Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0334

    Causa T-334/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cargolux Airlines/Commissione

    GU C 239 del 24.7.2017, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 239/57


    Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cargolux Airlines/Commissione

    (Causa T-334/17)

    (2017/C 239/70)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Lussemburgo) (rappresentanti: G. Goeteyn, solicitor, E. Aliende Rodríguez, avvocato, e C. Rawnsley, barrister)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    in caso di accoglimento del primo, del secondo, del terzo o del quarto motivo, annullare integralmente l’articolo 1, paragrafi 1 e 4, della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la Cargolux;

    in caso di accoglimento del quinto motivo,

    annullare l’articolo 1, paragrafo 1, integralmente o, nel caso in cui non venga annullato integralmente, annullarlo i) nella parte riguardante il supplemento sicurezza e il pagamento di commissioni; ii) nella parte riguardante il periodo dal 22 gennaio 2001 alla fine del 2002, e iii) nella parte in cui contiene constatazioni sul coinvolgimento in un comportamento costitutivo di un’infrazione nel senso comune del termine prima, al più presto, del 10 giugno 2005;

    annullare l’articolo 1, paragrafo 2, integralmente o, nel caso in cui non venga annullato integralmente, annullarlo i) nella parte riguardante il supplemento sicurezza e il pagamento di commissioni; ii) nella parte in cui contiene constatazioni sul coinvolgimento in un comportamento costitutivo di un’infrazione nel senso comune del termine prima, al più presto, del 10 giugno 2005;

    annullare integralmente l’articolo 1, paragrafi 3 e 4;

    in caso di accoglimento del sesto motivo, annullare l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che la Cargolux ha partecipato a un’infrazione relativa a rotte in entrata (ossia da aeroporti di paesi terzi a aeroporti all’interno dell’UE o in Islanda e Norvegia);

    cancellare l’ammenda inflitta alla Cargolux all’articolo 3 e, qualora il Tribunale non cancelli interamente l’ammenda, ridurla sostanzialmente nell’esercizio della propria competenza estesa al merito;

    adottare le necessarie misure consequenziali con riferimento all’articolo 4 nella parte in cui riguarda la Cargolux;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha agito ultra vires basandosi su prove relative a rotte e periodi per i quali non era competente.

    La ricorrente lamenta che la Commissione ha indebitamente esteso la propria competenza basandosi su prove precedenti a) al 1o maggio 2004 con riferimento a rotte tra UE e paesi terzi; b) al 19 maggio 2005 in relazione a rotte tra SEE (Stati non membri dell’Unione) e paesi terzi, e c) al 1o giugno 2002 in relazione a rotte UE-Svizzera, a supporto della propria constatazione di una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE con riferimento a rotte all’interno del SEE.

    2.

    Secondo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, su una violazione dei diritti della difesa e su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha violato le forme sostanziali e i diritti della difesa della ricorrente non emettendo una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione di una nuova decisione.

    La ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente concluso che non era necessario emettere una nuova comunicazione degli addebiti prima di adottare nuovamente la decisione impugnata, e ha in tal modo violato i diritti della difesa della ricorrente.

    3.

    Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione non ha effettuato la valutazione del contesto giuridico ed economico necessaria per poter validamente accertare un’infrazione per oggetto.

    4.

    Quarto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, su un difetto di motivazione, su una violazione dei diritti della difesa e su un errore manifesto di valutazione in diritto e in fatto, in quanto la Commissione non ha identificato con sufficiente precisione la portata e i parametri dell’asserita violazione dell’articolo 101 TFUE e delle altre disposizioni pertinenti.

    La ricorrente afferma che l’eccessiva estensione della nozione di infrazione unica e continuata ha condotto a un irrimediabile dilatamento della portata dell’infrazione, rendendo impossibile coglierne il contenuto.

    5.

    Quinto motivo, vertente su un errore di valutazione, in quanto la Commissione non ha fornito una base probatoria affidabile a sostegno delle proprie conclusioni o non ha provato in modo giuridicamente adeguato i fatti a supporto delle proprie affermazioni.

    La ricorrente lamenta che la decisione impugnata contiene errori in fatto e valutazioni errate con riferimento a tutti e tre gli elementi costitutivi (supplemento carburante, supplemento sicurezza e commissioni sui supplementi) dell’asserita infrazione unica e continuata. Secondo la ricorrente, la Commissione ha anche utilizzato impropriamente la nozione di infrazione unica e continuata come ampio contenitore pensato per consentirle di presentare come «prove» una collezione disparata di fatti e di contatti, compresi comportamenti legali o irrilevanti.

    6.

    Sesto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto la Commissione si è erroneamente dichiarata competente in materia di coordinamento anticoncorrenziale con riferimento a voli da aeroporti in paesi terzi a aeroporti all’interno del SEE, ed è incorsa in errore in quanto simili attività sono al di fuori della portata territoriale dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE.

    7.

    Settimo motivo, con cui viene chiesto un riesame dell’ammenda in base alla competenza estesa al merito del Tribunale, vertente su un errore manifesto di valutazione e su una violazione del principio di proporzionalità.

    La ricorrente sostiene che la Commissione ha determinato in modo non corretto il valore delle vendite, prendendo erroneamente in considerazione i voli in entrata, e ha ampiamente sovrastimato la gravità complessiva dell’asserita infrazione. Nei confronti della ricorrente, la Commissione ha erroneamente valutato la gravità e la durata dell’asserita infrazione e ha escluso a torto circostanze attenuanti.


    Top