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Document 62017TA0721

    Cause riunite T-721/17 e T-722/17: Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Topor-Gilka e WO Technopromexport/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»)

    GU C 383 del 11.11.2019, p. 58–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 383/58


    Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Topor-Gilka e WO Technopromexport/Consiglio

    (Cause riunite T-721/17 e T-722/17) (1)

    («Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»)

    (2019/C 383/65)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente nella causa T-721/17: Sergey Topor-Gilka (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Meyer, avvocato)

    Ricorrente nella causa T-722/17: OOO WO Technopromexport (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Meyer, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix ed E. Salia, agenti)

    Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, J. Möller e R. Kanitz, successivamente J. Möller e R. Kanitz, agenti), Commissione europea (rappresentanti: L. Baumgart, M. Kellerbauer, T. Ramopoulos ed E. Schmidt, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/1418 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2017, L 203 I, pag. 5), della decisione (PESC) 2018/392 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2018, L 69, pag. 48), e della decisione (PESC) 2018/1237 del Consiglio, del 12 settembre 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2018, L 231, pag. 27).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il sig. Sergey Topor-Gilka e la OOO WO Technopromexport sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

    3)

    La Repubblica federale di Germania e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 424 dell’11.12.2017.


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