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Document 62019CA0717

    Causa C-717/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90, paragrafo 1 – Riduzione della base imponibile in caso di riduzione di prezzo dopo il momento in cui l’operazione è stata effettuata – Contributi versati da un’azienda farmaceutica all’ente statale di assicurazione malattia – Articolo 273 – Formalità amministrative imposte dalla normativa nazionale per l’esercizio del diritto alla riduzione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità]

    GU C 490 del 6.12.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 490/6


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    (Causa C-717/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90, paragrafo 1 - Riduzione della base imponibile in caso di riduzione di prezzo dopo il momento in cui l’operazione è stata effettuata - Contributi versati da un’azienda farmaceutica all’ente statale di assicurazione malattia - Articolo 273 - Formalità amministrative imposte dalla normativa nazionale per l’esercizio del diritto alla riduzione - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità)

    (2021/C 490/03)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Törvényszék

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe

    Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale prevede che un’azienda farmaceutica non possa detrarre dalla sua base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto la parte del suo fatturato proveniente dalla vendita di medicinali sovvenzionati dall’ente statale di assicurazione malattia che essa riversa a tale ente, in forza di un contratto concluso tra quest’ultimo e detta azienda, per il fatto che gli importi versati a tale titolo non sono stati determinati sulla base delle modalità previamente stabilite dalla suddetta azienda nell’ambito della sua politica commerciale e che tali versamenti non sono stati effettuati a fini promozionali.

    2)

    L’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che subordina la riduzione a posteriori della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto alla condizione che il soggetto passivo avente diritto al rimborso disponga di una fattura a suo nome che dimostri l’esecuzione della transazione che dà luogo a detto rimborso, anche qualora non sia stata emessa fattura e l’esecuzione di tale transazione possa essere stabilita con altri mezzi.


    (1)  GU C 95 del 23.3.2020.


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