Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CC0324

Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate l'11 aprile 2019.
Procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da lSpetsializiran nakazatelen sad.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 5, paragrafo 1 – Modulo figurante nell’allegato A – Sezione J – Assenza di mezzi di impugnazione nello Stato membro di emissione.
Causa C-324/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:312

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate l’11 aprile 2019 ( 1 )

Causa C‑324/17

Procedimento penale

a carico di

Ivan Gavanozov

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine giudiziario europeo d’indagine – Procedure e garanzie nello Stato membro di emissione – Ragioni di merito alla base dell’emissione dell’ordine europeo d’indagine – Assenza di mezzi di impugnazione nello Stato membro di emissione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Articolo 14 della direttiva 2014/41 – Nozione di “persona interessata” – Persona contro cui è stata formulata l’accusa penale e provvedimenti di acquisizione di prove applicati nei confronti di un terzo»

I. Introduzione

1.

L’apertura delle frontiere in seno all’Unione europea ha inevitabilmente avuto l’effetto di agevolare la dimensione transfrontaliera della criminalità o, addirittura, di creare nuove occasioni per delinquere. Un fenomeno siffatto richiede che il contesto giuridico nel quale sono svolte le indagini e, in particolare, i poteri d’indagine riconosciuti alle autorità giudiziarie degli Stati membri possano affrancarsi dalle frontiere nazionali.

2.

Gli Stati membri si sono pertanto impegnati per attuare un meccanismo di cooperazione giudiziaria, in particolare in materia di prove ( 2 ).

3.

Benché la giudiziarizzazione crescente delle procedure di assistenza reciproca tra le autorità degli Stati membri abbia permesso di accrescere l’efficacia della cooperazione in materia di acquisizione delle prove, resta il fatto che, come ha sottolineato il legislatore dell’Unione, a causa, in particolare, della proliferazione di strumenti specifici, il quadro giuridico europeo era divenuto, nel contempo, troppo frammentario e complesso ( 3 ). Destinata a sostituire gli strumenti di cooperazione in materia di prova, la direttiva 2014/41 mira sia a semplificare il quadro giuridico per l’acquisizione delle prove nelle procedure d’indagine sia a migliorare l’efficacia di queste ultime.

4.

In considerazione dei testi che essa è volta a sostituire, la direttiva 2014/41 ha un ambito di applicazione generico e particolarmente ampio. Dall’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva risulta così che l’ordine europeo d’indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato di emissione») per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo «Stato di esecuzione») ai fini di acquisire prove conformemente alla direttiva medesima.

5.

Inoltre, in linea di principio, le autorità degli Stati membri sono tenute a eseguire gli ordini europei di indagine sulla base del principio di riconoscimento reciproco, conformemente, per l’appunto, al quadro istituito dalla direttiva 2014/41 ( 4 ).

6.

Posto che gli atti di indagine ordinati dalle autorità competenti ai fini dell’acquisizione di prove in materia penale possono risultare particolarmente invasivi in quanto idonei a ledere il diritto al rispetto della vita privata delle persone interessate, il diritto dell’Unione deve necessariamente trovare un equilibrio tra l’efficacia e la celerità delle procedure di indagine, da una parte, e la protezione dei diritti delle persone interessate, dall’altra.

7.

Se la presente causa invita la Corte a interpretare per la prima volta la direttiva 2014/41, essa le offre soprattutto la possibilità di esprimersi su questo equilibrio delicato ma essenziale.

8.

Le questioni pregiudiziali vertono quindi, in sostanza, sull’articolo 14 di detta direttiva e sui mezzi d’impugnazione che consentono di contestare le ragioni di merito degli atti di indagine disposti con la decisione giudiziaria di emissione di un ordine europeo di indagine.

9.

Nelle presenti conclusioni, indicherò le ragioni che mi portano a ritenere, in primis, che l’articolo 14 della direttiva 2014/41 osti a una normativa di uno Stato membro che non permette a un testimone destinatario di atti di indagine, come una perquisizione, un sequestro o un’audizione, di proporre impugnazione al fine di contestarne le ragioni di merito sottostanti o di ottenere un risarcimento. In tali circostanze, ritengo anche che la disposizione di cui trattasi, letta alla luce dei diritti fondamentali, osti all’emissione, da parte di un’autorità nazionale, di una richiesta di ordine europeo di indagine.

