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Document 62018TA0185
Case T-185/18: Judgment of the General Court of 8 May 2019 — Lucchini v Commission (Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Market for concrete reinforcing bars in bars or coils — Decision finding an infringement of Article 65 CS after the expiry of the ECSC Treaty on the basis of Regulation (EC) No 1/2003 — Partial annulment of the Commission decision — Rejection of a request for reimbursement of a fine paid pursuant to a decision annulled in part — Rejection of a request to be allowed to participate in the administrative procedure that was reopened following the partial annulment of the decision — Rights of the defence — Non-existent act — Non-contractual liability — Limitation)
Causa T-185/18: Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2019 — Lucchini/Commissione [«Concorrenza — Intese — Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 — Annullamento parziale della decisione della Commissione — Rigetto di una domanda diretta ad ottenere il rimborso dell’ammenda versata in esecuzione della decisione parzialmente annullata — Rigetto di una domanda diretta a poter partecipare al procedimento amministrativo riaperto a seguito dell’annullamento parziale della decisione — Diritti della difesa — Atto inesistente — Responsabilità extracontrattuale — Prescrizione»]
Causa T-185/18: Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2019 — Lucchini/Commissione [«Concorrenza — Intese — Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 — Annullamento parziale della decisione della Commissione — Rigetto di una domanda diretta ad ottenere il rimborso dell’ammenda versata in esecuzione della decisione parzialmente annullata — Rigetto di una domanda diretta a poter partecipare al procedimento amministrativo riaperto a seguito dell’annullamento parziale della decisione — Diritti della difesa — Atto inesistente — Responsabilità extracontrattuale — Prescrizione»]
GU C 230 del 8.7.2019, p. 39–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/39 |
Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2019 — Lucchini/Commissione
(Causa T-185/18) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 - Annullamento parziale della decisione della Commissione - Rigetto di una domanda diretta ad ottenere il rimborso dell’ammenda versata in esecuzione della decisione parzialmente annullata - Rigetto di una domanda diretta a poter partecipare al procedimento amministrativo riaperto a seguito dell’annullamento parziale della decisione - Diritti della difesa - Atto inesistente - Responsabilità extracontrattuale - Prescrizione»)
(2019/C 230/48)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Lucchini SpA in AS (Piombino, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, G. Conte e T. Vecchi, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della lettera della Commissione, datata 17 gennaio 2018, che respinge la richiesta della ricorrente di restituirle l’ammenda, per un importo di EUR 14 350 000, irrogatale con la decisione C(2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad una violazione dell’articolo 65 del trattato CECA, conformemente all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), nonché della lettera della Commissione in data 9 marzo 2018, che respinge la richiesta della ricorrente di essere ammessa a partecipare alla ripresa del procedimento nello stesso caso e, d’altro lato, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito a causa della violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea commessa dalla Commissione nel procedimento conclusosi con l’adozione della suddetta decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Lucchini SpA in AS è condannata alle spese. |