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Document 62018CA0143

    Causa C-143/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn - Germania) – Antonio Romano, Lidia Romano/DSL Bank – succursale della DB Privat- und Firmenkundenbank AG, già DSL Bank – unità operativa della Deutsche Postbank AG (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/65/CE – Contratto di credito al consumo concluso a distanza – Diritto di recesso – Esercizio del diritto di recesso successivamente all’integrale esecuzione del contratto su richiesta espressa del consumatore – Comunicazione al consumatore delle informazioni relative al diritto di recesso)

    GU C 383 del 11.11.2019, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 383/21


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn - Germania) – Antonio Romano, Lidia Romano/DSL Bank – succursale della DB Privat- und Firmenkundenbank AG, già DSL Bank – unità operativa della Deutsche Postbank AG

    (Causa C-143/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2002/65/CE - Contratto di credito al consumo concluso a distanza - Diritto di recesso - Esercizio del diritto di recesso successivamente all’integrale esecuzione del contratto su richiesta espressa del consumatore - Comunicazione al consumatore delle informazioni relative al diritto di recesso)

    (2019/C 383/21)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Bonn

    Parti

    Ricorrenti: Antonio Romano, Lidia Romano

    Resistente: DSL Bank – succursale della DB Privat- und Firmenkundenbank AG, già DSL Bank – unità operativa della Deutsche Postbank AG

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, nel combinato disposto con il suo articolo 1, paragrafo 1, nonché alla luce del suo considerando 13, dev’essere interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, la quale, nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi finanziari concluso a distanza tra un professionista ed un consumatore, non esclude il diritto di recesso a favore del consumatore laddove il contratto medesimo sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. Spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione il diritto interno nel suo complesso ed applicare i metodi di interpretazione da quest’ultimo riconosciuti al fine di giungere ad una soluzione conforme a detta disposizione, discostandosi, se del caso, da una giurisprudenza nazionale consolidata qualora questa si fondi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con la disposizione medesima.

    2)

    L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/65, nel combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a), e con l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva medesima, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo per un professionista, che concluda a distanza con un consumatore un contratto avente ad oggetto servizi finanziari, di comunicare al consumatore medesimo, in termini chiari e comprensibili per un consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto ed avvertito, conformemente alle esigenze del diritto dell’Unione, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, le informazioni relative all’esistenza del diritto di recesso, non risulta violato nel caso in cui il professionista informi il consumatore che il diritto di recesso non si applica quando il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso, ancorché tale informazione non corrisponda alla normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui, in tal ipotesi, il diritto di recesso trova invece applicazione.


    (1)  GU C 182 del 28.5.2018.


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