10.

In secondo luogo, a mio giudizio, in mancanza di mezzi di impugnazione previsti dal diritto nazionale nel quadro di casi interni analoghi, l’articolo 14 della direttiva 2014/41 non può essere invocato da un singolo dinanzi a un giudice nazionale al fine di contestare le ragioni di merito alla base dell’emissione di un ordine europeo di indagine.

11.

In terzo luogo, reputo che la nozione di «persona interessata» ai sensi della direttiva 2014/41 ricomprenda, da una parte, un testimone destinatario di atti di indagine richiesti in un ordine europeo di indagine, quando la sua abitazione è sottoposta a perquisizione e sequestro ed egli ad audizione e, dall’altra, la persona contro cui è stata formulata l’accusa penale quando il provvedimento di acquisizione di prove deciso nel procedimento a suo carico sia rivolto nei confronti di un terzo.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

1. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

12.

L’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 5 ) è così formulato:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo».

13.

In conformità dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, «[i]l rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».

14.

L’articolo 52, paragrafo 3, della Carta prevede quanto segue:

«Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [c]onvenzione (…) per la salvaguardia dei [d]iritti dell’[u]omo e delle libertà fondamentali [ ( 6 )], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».

2. Direttiva 2014/41

15.

I considerando 2, 11, 12, 18, 19, 22 e 39 della direttiva 2014/41 precisano quanto segue:

«(2)

A norma dell’articolo 82, paragrafo 1, [TFUE], la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione.

(…)

(11)

Si dovrebbe optare per un OEI quando l’esecuzione di un atto di indagine appare proporzionata, adeguata e applicabile al caso in questione. L’autorità di emissione dovrebbe pertanto accertare se le prove che si intende acquisire sono necessarie e proporzionate ai fini del procedimento, se l’atto di indagine scelto è necessario e proporzionato per l’acquisizione di tali prove, e se e opportuno emettere un OEI affinché un altro Stato membro partecipi all’acquisizione di tali prove. (…)

(12)

Quando emette un OEI, l’autorità di emissione dovrebbe prestare particolare attenzione al pieno rispetto dei diritti stabiliti nell’articolo 48 della [Carta]. La presunzione di innocenza e i diritti della difesa nei procedimenti penali sono i capisaldi dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta nel settore della giustizia penale. Ogni limitazione di tali diritti mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente i requisiti stabiliti nell’articolo 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(…)

(18)

Come in altri strumenti di riconoscimento reciproco, l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, sanciti dall’articolo 6 [TUE] e i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, non è modificato per effetto della presente direttiva. Per ragioni di chiarezza dovrebbe essere inserita nel testo una disposizione specifica.

(19)

La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell’Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell’Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l’esecuzione dell’OEI dovrebbe essere rifiutata.

(…)

(22)

I mezzi d’impugnazione disponibili contro un OEI dovrebbero essere almeno equivalenti a quelli disponibili in un caso interno a fronte degli atti di indagine in questione. Conformemente al proprio diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire l’applicabilità di tali mezzi d’impugnazione, anche informando a tempo debito le parti interessate in merito alle possibilità e alle modalità di ricorso a tali mezzi di impugnazione. Nei casi in cui le obiezioni nei riguardi di un OEI siano sollevate da una parte interessata nello Stato di esecuzione in relazione ai motivi che determinano l’emissione dell’OEI, è opportuno che le informazioni in merito a tale impugnazione siano trasmesse all’autorità di emissione e che la parte interessata ne sia informata.

(…)

(39)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall’articolo 6 TUE e dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, compresa la [CEDU], e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione (…)».

16.

L’articolo 1 della direttiva 2014/41 così dispone:

«1.   L’ordine europeo d’indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (…) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (…) ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva.

L’OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

(…)

4.   La presente direttiva non ha l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE, compresi i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità giudiziarie».

17.

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi indica che «[l]’OEI di cui al modulo figurante nell’allegato A è completato e firmato dall’autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette».

18.

L’articolo 6 della direttiva in parola stabilisce quanto segue:

«1.   L’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e

(…)

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall’autorità di emissione per ogni caso.

3.   Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l’autorità di esecuzione può consultare l’autorità di emissione in merito all’importanza di eseguire l’OEI. Dopo tale consultazione, l’autorità di emissione può decidere di ritirare l’OEI».

19.

