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Document 62017CN0073

    Causa C-73/17: Ricorso proposto il 9 febbraio 2017 — Repubblica francese/Parlamento europeo

    GU C 104 del 3.4.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 104/37


    Ricorso proposto il 9 febbraio 2017 — Repubblica francese/Parlamento europeo

    (Causa C-73/17)

    (2017/C 104/53)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda e E. de Moustier, agenti)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni della ricorrente

    annullare l'ordine del giorno della sessione del Parlamento europeo del 30 novembre 2016 (documento P8_0J (2016)11-30), nella parte in cui prevede dibattiti in plenaria sul progetto comune di bilancio generale concordato dal comitato di conciliazione; l'ordine del giorno della sessione del 1o dicembre 2016 (documento P8_0J (2016)12-01), nella parte in cui prevede una votazione seguita da dichiarazioni di voto sul progetto comune di bilancio generale; la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sul progetto comune di bilancio generale (documento TS-0475/2016, P8_TA-PROV(2016)0475 nella versione provvisoria) nonché l’atto con il quale, conformemente alla procedura prevista all'articolo 314, paragrafo 9, TFUE, il presidente del Parlamento europeo ha constatato la definitiva adozione del bilancio generale;

    mantenere gli effetti dell’atto con il quale il presidente del Parlamento europeo ha dichiarato che il bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017 era stato adottato fino alla sua adozione definitiva mediante un atto conforme ai Trattati, entro un termine ragionevole a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza;

    condannare il Parlamento europeo alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Con il suo ricorso, il governo francese chiede l’annullamento di quattro atti adottati dal Parlamento europeo nell’ambito dell’esercizio del suo potere di bilancio nella sessione plenaria supplementare tenutasi il 30 novembre e il 1o dicembre 2016 a Bruxelles.

    2.

    Il primo e il secondo atto di cui il governo francese chiede l’annullamento sono gli ordini del giorno delle sessioni del Parlamento europeo del 30 novembre 2016 e del 1o dicembre 2016, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, dibattiti in plenaria sul progetto comune di bilancio generale per l’esercizio 2017 e una votazione seguita da dichiarazioni di voto su tale progetto comune di bilancio generale.

    3.

    Il terzo atto impugnato è la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sul progetto comune di bilancio generale.

    4.

    Infine, il governo francese chiede l’annullamento dell’atto con il quale, conformemente all'articolo 314, paragrafo 9, TFUE, il presidente del Parlamento europeo ha constatato l’adozione definitiva del bilancio generale. Come risulta, in particolare, dal verbale della sessione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016, si tratta della dichiarazione del presidente del Parlamento europeo e poi della firma da parte di quest’ultimo del bilancio generale, avvenute in seguito alla votazione della risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale.

    5.

    Con il suo motivo unico, il governo francese ritiene che i quattro atti impugnati debbano essere annullati poiché violano il Protocollo n. 6 allegato al TUE e al TFUE e il Protocollo n. 3 allegato al Trattato CEEA, relativi alle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea.

    6.

    Infatti, sia dai Protocolli sulle sedi delle istituzioni sia dalla giurisprudenza della Corte risulta che il Parlamento europeo non può esercitare i poteri di bilancio conferitigli dall'articolo 314 TFUE nel corso delle sessioni plenarie supplementari che si svolgono a Bruxelles, bensì in occasione delle sessioni plenarie ordinarie che si svolgono a Strasburgo.

    7.

    Tuttavia, essendo contestata la legittimità dell’atto del presidente del Parlamento europeo impugnato, non per la sua finalità o per il suo contenuto, bensì unicamente perché tale atto avrebbe dovuto essere adottato nel corso di una sessione plenaria ordinaria, a Strasburgo, la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico europeo nonché l’esistenza di importanti motivi di certezza del diritto giustificano, secondo il governo francese, il mantenimento degli effetti giuridici di tale atto fino all’adozione di un nuovo atto conforme ai Trattati.


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