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Document 62018CN0738

Causa C-738/18 P: Impugnazione proposta il 27 novembre 2018 dalla Duferco Long Products SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 settembre 2018, causa T-93/17, Duferco Long Products / Commissione

GU C 35 del 28.1.2019, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/15


Impugnazione proposta il 27 novembre 2018 dalla Duferco Long Products SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 settembre 2018, causa T-93/17, Duferco Long Products / Commissione

(Causa C-738/18 P)

(2019/C 35/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Duferco Long Products SA (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart e Q. Declève, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea che voglia:

1.

annullare la sentenza impugnata (T-93/17, EU:T:2018:558);

2.

annullare l’articolo 1, lettera f), e l’articolo 2 della decisione della Commissione, del 20 gennaio 2016, relativa agli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di Duferco;

3.

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando di esaminare due errori di calcolo in cui sarebbe incorsa la Commissione in sede di valutazione del carattere pari passu della sesta misura considerata nella decisione della Commissione, del 20 gennaio 2016, relativa agli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), nonché nell’applicazione del criterio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato.

La ricorrente adduce più in particolare quanto segue:

il Tribunale non ha esercitato un controllo giurisdizionale adeguato sul modo in cui la Commissione ha applicato il criterio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato;

il Tribunale avrebbe dovuto senza meno esaminare il motivo vertente sugli errori della Commissione in sede di valutazione del carattere pari passu della suddetta sesta misura, prima e al posto di privilegiare l’analisi dei documenti forniti dal Belgio.


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