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Document 62017CN0082

Causa C-82/17 P: Impugnazione proposta il 14 febbraio 2017 da TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV, avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione), del 15 dicembre 2016, causa T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Commissione

GU C 129 del 24.4.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/6


Impugnazione proposta il 14 febbraio 2017 da TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV, avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione), del 15 dicembre 2016, causa T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Commissione

(Causa C-82/17 P)

(2017/C 129/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: TestBioTech e V, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV e Sambucus eV (rappresentanti: K. Smith, QC, e J. Stevenson, barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Autorità europea per la sicurezza alimentare, Monsanto Europe e Monsanto Company

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale;

decidere nel merito garantendo l’annullamento delle decisioni della Commissione come sollevato dinanzi al Tribunale o, in subordine, rinviare la causa a quest’ultimo per un riesame completo. La decisione su tale questione dipende dai capi d’impugnazione accolti;

condannare la Commissione alle spese, e

adottare ogni altra misura ritenuta adeguata.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono alla Corte di disapplicare o annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 dicembre 2016, Testbiotech e a./Commissione (T-177/13, ECLI:EU:T:2016:736) (in prosieguo: la «sentenza»), notificata alle ricorrenti il 19 dicembre 2016. Nella sentenza, il Tribunale ha respinto l’istanza delle ricorrenti volta all’annullamento di tre decisioni della Commissione europea sostanzialmente identiche che le riguardano. Infatti, tali decisioni respingevano, in quanto infondate, le loro censure relative alla decisione 2012/347 (1), la quale autorizza l’immissione in commercio ai sensi del regolamento 1829/2003 (2) sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (in prosieguo: il «regolamento GM») della soia geneticamente modificata «MON 87701 x MON 89788» (in prosieguo: la «soia») da parte della Monsanto Europe SA. Tali decisioni sono denominate nel seguito: le «decisioni della Commissione».

In sintesi, nel respingere le censure sollevate dalle ricorrenti avverso le decisioni della Commissione, il Tribunale è incorso in errore di diritto per aver:

a)

dichiarato inammissibili talune parti del ricorso di annullamento delle ricorrenti in quanto la domanda di riesame presentata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di Aarhus (3) non conteneva dettagli concreti o argomenti a sostegno dei motivi che fondano il ricorso al Tribunale e/o in quanto altri requisiti procedurali non erano stati soddisfatti;

b)

applicato un onere della prova non corretto ed impossibile da sostenere nei confronti delle organizzazioni non governative (le «ONG») che agiscono in giudizio ai sensi degli articoli 10 e 12 del regolamento di Aarhus a tutela dell’ambiente;

c)

omesso di riconoscere che il documento di orientamento dell’EFSA, in ottemperanza ai suoi obblighi di legge, fa insorgere un legittimo affidamento a che essa vi si conformi;

d)

determinato che la duplice valutazione sulla sicurezza richiesta dal regolamento GM (e dagli orientamenti dell’EFSA) non dev’essere effettuata e che, invece, unicamente la prima fase, riguardante il paragone tra colture geneticamente modificate e colture convenzionali prese come controparte, possa essere (ed è stato nel caso di specie) sufficiente a soddisfare i requisiti previsti nel regolamento GM;

e)

invocato il regolamento (CE) n. 396/2005 (4) (il «regolamento sugli antiparassitari») nel respingere taluni elementi forniti dalle ricorrenti in merito alla circostanza che non era stata sufficientemente analizzata la tossicità potenziale della soia e che non vi era alcun controllo successivo all’autorizzazione dell’impatto sella soia.


(1)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2012, L 171, pag. 13).

(2)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1)

(3)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU 2005, L 70, pag. 1).


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