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Document 62017TA0741
Case T-741/17: Judgment of the General Court of 10 September 2019 — Trasys International and Axianseu — Digital Solutions v EASA (Public service contracts – Tender procedure – IT application and infrastructure management services – Rejection of a tenderer’s offer and award of the contract to other tenderers – Obligation to state reasons – Assessment of the existence of abnormally low tenders – Characteristics and relative merits of the tenders accepted – Request for a statement of reasons from a tenderer who is not in an exclusion situation and whose tender is compliant with the procurement documents)
Causa T-741/17: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – Trasys International e Axianseu – Digital Solutions/AESA («Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Servizi di gestione delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche – Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto ad altri offerenti – Obbligo di motivazione – Valutazione dell’esistenza di offerte anormalmente basse – Caratteristiche e vantaggi relativi delle offerte prescelte – Richiesta di motivazione da parte di un offerente che non si trova in una situazione di esclusione e la cui offerta è conforme ai documenti di gara»)
Causa T-741/17: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – Trasys International e Axianseu – Digital Solutions/AESA («Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Servizi di gestione delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche – Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto ad altri offerenti – Obbligo di motivazione – Valutazione dell’esistenza di offerte anormalmente basse – Caratteristiche e vantaggi relativi delle offerte prescelte – Richiesta di motivazione da parte di un offerente che non si trova in una situazione di esclusione e la cui offerta è conforme ai documenti di gara»)
GU C 383 del 11.11.2019, p. 59–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 383/59 |
Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – Trasys International e Axianseu – Digital Solutions/AESA
(Causa T-741/17) (1)
(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Servizi di gestione delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto ad altri offerenti - Obbligo di motivazione - Valutazione dell’esistenza di offerte anormalmente basse - Caratteristiche e vantaggi relativi delle offerte prescelte - Richiesta di motivazione da parte di un offerente che non si trova in una situazione di esclusione e la cui offerta è conforme ai documenti di gara»)
(2019/C 383/66)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Trasys International EEIG (Bruxelles, Belgio) e Axianseu – Digital Solutions SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: L. Masson e G. Tilman, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (rappresentanti: S. Rostren, E. Tellado Vásquez e H. Köppen, agenti, assistiti da V. Ost, M. Vanderstraeten e F. Tulkens, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’AESA del 28 agosto 2017 con cui è stata rigettata l’offerta presentata dal consorzio dei ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto EASA.2017.HVP.08, riguardante un appalto pubblico di servizi per la gestione delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche a Colonia (Germania) ed è stato aggiudicato a cascata l’appalto ad altri tre offerenti.
Dispositivo
1) |
La decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) del 28 agosto 2017, con cui è stata rigettata l’offerta presentata dal consorzio di TRASYS International EEIG e Axianseu – Digital Solutions SA nell’ambito della gara d’appalto EASA.2017.HVP.08, riguardante un appalto pubblico di servizi per la gestione delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche a Colonia (Germania), ed è stato aggiudicato a cascata l’appalto ad altri tre offerenti è annullata. |
2) |
L’AESA è condannata alle spese. |