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Document 62019CA0848

Causa C-848/19 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 — Repubblica federale di Germania / Repubblica di Polonia, Commissione europea, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania (Impugnazione – Articolo 194, paragrafo 1, TFUE – Principio di solidarietà energetica – Direttiva 2009/73/CE – Mercato interno del gas naturale – Articolo 36, paragrafo 1 – Decisione della Commissione europea recante riesame della deroga alle regole sull’accesso dei terzi e sulla disciplina tariffaria concessa al gasdotto OPAL, a seguito di una domanda dell’autorità di regolamentazione tedesca – Ricorso di annullamento)

GU C 349 del 30.8.2021, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 — Repubblica federale di Germania / Repubblica di Polonia, Commissione europea, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania

(Causa C-848/19 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 194, paragrafo 1, TFUE - Principio di solidarietà energetica - Direttiva 2009/73/CE - Mercato interno del gas naturale - Articolo 36, paragrafo 1 - Decisione della Commissione europea recante riesame della deroga alle regole sull’accesso dei terzi e sulla disciplina tariffaria concessa al gasdotto OPAL, a seguito di una domanda dell’autorità di regolamentazione tedesca - Ricorso di annullamento)

(2021/C 349/08)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e D. Klebs, agenti, assistiti da H. Haller, T. Heitling, L. Reiser e V. Vacha, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Kawnik e M. Nowacki, agenti), Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: inizialmente K. Pommere, V. Soņeca ed E. Bārdiņš, successivamente K. Pommere, V. Kalniņa ed E. Bārdiņš, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: R. Dzikovič e K. Dieninis, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.

3)

La Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


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