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Document 62018CA0143
Case C-143/18: Judgment of the Court (First Chamber) of 11 September 2019 (request for a preliminary ruling from the Landgericht Bonn — Germany) — Antonio Romano, Lidia Romano v DSL Bank — eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG, formerly DSL Bank — a business division of Deutsche Postbank AG (Reference for a preliminary ruling – Consumer protection – Directive 2002/65/EC – Distance consumer loan contract – Right of withdrawal – Exercising the right of withdrawal after the contract has been performed in full at the consumer’s express request – Communication to the consumer of information regarding the right of withdrawal)
Causa C-143/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn - Germania) – Antonio Romano, Lidia Romano/DSL Bank – succursale della DB Privat- und Firmenkundenbank AG, già DSL Bank – unità operativa della Deutsche Postbank AG (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/65/CE – Contratto di credito al consumo concluso a distanza – Diritto di recesso – Esercizio del diritto di recesso successivamente all’integrale esecuzione del contratto su richiesta espressa del consumatore – Comunicazione al consumatore delle informazioni relative al diritto di recesso)
Causa C-143/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn - Germania) – Antonio Romano, Lidia Romano/DSL Bank – succursale della DB Privat- und Firmenkundenbank AG, già DSL Bank – unità operativa della Deutsche Postbank AG (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/65/CE – Contratto di credito al consumo concluso a distanza – Diritto di recesso – Esercizio del diritto di recesso successivamente all’integrale esecuzione del contratto su richiesta espressa del consumatore – Comunicazione al consumatore delle informazioni relative al diritto di recesso)
GU C 383 del 11.11.2019, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 383/21 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn - Germania) – Antonio Romano, Lidia Romano/DSL Bank – succursale della DB Privat- und Firmenkundenbank AG, già DSL Bank – unità operativa della Deutsche Postbank AG
(Causa C-143/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2002/65/CE - Contratto di credito al consumo concluso a distanza - Diritto di recesso - Esercizio del diritto di recesso successivamente all’integrale esecuzione del contratto su richiesta espressa del consumatore - Comunicazione al consumatore delle informazioni relative al diritto di recesso)
(2019/C 383/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Bonn
Parti
Ricorrenti: Antonio Romano, Lidia Romano
Resistente: DSL Bank – succursale della DB Privat- und Firmenkundenbank AG, già DSL Bank – unità operativa della Deutsche Postbank AG
Dispositivo
1) |
L’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, nel combinato disposto con il suo articolo 1, paragrafo 1, nonché alla luce del suo considerando 13, dev’essere interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, la quale, nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi finanziari concluso a distanza tra un professionista ed un consumatore, non esclude il diritto di recesso a favore del consumatore laddove il contratto medesimo sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. Spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione il diritto interno nel suo complesso ed applicare i metodi di interpretazione da quest’ultimo riconosciuti al fine di giungere ad una soluzione conforme a detta disposizione, discostandosi, se del caso, da una giurisprudenza nazionale consolidata qualora questa si fondi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con la disposizione medesima. |
2) |
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/65, nel combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a), e con l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva medesima, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo per un professionista, che concluda a distanza con un consumatore un contratto avente ad oggetto servizi finanziari, di comunicare al consumatore medesimo, in termini chiari e comprensibili per un consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto ed avvertito, conformemente alle esigenze del diritto dell’Unione, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, le informazioni relative all’esistenza del diritto di recesso, non risulta violato nel caso in cui il professionista informi il consumatore che il diritto di recesso non si applica quando il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso, ancorché tale informazione non corrisponda alla normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui, in tal ipotesi, il diritto di recesso trova invece applicazione. |