disposizioni concernenti la competenza in materia di obbligazioni alimentari ( 7 ). Il regolamento n. 4/2009 ha modificato il regolamento n. 44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari ( 8 ). Il regolamento n. 4/2009 costituisce pertanto una lex specialis in relazione alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento delle decisioni e alla cooperazione nello specifico campo delle obbligazioni alimentari. Il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato il regolamento n. 44/2001. A differenza delle norme che l’hanno preceduto – il regolamento n. 44/2001 e la Convenzione di Bruxelles – il regolamento n. 1215/2012 esclude ora esplicitamente dal proprio ambito di applicazione le obbligazioni alimentari, che rientrano nel regolamento n. 4/2009 ( 9 ).

32.

Benché il regolamento n. 4/2009 contenga capi specificamente dedicati alla competenza (capo II) e al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni (capo IV), esso non prevede alcuna norma espressa in materia di competenza concernente l’esecuzione di decisioni in materia di alimenti.

33.

Tale situazione è in contrasto con il regolamento n. 1215/2012, il quale contiene, all’articolo 24, paragrafo 5, una norma che attribuisce esplicitamente competenza esclusiva in materia di esecuzione delle decisioni alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione. Una norma analoga era altresì contenuta nel regolamento n. 44/2001 e nella Convenzione di Bruxelles ( 10 ).

34.

Sulla base di tale contesto giuridico, le parti interessate che hanno presentato osservazioni nel caso di specie sono giunte a conclusioni differenti.

35.

Il governo portoghese, seguendo l’approccio auspicato dal giudice del rinvio, ritiene che a causa della finalità di tutela del regolamento n. 4/2009 per quanto riguarda i creditori di alimenti, un’opposizione all’esecuzione deve essere considerata un’azione relativa ad obbligazioni alimentari disciplinata dal regolamento in parola. Benché non esplicitamente posto in detto termini, il governo portoghese sembra affermare, in linea con l’approccio del giudice del rinvio, che si debbano applicare le norme in materia di competenza di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di cui trattasi. La convenuta adotta un approccio analogo.

36.

Nelle sue osservazioni scritte, il governo polacco si basa sull’assunto che il regolamento n. 4/2009 non disciplini la competenza nella fase dell’esecuzione. Detto governo afferma, nelle sue osservazioni scritte, che, dal momento che non sono coinvolti i diritti e le obbligazioni riconosciuti nella decisione in materia di alimenti, l’opposizione all’esecuzione non riguarda gli alimenti ed è pertanto disciplinata dall’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 1215/2012. In risposta ad un quesito posto dalla Corte, il governo polacco ha cambiato la sua posizione in relazione alla norma applicabile ratione temporis e all’udienza ha affermato che la disposizione pertinente è l’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento n. 44/2001.

37.

Il governo tedesco e la Commissione sostengono, essenzialmente, che è applicabile il regolamento n. 4/2009. Tuttavia, a differenza di quanto affermato dal giudice del rinvio, essi ritengono che l’applicabilità del regolamento n. 4/2009 non significhi che il giudice del rinvio non è competente, ma piuttosto che detto giudice è competente nel caso di specie. La posizione in parola è in gran parte condivisa dal ricorrente. Secondo il governo tedesco e la Commissione, alla presente causa non si possono applicare né il regolamento n. 1215/2012 né il regolamento n. 44/2001.

38.

Concordo con quest’ultima tesi: si può applicare soltanto il regolamento n. 4/2009. Tuttavia, ciò non porta a concludere che il giudice del rinvio è incompetente.

39.

In primo luogo, non vi è alcun dubbio che la decisione in materia di alimenti di cui al caso di specie, di cui la convenuta richiede ora l’esecuzione, si riferisca ad un’obbligazione alimentare derivante da un rapporto di famiglia ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 4/2009. La sentenza polacca in materia di obbligazioni alimentari rientra pienamente nell’ambito di applicazione del regolamento n. 4/2009. La presente causa riguarda l’esecuzione di tale sentenza.

40.

Il fatto che la fase procedurale sia nel caso di specie la fase dell’esecuzione non porta a concludere che l’oggetto sottostante non verta più sulle obbligazioni alimentari. L’oggetto della causa rimane lo stesso. Infatti, il regolamento n. 4/2009 contiene, al capo IV, norme specificamente dedicate al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari.

41.

In secondo luogo, è vero che il capo IV, concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, non contiene norme esplicite in relazione alla competenza nella fase dell’esecuzione.

42.

Contrariamente a quanto sembrano sostenere il giudice del rinvio e il governo portoghese, da tale circostanza non deriva tuttavia che le norme sulla competenza di cui al capo II del regolamento n. 4/2009 si possano applicare. Come correttamente sottolineato dal governo tedesco, il capo II e, in particolare, l’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 stabiliscono le norme sulla competenza per quanto riguarda il procedimento principale nel merito, ma non per quanto riguarda l’esecuzione di tali decisioni.