L’articolo 11 della direttiva 2014/41, rientrante nel capo III, intitolato «Procedure e garanzie per lo Stato di esecuzione», così dispone:

«1.   Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 4, l’autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di un OEI qualora:

(…)

f)

sussistono seri motivi per ritenere che l’esecuzione dell’atto di indagine richiesto nell’OEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 6 TUE e della Carta;

(…)

4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un OEI, in tutto o in parte, l’autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l’autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest’ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.

(…)».

20.

In forza dell’articolo 14 della direttiva in parola:

«1.   Gli Stati membri assicurano che i mezzi d’impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti di indagine richiesti nell’OEI.

2.   Le ragioni di merito dell’emissione dell’OEI possono essere impugnate soltanto mediante un’azione introdotta nello Stato di emissione, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione.

3.   Laddove non comprometta la riservatezza di un’indagine ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione adottano le misure adeguate per far sì che siano fornite informazioni in merito alle possibilità di impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale, ove applicabili e in tempo utile per consentire che possano essere utilizzate efficacemente.

4.   Gli Stati membri assicurano che i termini per l’impugnazione siano uguali a quelli previsti in casi interni analoghi e siano applicati in modo da garantire che il diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone interessate.

5.   L’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione si informano reciprocamente sui mezzi di impugnazione contro l’emissione, il riconoscimento o l’esecuzione di un OEI.

6.   Un’impugnazione non sospende l’esecuzione dell’atto di indagine, a meno che ciò non abbia tale effetto in casi interni analoghi.

7.   Lo Stato di emissione tiene conto del fatto che il riconoscimento o l’esecuzione di un OEI sono stati impugnati con successo conformemente al proprio diritto nazionale. Fatte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nei procedimenti penali nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l’OEI».

21.

L’articolo 24 della direttiva qui in esame stabilisce quanto segue:

«1.   Laddove una persona, che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione, debba essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l’autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell’audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a norma dei paragrafi da 5 a 7.

(…)

2.   Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all’articolo 11, l’esecuzione di un OEI può essere rifiutata se:

a)

la persona sottoposta a indagini o l’imputato nega il proprio consenso; ovvero

b)

l’esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

(…)».

22.

A norma dell’articolo 34, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/41:

«1.   Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione temporanea in virtù dell’articolo 35, la presente direttiva sostituisce, a decorrere dal 22 maggio 2017, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili tra gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva:

a)

convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d’Europa, del 20 aprile 1959, i relativi due protocolli aggiuntivi e gli accordi bilaterali conclusi a norma dell’articolo 26 di tale convenzione;

b)

convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen[ ( 7 )];

c)

convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e relativo protocollo[ ( 8 )].

2.   La decisione quadro [2008/978] è sostituita per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva. Le disposizioni della decisione quadro [2003/577] sono sostituite per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva per quanto riguarda il sequestro probatorio.

Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro [2008/978] e, con riguardo al sequestro probatorio, alla decisione quadro [2003/577], si intendono fatti alla presente direttiva.

3.   In aggiunta alla presente direttiva gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri successivamente al 22 maggio 2017, solo laddove i medesimi consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove e a condizione che sia rispettato il livello delle salvaguardie di cui alla presente direttiva».

23.

L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva in parola indica che «[g]li Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 maggio 2017».

B.   Diritto bulgaro

24.

Conformemente all’articolo 160, paragrafo 1, del nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale), è possibile procedere alla perquisizione e al sequestro se sussistono sufficienti motivi per ritenere che, in un determinato luogo, si trovino determinati beni (documenti, oggetti, computer ecc.) contenenti informazioni rilevanti ai fini del procedimento.

25.

In forza dell’articolo 107, paragrafo 2, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l’articolo 13 di detto codice, l’audizione di un testimone, che non sia stata precedentemente eseguita nella fase istruttoria del procedimento penale, avviene su ordine del giudice. La perquisizione e il sequestro sono eseguiti nella fase giudiziale del procedimento su ordine del giudice.

26.

Le decisioni giudiziali che dispongono l’acquisizione di prove, come la perquisizione, il sequestro e l’audizione di testimoni, non possono essere impugnate né dalle parti del procedimento, né dalle persone interessate da detti provvedimenti e non sono soggette ad alcun controllo.

27.

