Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0172

    Causa C-172/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal - Regno Unito) – AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree/Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas [Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 97, paragrafo 5 – Competenza giurisdizionale – Azione per contraffazione – Competenza dei giudici dello Stato membro sul cui territorio «l’atto di contraffazione è stato commesso» – Pubblicità e offerte di vendita pubblicate su un sito Internet e su piattaforme di reti sociali]

    GU C 383 del 11.11.2019, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 383/23


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal - Regno Unito) – AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree/Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

    (Causa C-172/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 97, paragrafo 5 - Competenza giurisdizionale - Azione per contraffazione - Competenza dei giudici dello Stato membro sul cui territorio «l’atto di contraffazione è stato commesso» - Pubblicità e offerte di vendita pubblicate su un sito Internet e su piattaforme di reti sociali)

    (2019/C 383/23)

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    Court of Appeal

    Parti

    Ricorrenti: AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree

    Convenuti: Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

    Dispositivo

    L’articolo 97, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio dell’Unione europea che si ritiene leso dall’uso senza il suo consenso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio nella pubblicità e nelle offerte di vendita pubblicate per via elettronica per prodotti identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, può introdurre un’azione per contraffazione contro tale terzo dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea dello Stato membro sul cui territorio si trovano consumatori o professionisti cui si rivolgono tali pubblicità o dette offerte di vendita, nonostante il fatto che il suddetto terzo abbia adottato le decisioni e le misure finalizzate a tale pubblicazione elettronica in un altro Stato membro.


    (1)  GU C 190 del 4.6.2018.


    Top