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Document 62017TN0022

Causa T-22/17: Ricorso proposto il 16 gennaio 2017 — Portogallo/Commissione

GU C 104 del 3.4.2017, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/49


Ricorso proposto il 16 gennaio 2017 — Portogallo/Commissione

(Causa T-22/17)

(2017/C 104/69)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2018 della Commissione europea (CE), del 15 novembre 2016, (GU 2016, L 312, pag. 26), che esclude dal finanziamento alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude dal finanziamento l’importo di EUR 1 990 810,30 relativo a spese dichiarate dal Portogallo nella Misura «Sviluppo Rurale, investimenti FEASR — beneficiari privati» negli esercizi contabili 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).

2.

Secondo motivo, relativo a un difetto di motivazione. Tale motivo è articolato in tre parti.

Nella prima parte, la ricorrente afferma che la Commissione non ha fornito la prova della sussistenza di dubbi seri e ragionevoli;

Nella seconda parte, la ricorrente fa valere un’inapplicabilità al caso di specie delle direttive previste nel documento VI/5330/97-PT, del 23 dicembre 1997.

Nella terza parte, la ricorrente afferma che la Commissione non ha incluso i fatti addebitati nell’ambito dei requisiti per la rettifica finanziaria del 5 % previsti nel documento VI/5330/97-PT, del 23 dicembre 1997.


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