Non è previsto nemmeno un controllo indiretto di dette decisioni, vale a dire un controllo effettuato unitamente alla decisione sul merito.

28.

In primis, in forza dell’articolo 318 del codice di procedura penale, la sentenza penale è esaminata unicamente su opposizione del pubblico ministero o su ricorso dell’imputato. Le persone i cui locali siano stati perquisiti o i cui beni siano stati sottoposti a sequestro, da una parte, e le persone sentite come testimoni, dall’altra, non sono legittimate a richiedere che, contestualmente alla verifica della sentenza penale, sia esaminata anche la legittimità della decisione giudiziaria con cui siano stati disposti, rispettivamente, la perquisizione o il sequestro e sia stata ammessa l’audizione.

29.

In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 305 del codice di procedura penale, in combinato disposto con l’articolo 301 di detto stesso codice, la decisione pronunciata dai giudici di merito in primo grado verte unicamente sulla colpevolezza dell’imputato e non sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’emissione di un ordine di perquisizione, di sequestro o di audizione di testimoni. Per quanto concerne la sentenza emanata in secondo grado, essa verte unicamente sulle questioni esaminate in primo grado. In particolare, il giudice di secondo grado verifica le modalità di esecuzione degli atti di indagine, e segnatamente il rispetto delle regole procedurali, senza controllare se la decisione che li ha disposti fosse fondata su ragioni sufficienti.

30.

In caso di danni cagionati da determinati atti giurisdizionali diretti contro l’imputato e di cui sia stata accertata l’illiceità, l’articolo 2 dello zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi (legge sulla responsabilità dello Stato e dei comuni per i danni causati) ( 9 ) prevede il pagamento di un risarcimento.

31.

Gli atti relativi alla pronuncia di una decisione concernente l’esecuzione di una perquisizione o di un sequestro o l’audizione di un testimone non sono rivolti all’imputato e non è giuridicamente possibile accertarne l’illegittimità. Pertanto, tali casi non rientrano tra quelli in cui è dovuto un risarcimento.

32.

Lo zakon za evropeyskata zapoved za razsledvane (legge sull’ordine europeo di indagine) ( 10 ) recepisce la direttiva 2014/41 nell’ordinamento giuridico bulgaro.

33.

Il giudice del rinvio precisa che, benché l’articolo 18 della legge sull’ordine europeo di indagine preveda mezzi d’impugnazione relativi all’esecuzione, da parte delle autorità bulgare, di un ordine europeo di indagine emesso dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, detta legge non contempla invece mezzi d’impugnazione nel quadro della procedura di emissione di un ordine siffatto.

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

34.

Le autorità giudiziarie bulgare contestano al sig. Ivan Dimov Gavanozov di aver diretto un’organizzazione criminale, in cui erano coinvolte anche altre tre persone, con l’obiettivo di eludere l’accertamento del debito ed evadere l’imposta sul valore aggiunto (IVA) attraverso l’emissione e l’utilizzo di documenti non corretti e l’irregolare detrazione dell’IVA assolta a monte. In particolare, al sig. Gavanozov è contestato di aver importato in Bulgaria, per mezzo di società interposte, zucchero proveniente da altri Stati membri (acquisto intracomunitario), tra cui la Repubblica ceca, [acquistato] presso il fornitore, la società X, rappresentata dal testimone Y; detta merce veniva poi venduta sul mercato nazionale senza documenti e senza liquidare né versare la relativa imposta. Secondo i documenti in possesso delle autorità giudiziarie, il sig. Gavanozov avrebbe realizzato un’esportazione di zucchero tramite cessione intracomunitaria verso la Romania. L’importo totale dell’IVA non liquidata e non versata ammonterebbe a 1128664,49 lev bulgari (BGN) (EUR 577085,85).

35.

Nella fase istruttoria del procedimento non sono stati compiuti atti di indagine volti all’acquisizione di prove in relazione alla società X e al testimone Y.

36.

Tuttavia, in base agli accertamenti, vi erano stati contatti personali e professionali tra il sig. Gavanozov e Y, avvenuti o con l’aiuto di un interprete o in lingua inglese, poiché nessuno dei due aveva padronanza della lingua madre dell’altro. Tuttavia, è anche emerso che il sig. Gavanozov aveva stipulato un contratto di rappresentanza esclusiva con la società X, di cui Y era il rappresentante, contratto redatto unicamente in lingua bulgara.