43.

In terzo luogo, anche se il capo IV del regolamento n. 4/2009 non contiene alcuna norma esplicita sulla competenza in relazione all’esecuzione, siffatta norma può essere considerata insita nel sistema del suddetto regolamento.

44.

In termini generali, la competenza internazionale per l’esecuzione appartiene alle autorità giurisdizionali dello Stato membro richiesto. Come sottolineato dal governo polacco, detta norma è espressione di quel che potrebbe essere considerato un principio generale di diritto internazionale collegato alla sovranità degli Stati: soltanto le autorità dello Stato dell’esecuzione possono pronunciarsi sull’esecuzione delle decisioni, in quanto le misure di esecuzione possono essere attuate soltanto dalle autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui si trovano i beni o le persone nei cui confronti si chiede l’esecuzione. Detta norma è, a fortiori, valida laddove l’esecutività di una decisione sia stata già riconosciuta nello Stato membro richiesto.

45.

Non è pertanto necessario ricorrere all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 1215/2012 quale disposizione di natura suppletiva per poter stabilire che la competenza dei giudici dello Stato membro dell’esecuzione sussiste anche in relazione all’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nell’ambito di applicazione del regolamento n. 4/2009. Tale articolo può essere di fatto considerato espressione del summenzionato principio generale ( 11 ).

46.

L’applicazione in via suppletiva del regolamento n. 1215/2012, inoltre, si rivelerebbe in tale contesto alquanto problematica, in quanto le obbligazioni alimentari sono esplicitamente escluse dal suo ambito di applicazione ( 12 ). In ogni caso, tenendo presente che l’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 1215/2012 contiene una norma che può essere considerata insita nel sistema del regolamento n. 4/2009, ci si può chiedere quale sarebbe il valore aggiunto di siffatta applicazione in via suppletiva.

47.

Analogamente, non si può trarre alcuna conclusione valida dal fatto che il regolamento n. 1215/2012 contenga una norma esplicita al riguardo, al contrario del regolamento n. 4/2009: come evidenziato dalla Commissione all’udienza, il fatto che tale norma sia esplicitamente riconosciuta nel regolamento n. 1215/2012 è legato alla struttura del regolamento in parola, che contiene diverse competenze esclusive. Ciò non avviene in relazione al regolamento n. 4/2009, che non prevede alcuna competenza esclusiva. Concordo con la Commissione europea sul fatto che il legislatore dell’Unione potrebbe aver ritenuto che non fosse necessario riaffermare tale norma nell’ambito del regolamento n. 4/2009. A quale Stato spetterebbe la competenza in materia di esecuzione se non allo Stato membro in cui è richiesta l’esecuzione?

48.

Ciò è altresì confermato dall’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, il quale dispone che «[f]atte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione». A norma di tale disposizione, «[l]e decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell’esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell’esecuzione». Sarebbe difficile spiegare detta disposizione se la competenza per l’esecuzione non spettasse alle autorità giurisdizionali dello Stato membro richiesto.

49.

È ora, tuttavia, necessario chiarire se un’opposizione all’esecuzione fondata sull’estinzione del debito faccia parte del procedimento di esecuzione, con la conseguenza che anch’essa rientra nella competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione.

C.   Opposizioni all’esecuzione

50.

La questione fondamentale che si pone allora è se un’opposizione all’esecuzione fondata sull’estinzione del debito debba essere considerata attinente al procedimento di esecuzione ai fini della competenza. La giurisprudenza della Corte concernente la Convenzione di Bruxelles e il regolamento n. 44/2001 suggerisce che a detta questione si debba dare una risposta affermativa (1). La conclusione cui si è giunti nella giurisprudenza in parola è valida per quanto riguarda il regolamento n. 4/2009, tenuto conto delle specifiche limitazioni stabilite sia dalla giurisprudenza della Corte che dal regolamento di cui trattasi (2). Ciò mi porta a concludere che i giudici dello Stato membro dell’esecuzione siano competenti in relazione alle opposizioni all’esecuzione fondate sull’estinzione del debito, anche se l’intervento del fondo per gli assegni alimentari polacco apporta in effetti un certo grado di complessità (3).

1. Giurisprudenza della Corte sulla Convenzione di Bruxelles e sul regolamento n. 44/2001

51.

In base alle disposizioni sulla competenza di cui alla Convenzione di Bruxelles o al regolamento n. 44/2001, la giurisprudenza della Corte ha confermato che i mezzi di ricorso contro l’esecuzione, quali azioni o opposizioni all’esecuzione, rientrano, in linea di principio, nella competenza dei giudici dello Stato membro richiesto.

52.

