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Document 62017TN0334
Case T-334/17: Action brought on 31 May 2017 — Cargolux Airlines v Commission
Causa T-334/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cargolux Airlines/Commissione
Causa T-334/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cargolux Airlines/Commissione
GU C 239 del 24.7.2017, p. 57–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 239/57 |
Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cargolux Airlines/Commissione
(Causa T-334/17)
(2017/C 239/70)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Lussemburgo) (rappresentanti: G. Goeteyn, solicitor, E. Aliende Rodríguez, avvocato, e C. Rawnsley, barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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in caso di accoglimento del primo, del secondo, del terzo o del quarto motivo, annullare integralmente l’articolo 1, paragrafi 1 e 4, della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la Cargolux; |
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in caso di accoglimento del quinto motivo,
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in caso di accoglimento del sesto motivo, annullare l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che la Cargolux ha partecipato a un’infrazione relativa a rotte in entrata (ossia da aeroporti di paesi terzi a aeroporti all’interno dell’UE o in Islanda e Norvegia); |
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cancellare l’ammenda inflitta alla Cargolux all’articolo 3 e, qualora il Tribunale non cancelli interamente l’ammenda, ridurla sostanzialmente nell’esercizio della propria competenza estesa al merito; |
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adottare le necessarie misure consequenziali con riferimento all’articolo 4 nella parte in cui riguarda la Cargolux; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha agito ultra vires basandosi su prove relative a rotte e periodi per i quali non era competente.
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2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, su una violazione dei diritti della difesa e su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha violato le forme sostanziali e i diritti della difesa della ricorrente non emettendo una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione di una nuova decisione.
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3. |
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione non ha effettuato la valutazione del contesto giuridico ed economico necessaria per poter validamente accertare un’infrazione per oggetto. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, su un difetto di motivazione, su una violazione dei diritti della difesa e su un errore manifesto di valutazione in diritto e in fatto, in quanto la Commissione non ha identificato con sufficiente precisione la portata e i parametri dell’asserita violazione dell’articolo 101 TFUE e delle altre disposizioni pertinenti.
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5. |
Quinto motivo, vertente su un errore di valutazione, in quanto la Commissione non ha fornito una base probatoria affidabile a sostegno delle proprie conclusioni o non ha provato in modo giuridicamente adeguato i fatti a supporto delle proprie affermazioni.
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6. |
Sesto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto la Commissione si è erroneamente dichiarata competente in materia di coordinamento anticoncorrenziale con riferimento a voli da aeroporti in paesi terzi a aeroporti all’interno del SEE, ed è incorsa in errore in quanto simili attività sono al di fuori della portata territoriale dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE. |
7. |
Settimo motivo, con cui viene chiesto un riesame dell’ammenda in base alla competenza estesa al merito del Tribunale, vertente su un errore manifesto di valutazione e su una violazione del principio di proporzionalità.
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