37.

Al fine di precisare la portata dei rapporti tra il sig. Gavanozov e Y, il giudice del rinvio, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), ordinava l’acquisizione di nuove prove.

38.

Quest’ultimo decideva così di disporre l’effettuazione di una perquisizione e un sequestro nei locali della società X, al fine di accertare se il contratto prodotto dal testimone Y si trovi tra i documenti di detta società e se esistano documenti redatti nel quadro dell’esecuzione di detto contratto. Il suddetto giudice ordinava altresì l’effettuazione di una perquisizione e un sequestro presso l’abitazione di Y per stabilire se egli custodisca nella propria abitazione documentazione relativa all’attività incriminata, e l’audizione di detto testimone mediante videoconferenza, essendosi egli rifiutato di comparire in Bulgaria a tal fine.

39.

Posto che i locali della società X e l’abitazione di Y si trovano sul territorio della Repubblica ceca, il giudice del rinvio decideva di emettere un ordine europeo di indagine volto a chiedere alle autorità giudiziarie ceche di compiere detti atti di indagine.

40.

Il giudice del rinvio afferma di aver incontrato, all’atto dell’adozione di detto ordine, talune difficoltà nel compilare la sezione J del modulo standard di ordine europeo di indagine ( 11 ) figurante nell’allegato A della direttiva 2014/41, concernente i mezzi d’impugnazione.

41.

A questo riguardo, nella decisione di rinvio, il suddetto giudice precisava che il diritto bulgaro non prevede alcun mezzo d’impugnazione contro l’adozione di tali atti di indagine.

42.

Egli osservava altresì che, a suo avviso, la normativa bulgara non è conforme all’articolo 14 della direttiva 2014/41 e viola il principio di effettività in quanto le persone interessate da provvedimenti di acquisizione di prove non dispongono di alcun mezzo d’impugnazione avverso i relativi atti sottostanti.

43.

In tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il diritto nazionale e la giurisprudenza nazionale siano compatibili con l’articolo 14 della direttiva 2014/41/UE nella parte in cui escludono l’impugnabilità, né direttamente mediante ricorso contro le decisioni giudiziarie, né indirettamente mediante separata azione risarcitoria, delle ragioni di merito alla base di un ordine europeo di indagine, avente ad oggetto la perquisizione in un’abitazione e in locali commerciali, il sequestro di determinati oggetti nonché l’ammissione dell’audizione di testimoni.

2)

Se l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva, riconosca direttamente alle persone interessate il diritto di impugnare la decisione giudiziaria relativa all’ordine europeo d’indagine, sebbene il diritto nazionale non preveda alcun rimedio processuale in tal senso.

3)

Se la persona contro cui è stata formulata l’accusa penale sia, in considerazione dell’articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e con l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva, una persona interessata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva, qualora i provvedimenti di acquisizione di prove siano rivolti nei confronti di un terzo.

4)

Se la persona che abiti o utilizzi i locali, nei quali debbano essere eseguiti la perquisizione e il sequestro, ovvero la persona, che debba essere sentita come testimone, debba essere considerata quale persona interessata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, in combinato disposto con il paragrafo 2, della direttiva».

IV. Analisi

A.   Sulla ricevibilità

44.

I governi ceco e austriaco hanno, esplicitamente e implicitamente, eccepito l’irricevibilità delle questioni pregiudiziali, sulla base del motivo che, poiché la decisione di rinvio è stata emessa allo scadere del termine di recepimento della direttiva 2014/41, quest’ultima non era ancora stata recepita né nella Repubblica ceca, né nella Repubblica di Bulgaria e una sua applicazione diretta non è possibile.

45.

A tal riguardo, ricordo, anzitutto, che la decisione di rinvio, recando la data del 23 maggio 2017, è successiva alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/41 fissato, all’articolo 36, paragrafo 1, di quest’ultima, al 22 maggio 2017.

46.

Successivamente, in pendenza del procedimento dinanzi alla Corte, la direttiva 2014/41 è stata recepita sia nella Repubblica di Bulgaria sia nella Repubblica ceca. Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, il giudice del rinvio ha così prodotto una copia della legge di recepimento e una lettera di accompagnamento. Inoltre, a seguito della scadenza del termine di recepimento, la Repubblica ceca ha trasmesso alla Commissione europea le misure di recepimento della direttiva 2014/41 ( 12 ).