La sentenza nella causa AS-Autoteile Service verteva su un’opposizione all’esecuzione di un’ordinanza di liquidazione delle spese processuali emessa da un giudice tedesco, sulla base della medesima disposizione nazionale di cui trattasi nella presente causa (articolo 767 della ZPO). Nella domanda si deduceva la compensazione del credito per il quale si deve procedere all’esecuzione (il credito relativo alle spese processuali) con il credito su cui si fondava il procedimento iniziale, rispetto a cui i giudici tedeschi si erano già dichiarati incompetenti. In linea di principio, la Corte ha constatato che «un procedimento del tipo di quello contemplato dal par 767 [della ZPO] rientra di per sé nella norma di competenza [contenuta nella Convenzione di Bruxelles], in ragione della sua stretta connessione con il procedimento di esecuzione» ( 13 ).

53.

Nello stesso ordine di idee, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Hoffmann, dopo aver riconosciuto l’assenza di norme specifiche in materia di esecuzione nella Convenzione di Bruxelles, che «[l’]esecuzione di una decisione straniera munita della formula esecutiva avviene (…) secondo le norme procedurali dell’ordinamento giuridico del giudice adito, ivi comprese quelle relative ai mezzi d’impugnazione» ( 14 ).

54.

L’approccio in parola è stato successivamente confermato nella sentenza Prism Investments. Tale causa riguardava un ricorso esperito da un debitore per annullare la dichiarazione di esecutività di un giudice dei Paesi Bassi nei confronti di una sentenza pronunciata in Belgio, sulla base del fatto che detta decisione era già stata eseguita mediante compensazione. La Corte ha affermato che il regolamento n. 44/2001 non consentiva di negare o di revocare la dichiarazione di esecutività di una decisione su tale base ( 15 ). Tuttavia, essa ha confermato che un motivo basato sull’esecuzione dell’obbligo può essere sottoposto «all’esame del giudice dell’esecuzione dello Stato membro richiesto» in quanto «secondo costante giurisprudenza, una volta integrata tale decisione nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, le norme nazionali di quest’ultimo Stato in materia di esecuzione si applicano allo stesso modo che alle decisioni emanate dal giudice nazionale» ( 16 ).

55.

Da tale giurisprudenza non si dovrebbe tuttavia dedurre che qualsiasi tipo di domanda presentata nella fase dell’esecuzione sulla base di qualsiasi tipo di motivo debba essere considerata ammissibile dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione. Infatti, la giurisprudenza ha espressamente previsto i limiti della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione sulla base delle disposizioni in materia di competenza contenute nella Convenzione di Bruxelles, nonché nel regolamento n. 44/2001 e nel regolamento n. 1215/2012.

56.

Più precisamente, nella sentenza AS Autoteile Service, la Corte ha dichiarato che il fatto che un procedimento di opposizione all’esecuzione del tipo di quello contemplato dall’articolo 767 della ZPO rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, della Convenzione di Bruxelles, lascia aperto il problema di accertare quali siano le eccezioni che una parte può far valere senza superare i limiti di detta disposizione ( 17 ). Tale questione dev’essere risolta dalla Corte alla luce dell’impianto sistematico della Convenzione ed in particolare tenendo conto dei rapporti tra la specifica disposizione sulla competenza in materia di esecuzione e la norma generale in base a cui le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato ( 18 ). Dal momento che la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio deve avere luogo l’esecuzione si fonda su particolari elementi di collegamento tra il procedimento e il territorio di tale Stato, la Corte ha affermato che una parte non può fondarsi su quella competenza esclusiva per sottoporre a questi giudici una pretesa che rientra nella competenza dei giudici di un altro Stato in base all’applicazione delle norme generali ( 19 ).

57.

Allo stesso modo, nella sentenza Hoffmann, nell’ambito della Convenzione di Bruxelles, la Corte ha fissato i limiti dei mezzi d’impugnazione contro l’esecuzione che possono essere esperiti dinanzi ai giudici dello Stato membro dell’esecuzione, dichiarando che detti mezzi d’impugnazione sono esclusi qualora «l’opposizione all’esecuzione di una decisione straniera munita della formula esecutiva sia proposta dalla stessa persona che avrebbe potuto proporre opposizione all’exequatur, e allorché essa si fondi su un mezzo che avrebbe potuto essere dedotto nell’ambito dell’opposizione stessa» ( 20 ).

58.

I limiti alla competenza dei giudici dello Stato membro dell’esecuzione in relazione ad alcune opposizioni all’esecuzione sono stati recentemente confermati nella sentenza Reitbauer e altri. Nella causa in parola, la Corte ha respinto un’eccezione volta ad accertare l’avvenuta estinzione del credito per effetto di una domanda riconvenzionale, in quanto tale domanda si discostava dalle questioni relative all’esecuzione forzata in sé e, pertanto, il nesso che presentava con l’esecuzione forzata non era tale da giustificare l’applicazione della norma sulla competenza esclusiva di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 1215/2012 ( 21 ).

59.

