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Document 62017CN0237

    Causa C-237/17 P: Impugnazione proposta l’8 maggio 2017 da Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2017, causa T-163/14, Canadian Solar Emea e a./Consiglio

    GU C 239 del 24.7.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 239/28


    Impugnazione proposta l’8 maggio 2017 da Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2017, causa T-163/14, Canadian Solar Emea e a./Consiglio

    (Causa C-237/17 P)

    (2017/C 239/35)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (rappresentanti: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, advocaat, M. Meulenbelt, advocaat, A. Willems, avocat)

    Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

    Conclusioni delle ricorrenti

    Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-163/14;

    accogliere le richieste formulate in primo grado e annullare il regolamento impugnato nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

    condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dalle ricorrenti, oltre alle proprie spese, sia in primo grado che nel giudizio d’impugnazione;

    condannare le altre parti nel giudizio d’impugnazione a sostenere le proprie spese;

    In alternativa:

    annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-163/14;

    rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca;

    riservare le spese sostenute nel giudizio di primo grado e in quello d’impugnazione alla sentenza del Tribunale che conclude il procedimento;

    condannare le altre parti nel giudizio d’impugnazione a sostenere le proprie spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il Tribunale ha commesso un errore in diritto quando ha chiesto alle ricorrenti di dimostrare un interesse nel dedurre il primo e il secondo motivo di ricorso; in ogni caso, il Tribunale ha errato nella qualificazione giuridica dei fatti, dato che le ricorrenti sono titolari di un siffatto interesse.


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