47.

Infine, l’interpretazione chiesta dal giudice del rinvio, oltre ad essere pertinente, è altresì ad esso necessaria.

48.

Infatti, gli atti di perquisizione e di sequestro e l’audizione del teste Y, citati dal giudice del rinvio, riguardano un procedimento in corso in Bulgaria e sono finalizzati a stabilire se il sig. Gavanozov abbia effettivamente commesso una frode all’IVA.

49.

Inoltre, le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte vertono su una disposizione del diritto dell’Unione e, nella misura in cui consentiranno al giudice del rinvio di stabilire come compilare la sezione J, rispondono a un’esigenza oggettiva da quest’ultimo manifestata.

50.

Pertanto, a mio giudizio, le questioni pregiudiziali sono ricevibili.

B.   Nel merito

1. Sulla prima questione pregiudiziale

51.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, alla Corte se l’articolo 14 della direttiva 2014/41 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non prevede alcun mezzo d’impugnazione volto a consentire di contestare le ragioni di merito alla base dell’emissione di un ordine europeo di indagine concernente l’effettuazione di una perquisizione, il sequestro di determinati beni e l’ammissione dell’audizione di testimoni.

52.

A questo proposito, occorre osservare che le disposizioni di detta direttiva in materia di mezzi d’impugnazione dimostrano che, per il legislatore dell’Unione, siffatti mezzi d’impugnazione devono necessariamente essere previsti dagli Stati membri.

53.

Dall’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva di cui trattasi, ai sensi del quale «[i]l trasferimento delle prove può essere sospeso in attesa di una decisione relativa ad un mezzo d’impugnazione (…)», risulta così che il suddetto legislatore ha pienamente considerato l’esistenza di tali mezzi.

54.

Inoltre, poiché l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 richiede che «i mezzi d’impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti di indagine richiesti nell’[ordine europeo di indagine]», è, a mio giudizio, evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo greco, il legislatore dell’Unione ha presupposto l’esistenza di mezzi d’impugnazione avverso gli atti di indagine nell’ambito di casi interni ( 13 ) e ha imposto agli Stati membri di prevedere, in materia di ordine europeo di indagine, mezzi di impugnazione equivalenti.

55.

Pertanto, l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva de qua, pur non obbligando gli Stati membri a prevedere mezzi d’impugnazione aggiuntivi oltre a quelli esistenti nel quadro di un caso interno analogo ( 14 ), li obbliga, quanto meno, attraverso un «gioco di specchi», a prevedere mezzi di impugnazione applicabili agli atti di indagine richiesti in un ordine europeo di indagine che siano equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo ( 15 ).

56.

Ritengo che tale interpretazione della direttiva 2014/41 sia tanto più giustificata in quanto, nell’ambito di un’indagine penale, gli atti di indagine disposti dalle autorità competenti con l’obiettivo legittimo di acquisire elementi di prova possono essere invasivi e ledere i diritti fondamentali delle persone interessate come riconosciuti, in particolare, dalla Carta. Inoltre, tenuto conto delle peculiarità delle sanzioni penali, il processo che precede la loro comminazione deve, nella sua interezza, essere accompagnato da garanzie specifiche affinché siano rispettati i diritti fondamentali delle persone coinvolte ( 16 ).

57.

Di conseguenza, l’esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali da parte dei giudici nazionali ( 17 ), come reiteratamente sottolineato ( 18 ), è tanto più forte nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e la possibilità di contestare le ragioni di merito alla base di un ordine europeo di indagine riveste, quindi, un’importanza del tutto particolare.

58.

Infine, tale interpretazione non è rimessa in discussione dal fatto che i mezzi di acquisizione di prove siano rivolti a un terzo che ha lo status di testimone.

59.

Infatti, si deve constatare che, all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2014/41, il legislatore dell’Unione non ha circoscritto l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali ai diritti della difesa delle persone che sono sottoposte a un procedimento penale.

60.

D’altronde, benché talune disposizioni della direttiva di cui trattasi, come l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), pongano l’accento sui diritti della «persona sottoposta a indagini o imputata», altre norme, tra cui, in particolare, gli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), 13, paragrafo 2, 14 e 22 si ricollegano alla nozione di «persona interessata».

61.

Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41, letto alla luce del considerando 19 della stessa, e il successivo articolo 14 stabiliscono che le garanzie enunciate dal legislatore dell’Unione, in termini di mezzi di impugnazione o di motivi di non esecuzione o di non riconoscimento sono previste a beneficio della «persona interessata», e non della «persona sottoposta a indagini» o della «persona imputata».

62.

Orbene, a mio avviso, il ricorso a espressioni differenti è tutt’altro che insignificante, tanto più che, nell’ambito della direttiva 2014/41, gli atti di indagine oggetto di una richiesta di ordine europeo di indagine possono riguardare la «persona sottoposta a indagini», la «persona imputata» o soggetti terzi e arrecare, pertanto, pregiudizio ai loro diritti.

63.

Nell’ambito dell’indagine oggetto del procedimento principale, a carico del sig. Gavanozov, Y, pur avendo lo status di testimone, è interessato dagli atti di indagine ivi richiesti volti ad acquisire prove contro il sig. Gavanozov. La perquisizione e il sequestro sarebbero pertanto compiuti presso il suo domicilio ed egli sarebbe sottoposto ad audizione.

64.

Ne consegue che la nozione di «persona interessata», ai sensi della direttiva 2014/41, si riferisce anche a un testimone, come Y, destinatario di atti di indagine richiesti in un ordine europeo di indagine.

65.

Orbene, dall’illustrazione del diritto nazionale e dalle ripetute condanne della Repubblica di Bulgaria da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, evidenziate nella decisione di rinvio ( 19 ), emerge che il diritto bulgaro non prevede alcun mezzo d’impugnazione che consenta a un testimone di contestare le ragioni di merito degli atti di indagine compiuti nel quadro dei procedimenti nazionali, come una perquisizione e un sequestro, né di ottenere, in maniera efficace un qualche indennizzo nell’ambito di una domanda di risarcimento del danno ( 20 ).

66.

Inoltre, in base alle informazioni fornite dal giudice del rinvio ( 21 ), il recepimento nel diritto bulgaro della direttiva 2014/41 non ha introdotto la possibilità per un testimone, come Y, che sia oggetto di una perquisizione, di un sequestro e di un’audizione, di contestare le ragioni di merito alla base di detti atti di indagine.

67.

A mio giudizio, dalle considerazioni che precedono devono trarsi due conclusioni.

68.

In primo luogo, ne deduco che la normativa bulgara non è conforme all’articolo 14 della direttiva 2014/41.

69.

In secondo luogo, quest’ultima disposizione, letta alla luce dei diritti fondamentali, osta all’emissione, da parte di un’autorità, nella specie bulgara, di una richiesta di ordine europeo di indagine.

70.

Infatti, posto che la direttiva 2014/41 prevede garanzie ( 22 ), quali un mezzo di impugnazione che permetta di contestare le ragioni di merito alla base degli atti di indagine richiesti in un ordine europeo di indagine, in mancanza di siffatte garanzie, il meccanismo dell’ordine europeo di indagine non può essere attivato.

71.

Tale posizione si evince, in primis, dall’interpretazione della sezione J.

72.

Malgrado le discrepanze tra le diverse versioni linguistiche di detta sezione J ( 23 ), ritengo che, interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della direttiva 2014/41 ( 24 ), in forza del suo punto 1, essa richieda all’autorità di emissione di indicare al suo omologo dello Stato di esecuzione se sia stato fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l’emissione di un ordine europeo di indagine di cui al modulo figurante all’allegato A di detta direttiva e, in base al suo punto 2, di fornire le informazioni sui mezzi di impugnazione e sulla disponibilità di assistenza nello Stato di emissione.

73.

In tal senso, da una parte, non riesco a vedere quale utilità possa avere, per lo Stato di esecuzione, il fatto di sapere che nello Stato membro di emissione si sarebbe già fatto ricorso a un mezzo di impugnazione contro un ordine europeo d’indagine, ai sensi di un qualsiasi ordine di indagine europeo.

74.

Per contro, nel caso in cui un atto di indagine non necessiti di essere mantenuto riservato ( 25 ), un eventuale ricorso a un mezzo di impugnazione contro l’ordine europeo di indagine rappresenta un’informazione importante per lo Stato di esecuzione in quanto l’accoglimento di un tale mezzo d’impugnazione potrebbe rimettere in discussione detto atto di indagine.

75.