Dalla giurisprudenza della Corte si evince dunque che, in linea di principio, la competenza in materia di opposizioni all’esecuzione spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione sulla base di due elementi: il primo è lo stretto legame con il procedimento di esecuzione; il secondo si basa sulla norma secondo cui, una volta integrate nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, le decisioni emesse in un altro Stato membro sono assimilate alle decisioni nazionali. In mancanza di norme specifiche nella normativa dell’Unione, alle decisioni giurisdizionali di uno Stato membro riconosciute in un altro Stato membro deve essere data esecuzione conformemente alle norme procedurali del diritto nazionale del giudice richiesto.

60.

Vi sono, tuttavia, limiti relativi al tipo di mezzi di impugnazione che possono essere esperiti in detta fase dinanzi ai giudici in parola. In primo luogo, le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione non sono competenti in materia di controversie che non presentano con l’esecuzione un nesso sufficiente o che ricadrebbero nella competenza delle autorità giurisdizionali di un altro Stato se fossero avviate in modo indipendente. In secondo luogo, una parte non può far valere dinanzi a tali giudici motivi che non avrebbero potuto essere dedotti mediante impugnazione avverso la decisione sull’istanza per la dichiarazione di esecutività. A maggior ragione, sono altresì esclusi, nella fase dell’esecuzione, motivi che avrebbero potuto essere fatti valere nell’ambito del procedimento iniziale.

2. Competenza in materia di opposizioni all’esecuzione nell’ambito del regolamento n. 4/2009

61.

Occorre poi affrontare la questione se i principi che derivano dalla giurisprudenza analizzata nella sezione precedente siano ugualmente validi ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 4/2009.

62.

Secondo il giudice del rinvio, nell’ipotesi in cui il creditore delle obbligazioni dovesse difendersi nello Stato di esecuzione da un’opposizione all’esecuzione, la finalità di tutela del regolamento n. 4/2009 non sarebbe soddisfatta. Il creditore delle obbligazioni alimentari che, conformemente ai principi giurisdizionali di cui al regolamento n. 4/2009, ha ottenuto nello Stato membro in cui si trova la sua residenza abituale una decisione in materia di alimenti, sarebbe quindi tenuto a difendere tale decisione in un altro Stato membro dalle contestazioni del debitore delle obbligazioni alimentari, soccombente in prima battuta. Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che le autorità giurisdizionali dello Stato in cui la pretesa è stata originariamente munita di titolo si trovino in una posizione migliore per valutare eccezioni di merito avverso tale pretesa rispetto alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro in cui il titolo debba solo essere eseguito.

63.

Ciò è, in sostanza, quanto sostenuto anche dal governo portoghese, il quale ha messo in dubbio la pertinenza della precedente giurisprudenza nell’ambito del regolamento n. 4/2009 a causa della sua specifica finalità di tutela del creditore di obbligazioni alimentari.

64.

Le considerazioni principali che risultano dalla giurisprudenza sintetizzata nella sezione precedente mi sembrano parimenti applicabili per quanto riguarda le opposizioni all’esecuzione nell’ambito del regolamento n. 4/2009. Anche se la finalità di tutela del creditore di obbligazioni alimentari in quanto parte più debole è chiaramente riconosciuta dal regolamento n. 4/2009, ciò non dovrebbe, a mio avviso, comportare l’abbandono di uno dei principi fondamentali che accomunano tutte le misure di cooperazione in materia civile, ossia il fatto che le misure relative all’esecuzione rientrano nella competenza dello Stato membro dell’esecuzione.

65.

In primo luogo, a conferma di tale logica, l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 riconosce la premessa principale alla base della giurisprudenza summenzionata, stabilendo che «[f]atte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione» e che «[l]e decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell’esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell’esecuzione».

66.

In secondo luogo, la constatazione secondo cui i giudici dello Stato membro richiesto devono, in linea di principio, essere competenti in materia di opposizioni all’esecuzione non pregiudica in alcun modo le specifiche garanzie sulla competenza previste dal regolamento n. 4/2009, tenuto conto dei limiti già stabiliti dalla giurisprudenza.

67.

Infatti, alla luce della specifica finalità del regolamento n. 4/2009 di tutelare il creditore di obbligazioni alimentari in quanto parte più debole, le norme sulla competenza ivi contenute mirano a rendere più facile, per detta parte, la difesa del proprio credito ( 22 ). Per questo motivo, una volta emessa una decisione nello Stato membro in cui risiede il creditore di obbligazioni alimentari, soltanto le autorità giurisdizionali del medesimo Stato membro possono intervenire per modificare o sottoporre a riesame tale decisione. Due norme nel regolamento n. 4/2009 rispecchiano tale finalità di tutela. Anzitutto, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 4/2009, il debitore non può promuovere in un altro Stato membro un’azione per modificare una decisione emessa in uno Stato membro in cui il creditore risiede abitualmente, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione. In secondo luogo, l’articolo 42 vieta il riesame nel merito di una decisione emessa nel primo Stato membro nello Stato membro in cui è richiesta l’esecuzione.

