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Document 62019CA0481

    Causa C-481/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale — Italia) — DB / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 14, paragrafo 3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) – Abuso di mercato – Sanzioni amministrative aventi carattere penale – Omessa collaborazione con le autorità competenti – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di mantenere il silenzio e di non contribuire alla propria incolpazione]

    GU C 110 del 29.3.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 110/8


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale — Italia) — DB / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

    (Causa C-481/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2003/6/CE - Articolo 14, paragrafo 3 - Regolamento (UE) n. 596/2014 - Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) - Abuso di mercato - Sanzioni amministrative aventi carattere penale - Omessa collaborazione con le autorità competenti - Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto di mantenere il silenzio e di non contribuire alla propria incolpazione)

    (2021/C 110/06)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Corte costituzionale

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: DB

    Convenuta: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

    nei confronti di: Presidente del Consiglio dei ministri

    Dispositivo

    L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell’ambito di un’indagine svolta nei suoi confronti dall’autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale.


    (1)  GU C 357 del 21.10.2019.


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