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Document 62018CA0075

Causa C-75/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Imposta sul volume d’affari degli operatori di telecomunicazioni – Imposta progressiva che grava maggiormente sulle imprese appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri rispetto alle imprese nazionali – Scaglioni dell’imposta progressiva applicabili a tutti i soggetti passivi – Neutralità dell’importo del volume d’affari quale criterio distintivo – Capacità contributiva dei soggetti passivi – Aiuti di Stato – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Imposte sul volume d’affari – Nozione)

GU C 137 del 27.4.2020, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-75/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Imposta sul volume d’affari degli operatori di telecomunicazioni - Imposta progressiva che grava maggiormente sulle imprese appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri rispetto alle imprese nazionali - Scaglioni dell’imposta progressiva applicabili a tutti i soggetti passivi - Neutralità dell’importo del volume d’affari quale criterio distintivo - Capacità contributiva dei soggetti passivi - Aiuti di Stato - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Imposte sul volume d’affari - Nozione)

(2020/C 137/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

1)

Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che istituisce un’imposta progressiva sul volume d’affari, il cui onere effettivo è principalmente sostenuto da imprese controllate direttamente o indirettamente da cittadini di altri Stati membri o da società aventi sede in un altro Stato membro, in ragione del fatto che tali imprese realizzano i volumi d’affari più consistenti sul mercato di cui trattasi.

2)

L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’introduzione di un’imposta che abbia come base imponibile il volume d’affari globale del soggetto passivo e che sia riscossa periodicamente, e non in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, senza che sussista un diritto a detrazione dell’imposta versata in occasione della precedente fase del processo stesso.


(1)  GU C 221 del 25.6.2018.


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