68.

Tuttavia, entrambe le disposizioni in parola non ostano a che un’opposizione all’esecuzione che non comporti una modifica o un riesame di una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa nel primo Stato membro ricada nell’ambito di competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione.

69.

In terzo luogo, occorre notare che, nella presente causa, la decisione in materia di obbligazioni alimentari è stata «integrata» nell’ordinamento giuridico tedesco – lo Stato membro dell’esecuzione – grazie ad una dichiarazione di esecutività emessa ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 4/2009. Che senso avrebbe dover tornare, nella fase successiva relativa alla stessa esecuzione, allo Stato membro che ha emesso la decisione in materia di obbligazioni alimentari? A mio avviso, una siffatta soluzione rispetterebbe solo formalmente la finalità di tutela del regolamento. Sarebbe piuttosto una ricetta di incertezza.

70.

Infine, la specifica finalità del regolamento n. 4/2009 di tutela del creditore di obbligazioni alimentari non dovrebbe produrre l’effetto di rendere competenti, in materie strettamente connesse all’esecuzione, le autorità giurisdizionali dello Stato in cui risiede il creditore di obbligazioni alimentari. È vero che lo scopo del regolamento n. 4/2009 consiste nel facilitare, per quanto possibile, il recupero di crediti alimentari internazionali. Tuttavia, «facilitare» non significa rovesciare completamente la logica sottostante il sistema di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari. Contrariamente a quanto sembrano ritenere il giudice del rinvio, il governo portoghese e la convenuta, la finalità di tutela del regolamento n. 4/2009 non dovrebbe portare a concludere che l’opposizione di cui trattasi nel caso di specie sia un’azione indipendente che dà origine ad una nuova questione in materia di obbligazioni alimentari, la cui competenza deve essere attribuita ex novo conformemente ai criteri di cui all’articolo 3 del regolamento. Da un lato, infatti, ciò potrebbe produrre un effetto negativo sull’effettivo recupero del credito alimentare prolungando indebitamente il procedimento di esecuzione.

71.

Inoltre, in subordine, come ha sostenuto il governo tedesco all’udienza, il regolamento n. 1215/2012 prevede norme in materia di competenza volte a tutelare varie «parti più deboli» (come rilevato nel considerando 18, in relazione ai contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro). Tuttavia, la norma sulla competenza relativa all’esecuzione (e ai mezzi d’impugnazione contro l’esecuzione) non viene modificata per il fatto che la competenza nel procedimento principale è stata determinata in base ad uno degli specifici regimi finalizzati a tutelare una di tali parti più deboli.

72.

A mio avviso, dunque, la conclusione secondo cui la competenza per un’opposizione all’esecuzione spetta, in linea di principio, alle autorità giurisdizionali dello Stato membro richiesto, è valida anche nell’ambito del regolamento n. 4/2009.

3. Caso di specie: un’opposizione all’esecuzione fondata sull’estinzione del debito

73.

L’opposizione all’esecuzione di cui al caso di specie si fonda sull’affermazione del ricorrente secondo cui il debito accertato dalla decisione in materia di obbligazioni alimentari si è già, almeno per la maggior parte, estinto. Il ricorrente ha versato parte dell’importo dovuto direttamente alla convenuta. Il fondo per gli assegni alimentari polacco ha altresì adempiuto parte del debito alimentare sostituendosi al ricorrente. Quest’ultimo sostiene inoltre di aver rimborsato le somme in parola al fondo per gli assegni alimentari polacco nei limiti della sua capacità economica. Come spiegato dal ricorrente all’udienza, la controversia di cui alla presente causa ha origine perché la convenuta non riconosce che l’importo corrisposto dal fondo per gli assegni alimentari polacco corrisponda al debito del ricorrente.

74.

A mio avviso, un’opposizione all’esecuzione fondata sul motivo sopra menzionato appare conforme ai limiti, previsti nel regolamento n. 4/2009 e nella giurisprudenza della Corte, posti alla regola generale secondo cui la competenza per i procedimenti strettamente connessi all’esecuzione appartiene ai giudici dello Stato membro in cui è richiesta l’esecuzione.

75.

In primo luogo, il motivo alla base dell’opposizione all’esecuzione nel caso di specie è strettamente connesso al procedimento di esecuzione e non si può ritenere assimilabile ad un’azione diretta a modificare una decisione in materia di obbligazioni alimentari ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 4/2009 o a sottoporre la decisione ad un riesame nel merito ai sensi dell’articolo 42 del regolamento in parola.

76.

I dubbi del giudice del rinvio sono causati proprio dal fatto che, a suo avviso, l’opposizione all’esecuzione nel caso di specie può equivalere ad un’azione diretta a modificare la decisione in materia di obbligazioni alimentari conformemente all’articolo 8 del regolamento n. 4/2009. Detta posizione è in sostanza condivisa dal governo portoghese e dalla convenuta.

