Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0742

    Causa C-742/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — B. K. / Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (Rinvio pregiudiziale – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Membri delle forze armate – Applicabilità del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Attività dei militari – Nozione di «orario di lavoro» – Periodo di guardia – Controversia relativa alla retribuzione del lavoratore)

    GU C 349 del 30.8.2021, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 349/5


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — B. K. / Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo)

    (Causa C-742/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Membri delle forze armate - Applicabilità del diritto dell’Unione - Articolo 4, paragrafo 2, TUE - Direttiva 2003/88/CE - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 3 - Direttiva 89/391/CEE - Articolo 2, paragrafo 2 - Attività dei militari - Nozione di «orario di lavoro» - Periodo di guardia - Controversia relativa alla retribuzione del lavoratore)

    (2021/C 349/05)

    Lingua processuale: lo sloveno

    Giudice del rinvio

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: B. K.

    Convenuta: Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, deve essere interpretato nel senso che un’attività di guardia svolta da un militare è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva:

    quando tale attività ha luogo nell’ambito della sua formazione iniziale, di un addestramento operativo o di un’operazione militare propriamente detta,

    oppure quando essa costituisce un’attività particolare a tal punto da non prestarsi a un sistema di avvicendamento degli organici che consenta di garantire il rispetto delle esigenze della detta direttiva,

    oppure quando risulta, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che tale attività è svolta nell’ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e la cui ampiezza richiedono l’adozione di misure indispensabili alla tutela della vita, della salute e della sicurezza della collettività e la cui corretta esecuzione sarebbe compromessa se dovessero essere rispettate tutte le norme previste dalla detta direttiva,

    oppure quando l’applicazione della detta direttiva a una siffatta attività, imponendo alle autorità interessate di istituire un sistema di avvicendamento o di pianificazione dell’orario di lavoro, potrebbe avvenire solo a discapito del corretto svolgimento delle operazioni militari propriamente dette.

    2)

    L’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un periodo di guardia nel corso del quale un militare è tenuto a rimanere all’interno della caserma cui è assegnato, ma non vi svolga un lavoro effettivo, sia retribuito in modo diverso da un periodo di guardia durante il quale egli effettua prestazioni di lavoro effettivo.


    (1)  GU C 19 del 20.1.2020.


    Top