Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0340

    Causa T-340/17: Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Japan Airlines/Commissione

    GU C 239 del 24.7.2017, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 239/60


    Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Japan Airlines/Commissione

    (Causa T-340/17)

    (2017/C 239/73)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Japan Airlines Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J.-F. Bellis e K. Van Hove, avvocati, e R. Burton, solicitor)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare integralmente la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

    in subordine, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente; e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, del principio del ne bis in idem e dell’articolo 266 TFUE, per aver ritenuto la ricorrente responsabile di aspetti dell’infrazione per cui la Commissione aveva escluso la sua responsabilità nella decisione del 2010 e, in ogni caso, su una violazione del termine di prescrizione applicabile, per aver inflitto un’ammenda alla ricorrente in relazione a tali aspetti e per non aver dimostrato un interesse legittimo ad accertare formalmente un’infrazione per tali aspetti.

    2.

    Secondo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, del principio di non discriminazione a seguito della riadozione della decisione impugnata, in quanto la ricorrente si trova in una posizione meno favorevole rispetto agli altri destinatari della decisione del 2010 per cui quest’ultima decisione è divenuta definitiva e vincolante.

    3.

    Terzo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 SEE, della portata della propria competenza nonché dei diritti della difesa della ricorrente, per aver dichiarato la ricorrente responsabile di un’infrazione sulle rotte interne al SEE e tra l’UE e la Svizzera durante un periodo in cui la Commissione non aveva il potere di applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 SEE nei confronti di compagnie aeree che operavano solamente su rotte tra SEE e paesi terzi; di conseguenza, la condotta della ricorrente sulle rotte tra SEE e paesi terzi era legittima.

    4.

    Quarto motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE, per aver dichiarato che la ricorrente ha partecipato a un’infrazione unica e continuata che includeva rotte non servite dalla ricorrente e per cui la ricorrente non disponeva delle necessarie autorizzazioni.

    5.

    Quinto motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE, per essersi dichiarata competente in materia di servizi di trasporto aereo in entrata su rotte tra SEE e paesi terzi, in quanto simili servizi sono venduti a clienti situati al di fuori del SEE.

    6.

    Sesto motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa della ricorrente e dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, per aver applicato standard probatori differenti a vettori diversi.

    7.

    Settimo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, degli orientamenti del 2006 sul calcolo delle ammende (1) e del principio di proporzionalità, per aver incluso nel valore pertinente delle vendite usato come base per il calcolo dell’ammenda entrate derivanti da elementi di prezzo per servizi di trasporto aereo non correlati all’infrazione descritta nella decisione impugnata.

    8.

    Ottavo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, degli orientamenti del 2006 sul calcolo delle ammende e del principio della tutela del legittimo affidamento, per aver incluso nel valore pertinente delle vendite usato come base per il calcolo dell’ammenda entrate derivanti da servizi di trasporto aereo su rotte in entrata tra Stati SEE e paesi terzi.

    9.

    Nono motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, del principio di proporzionalità, per aver limitato al 15 % la riduzione dell’ammenda concessa alla ricorrente sulla base del contesto regolamentare.

    10.

    Decimo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dei principi di non discriminazione e di proporzionalità nonché dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto essa non ha concesso alla ricorrente una riduzione del 10 % dell’ammenda a titolo del coinvolgimento limitato nell’infrazione, mentre tale riduzione è stata concessa ad altri destinatari della decisione impugnata e della decisione del 2010 la cui posizione è oggettivamente simile a quella della ricorrente.

    11.

    Undicesimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale dovrebbe esercitare la propria competenza estesa al merito e ridurre significativamente l’ammenda.


    (1)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).


    Top