77.

Non condivido tale punto di vista. Come afferma il governo tedesco, occorre compiere un’importante distinzione tra le domande attinenti all’esecuzione e quelle dirette a modificare una decisione in materia di obbligazioni alimentari. Mentre queste ultime possono portare, in ultima analisi, a modificare nel merito la decisione che accerta il debito alimentare, le prime non hanno alcun effetto sul merito della decisione giudiziaria.

78.

L’adempimento del credito è una delle eccezioni generalmente riconosciute nella fase dell’esecuzione. Come sostengono sia il governo tedesco sia la Commissione, un’opposizione all’esecuzione fondata sull’estinzione del debito non modifica né sottopone a riesame il merito o il valore giuridico della sottostante decisione che dichiara l’esistenza del debito, ma è diretta esclusivamente contro l’esecutività di detta decisione. Più precisamente, come osservato dal governo polacco, si tratta di stabilire fino a quale importo di denaro può essere eseguita la decisione in materia di obbligazioni alimentari. Di conseguenza, a mio avviso, una siffatta domanda è strettamente connessa all’esecuzione e non rappresenta né «un’azione per modificare la decisione» di cui all’articolo 8 né un riesame nel merito della decisione ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 4/2009.

79.

Sembra, tuttavia, che il coinvolgimento del fondo per gli assegni alimentari polacco possa essere all’origine della valutazione, effettuata da parte del giudice del rinvio, secondo cui le autorità giurisdizionali polacche si trovano in una posizione nettamente migliore per pronunciarsi sull’eccezione di adempimento. Non ritengo che il coinvolgimento del fondo per gli assegni alimentari polacco modifichi la conclusione che risulta dal paragrafo precedente.

80.

Il governo polacco ha spiegato all’udienza che il fondo per gli assegni alimentari polacco interviene ex lege e si sostituisce quale debitore nei confronti del creditore: il debito si estingue in relazione alle somme versate dal fondo per conto del debitore di obbligazioni alimentari, che deve poi rimborsare dette somme direttamente al fondo. Il sistema di cui trattasi è compatibile con la funzione degli enti pubblici che spesso erogano prestazioni ai creditori di obbligazioni alimentari per conto dei debitori di obbligazioni alimentari. Detta funzione è riconosciuta dall’articolo 64 del regolamento n. 4/2009 ( 23 ). Dal punto di vista del debito del debitore di obbligazioni alimentari, l’intervento del fondo riguarda il modo in cui si è estinto il debito e non ha alcun effetto sul merito della decisione in materia di obbligazioni alimentari, che rimane inalterata. Pertanto, ciò che sembra essersi verificato è una parziale estinzione del debito da parte di terzi che hanno agito per conto del debitore, a conferma del fatto che l’opposizione all’esecuzione di cui al procedimento principale è una delle comuni eccezioni all’esecuzione forzata di un debito.

81.

È vero che il coinvolgimento di enti pubblici come il fondo per gli assegni alimentari polacco in procedimenti in materia di obbligazioni alimentari transfrontaliere può comportare ulteriore complessità a livello probatorio. Al riguardo, può essere utile ricordare che l’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento n. 4/2009 prevede esplicitamente, per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione in cui detti enti sono direttamente coinvolti, che essi forniscano, su richiesta, qualsiasi documento necessario per accertare l’erogazione di prestazioni al creditore. Ritengo che, per garantire l’efficace applicazione del regolamento n. 4/2009, una siffatta obbligazione da parte degli enti pubblici esista anche in relazione ai procedimenti previsti da tale regolamento in cui essi abbiano erogato prestazioni in luogo del pagamento degli alimenti da parte del debitore e il debitore degli alimenti sostenga di aver rimborsato tali somme al fondo per gli assegni alimentari.

82.

In secondo luogo, come rileva il governo tedesco, dal considerando 30 del regolamento n. 4/2009 risulta che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente affermato che il debitore dovrebbe poter invocare il pagamento del debito alle condizioni previste nello Stato membro in cui è richiesta l’esecuzione. Infatti, il considerando in parola indica «il pagamento del debito da parte del debitore all’atto dell’esecuzione» come esempio di motivo di rifiuto dell’esecuzione che può essere ammesso ai sensi dell’articolo 21 del regolamento n. 4/2009 ( 24 ). È vero che l’articolo 21 non è applicabile nelle circostanze di cui al caso di specie ( 25 ). Tuttavia, il fatto che l’articolo 21 appaia nella sezione 1 del capo IV può essere spiegato nell’ambito dell’abolizione del sistema dell’exequatur, per la necessità di fissare alcuni limiti ai motivi di diniego dell’esecuzione previsti dal diritto nazionale. In tale contesto, se il pagamento del debito all’atto dell’esecuzione è considerato uno dei motivi ammissibili per rifiutare l’esecuzione, qualora previsto dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione nel contesto della sezione 1 del capo IV, lo stesso dovrebbe valere, a fortiori, in relazione alla sezione 2 del capo IV, qualora non si applichino limiti ai motivi di diniego dell’esecuzione, come quelli contenuti nell’articolo 21 ( 26 ).

83.

In terzo luogo, i limiti previsti dalle disposizioni nazionali applicabili nel caso di specie garantiscono che eccezioni le quali avrebbero potuto essere sollevate dinanzi ai giudici polacchi non possano essere fatte valere mediante tale via procedurale dinanzi ai giudici tedeschi. Come chiarisce il governo tedesco, l’articolo 66, paragrafo 1, dell’AUG consente al debitore di alimenti di sollevare soltanto eccezioni fondate su circostanze intervenute dopo che la decisione in materia di obbligazioni alimentari è stata emessa. Le pretese alla base dell’opposizione di cui trattasi, fondate sull’esecuzione dei pagamenti dell’obbligazione alimentare, non avrebbero potuto essere fatte valere nel procedimento principale in materia di obbligazioni alimentari. Inoltre, è parimenti significativo che dette pretese non avrebbero potuto essere fatte valere mediante impugnazione avverso la decisione sull’istanza per la dichiarazione di esecutività dinanzi ai giudici tedeschi. Questi ultimi possono rifiutare o revocare una siffatta dichiarazione soltanto per i motivi indicati nell’articolo 24 del regolamento n. 4/2009 e l’estinzione del debito non figura tra quelli ( 27 ).

84.

Concludo pertanto che un’opposizione all’esecuzione fondata sull’estinzione del debito rientra nel procedimento e nelle condizioni di esecuzione che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione alle stesse condizioni delle decisioni emesse in tale Stato membro. In primo luogo, una siffatta opposizione è intrinsecamente connessa all’esecuzione. In secondo luogo, essa non è diretta a modificare o a sottoporre a riesame nel merito la decisione in materia di obbligazioni alimentari. In terzo luogo, essa non solleva motivi che avrebbero potuto essere invocati dinanzi alle autorità giurisdizionali polacche nel corso del procedimento che ha dato luogo alla decisione in materia di obbligazioni alimentari (né, a tale proposito, motivi di rifiuto o di revoca della dichiarazione di esecutività dinanzi alle autorità giurisdizionali tedesche).

85.

Per i summenzionati motivi, ritengo che la competenza a pronunciarsi su un procedimento di opposizione all’esecuzione fondato sull’estinzione del debito spetti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è richiesta l’esecuzione. Per completezza, vorrei evidenziare a titolo di conclusione due questioni. In primo luogo, la discussione nelle presenti conclusioni e la conclusione raggiunta riguardavano soltanto l’eccezione fondata sull’estinzione del debito. In secondo luogo, al di là di tale motivo specifico, non viene assunta alcuna posizione sulla compatibilità generale dell’articolo 767 della ZPO con il diritto dell’Unione.

V. Conclusione

86.

Propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania):

Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e, in particolare, l’articolo 41, paragrafo 1, del medesimo regolamento, devono essere interpretati nel senso che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è richiesta l’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in un altro Stato membro sono competenti a pronunciarsi su un’opposizione all’esecuzione nella misura in cui essa sia intrinsecamente connessa al procedimento di esecuzione, non sia diretta a modificare o a sottoporre a riesame la decisione in materia di obbligazioni alimentari e sia fondata su motivi che non avrebbero potuto essere fatti valere dinanzi al giudice che ha emesso la decisione in materia di obbligazioni alimentari. Dette condizioni sembrano essere soddisfatte dall’opposizione all’esecuzione fondata sull’estinzione del debito di cui al caso di specie, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio, in ultima analisi, verificare.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) GU 2009, L 7, pag. 1.

( 3 ) L’Unione europea e i suoi Stati membri hanno preso parte ai negoziati nel quadro della convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, conclusa all’Aia il 23 novembre 2007, approvata, a nome dell’Unione europea, con decisione del Consiglio 2011/432/UE del 9 giugno 2011 (GU 2011, L 192, pag. 39; la «convenzione dell’Aia») e del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato a nome della Comunità europea con decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 331, pag. 17; il «protocollo dell’Aia del 2007»). Il considerando 8 del regolamento n. 4/2009 stabilisce che è opportuno tener conto di questi due strumenti nell’ambito di tale regolamento.

( 4 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (GU 2001, L 12, pag. 1).

( 5 ) GU 2012, L 351, pag. 1.

( 6 ) BGBl. 2011 I, pag. 898, e successive modifiche.

( 7 ) V. articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1978, L 304, pag. 36), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri, nonché l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001.

( 8 ) Considerando 44 e articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009.

( 9 ) Considerando 10 e articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1215/2012.

( 10 ) V. articolo 16, paragrafo 5, della Convenzione di Bruxelles, il quale riconosce che hanno competenza esclusiva «in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l’esecuzione». Lo stesso è stabilito dall’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento n. 44/2001.

( 11 ) V., ad esempio, de Lima Pinheiro, L., «Exclusive jurisdiction. Article 24», in Ulrich Magnus, e altri, Brussels Ibis Regulation - Commentary, Verlag Otto Schmidt KG, 2016, pag. 581.

( 12 ) Dalle note esplicative contenute nel progetto di legge dell’AUG e corrispondenti al suo articolo 66, riprodotte nell’ordinanza di rinvio, risulta che il legislatore tedesco si sia basato sull’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento n. 44/2001 quale diritto di carattere integrativo in relazione all’esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari. Il regolamento in parola non conteneva di fatto l’esclusione che attualmente figura nel regolamento n. 1215/2012. Tuttavia, l’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento n. 44/2001 non si può ritenere applicabile, seppure in via integrativa, nel caso di specie. Ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009, «[il regolamento n. 44/2001] continua ad applicarsi ai procedimenti di riconoscimento e di esecuzione in corso alla data di applicazione del presente regolamento». Detta data è, in base all’articolo 76 del regolamento n. 4/2009, il 18 giugno 2011. Il procedimento di riconoscimento e di esecuzione nella presente causa non era in corso in tale momento, poiché esso aveva avuto inizio il 27 luglio 2016, data in cui, in ogni caso, anche il regolamento n. 1215/2012 sarebbe stato applicabile ratione temporis (in quanto, ai sensi dell’articolo 81 di detto regolamento, esso si applica a partire dal 10 gennaio 2015). V., sull’ambito di applicazione ratione temporis di detto regolamento, sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, punti da 25 a 28).

( 13 ) Sentenza del 4 luglio 1985 (220/84, EU:C:1985:302, punto 12).

( 14 ) Sentenza del 4 febbraio 1988 (145/86, EU:C:1988:61, punti 2728). Il corsivo è mio.

( 15 ) Sentenza del 13 ottobre 2011 (C‑139/10, EU:C:2011:653, punto 37).

( 16 ) Ibidem (punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

( 17 ) Sentenza del 4 luglio 1985 (220/84, EU:C:1985:302, punto 12).

( 18 ) Ibidem (punti 14 e 15).

( 19 ) Ibidem (punti 16 e 17).

( 20 ) Sentenza del 4 febbraio 1988 (145/86, EU:C:1988:61, punto 30).

( 21 ) Sentenza del 10 luglio 2019 (C‑722/17, EU:C:2019:577, punti 5455).

( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punti da 26 a 28).

( 23 ) La disposizione in parola disciplina la legislazione applicabile al diritto di un ente pubblico di agire per conto di un creditore di obbligazioni alimentari e di chiedere il rimborso, nonché le norme applicabili al riconoscimento, alla dichiarazione di esecutività ovvero all’esecuzione di una decisione emessa nei confronti di debitori di obbligazioni alimentari.

( 24 ) La disposizione in parola prevede che i motivi di diniego o sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con l’applicazione degli altri paragrafi del medesimo articolo.

( 25 ) Come osservato nel paragrafo 7, il regolamento n. 4/2009 istituisce un sistema a doppio binario nel capo IV. La sezione 1, cui appartiene l’articolo 21, abolisce l’exequatur per le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007. La sezione 2, tuttavia, mantiene il sistema dell’exequatur per le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007. Benché Polonia e Germania siano vincolate dal protocollo dell’Aia, la sezione 1 non si applica nella presente causa a causa delle disposizioni transitorie del regolamento n. 4/2009. Ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano «alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti dopo tale data». A norma dell’articolo 76, il regolamento n. 4/2009 è divenuto applicabile il 18 giugno 2011. Di conseguenza, la sezione 1 non si applica al caso di specie, in quanto la decisione in materia di obbligazioni alimentari di cui è richiesta l’esecuzione è stata emessa in Polonia il 26 maggio 2009 ed il riconoscimento è stato richiesto dalla convenuta il 20 luglio 2016.

( 26 ) Non sorprende il fatto che il regolamento n. 4/2009 non contenga disposizioni che disciplinano esplicitamente tale aspetto nella sezione 2 del capo IV, in cui rimane in vigore il sistema dell’exequatur. I diversi regolamenti dell’Unione nel campo della cooperazione in materia civile che si fondano ancora su un sistema di exequatur contengono motivi di rifiuto del riconoscimento ma generalmente non contengono norme concernenti motivi di diniego dell’esecuzione, basandosi a tal fine sulle norme interne dello Stato di esecuzione. V., ad esempio, Jimenez Blanco, P., «La ejecución forzosa de las resoluciones judiciales en el marco de los reglamentos europeos» in Revista Española de Derecho Internacional, vol. 70 (2018), pagg. da 101 a 125.

( 27 ) Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009.

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