D’altra parte, la sezione J, punto 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2014/41, implica che le autorità dello Stato di esecuzione possono avvisare la persona destinataria degli atti di indagine della possibilità di contestare le ragioni di merito alla base dell’emissione dell’ordine europeo di indagine nello Stato di emissione, fornendole, se del caso, informazioni in merito all’assistenza legale o linguistica di cui può beneficiare all’interno di detto Stato ( 26 ).

76.

Del resto, la necessità di inserire nella sezione J, punto 2, le informazioni relative ai mezzi di impugnazione nello Stato di emissione garantisce anche l’effettività dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione degli ordini europei di indagine e, in particolare, del motivo enunciato nell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), di detta direttiva.

77.

Orbene, in mancanza di mezzi di impugnazione previsti nello Stato di emissione, il modulo figurante nell’allegato A della direttiva di cui trattasi non può essere compilato, non può essere fornito il quadro completo della richiesta di ordine europeo di indagine ( 27 ) e detta richiesta non può essere formulata, né, tantomeno, accolta.

78.

In secondo luogo, la normativa bulgara e la carente protezione dei diritti fondamentali che essa comporta precludono l’applicazione del meccanismo di riconoscimento reciproco, centrale all’ordine europeo di indagine.

79.

Il riconoscimento reciproco poggia sulla premessa dell’esistenza, tra gli Stati membri, di una fiducia reciproca intesa come «[la] certezza che tutti i cittadini europei hanno accesso ad un sistema giudiziario rispondente a livelli di qualità elevati» ( 28 ). Di conseguenza, essa impone agli Stati membri di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino i diritti fondamentali riconosciuti il dal diritto dell’Unione ( 29 ) e implica che «gli Stati membri poss[a]no (…) a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri» ( 30 ).

80.

Tuttavia, sottolineo che l’utilizzo del verbo «possono» da parte della Corte non comporta alcun obbligo e che il considerando 19 della direttiva 2014/41 rimanda al carattere relativo di una siffatta presunzione ( 31 ).

81.

Nella specie, a mio giudizio, tenuto conto delle ripetute accertate violazioni degli articoli 3, 8 e 13 della CEDU da parte della Repubblica di Bulgaria, della mancata modifica del codice di procedura penale, del fatto che il giudice del rinvio nutre esso stesso dubbi quanto alla compatibilità della normativa bulgara con i diritti fondamentali e della mancata previsione di un mezzo di impugnazione in sede di recepimento della direttiva 2014/41, è evidente che non può operare la presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte di detto Stato membro in materia.

82.

Infatti, come ripetutamente stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, l’impossibilità, in Bulgaria, per un terzo destinatario di atti di indagine come perquisizioni o sequestri, che implicano per loro natura una violazione del diritto al rispetto della vita privata, di contestarne le sottostanti ragioni di merito, costituisce una carenza manifesta di tutela del diritto al rispetto della vita privata ( 32 ).

83.

Nei casi in cui non opera la presunzione secondo cui uno Stato membro rispetta i diritti fondamentali, non può essere pretesa la fiducia reciproca da parte degli altri Stati membri, con la conseguenza che il riconoscimento reciproco non può trovare applicazione e andare a beneficio di tale Stato membro.

84.

Aggiungo che, in una situazione siffatta, la possibilità per lo Stato di esecuzione, sottolineata dal governo ungherese, di avvalersi dell’articolo 11 della direttiva 2014/41, non è sufficiente.

85.

Oltre al fatto che il ricorso ai motivi di non esecuzione e di non riconoscimento rappresenta un’eccezione, da interpretarsi restrittivamente ( 33 ), al principio di esecuzione degli ordini europei di indagine derivante dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/41, il ricorso all’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva de qua richiede, a norma del considerando 19, una valutazione caso per caso al fine di superare la presunzione di conformità ai diritti fondamentali.

86.

Orbene, a mio avviso, se la valutazione dell’effettività dei mezzi di impugnazione può giustificare, caso per caso, l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41, l’assenza di ogni possibilità di ricorso potrebbe comportare, come sottolinea correttamente il governo austriaco, un uso sistematico di detta disposizione mettendo in discussione la rilevanza pratica dell’ordine europeo di indagine.

87.

Inoltre, in condizioni come quelle presenti nella Repubblica di Bulgaria, l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41 genera un innegabile rischio di non riconoscimento o non esecuzione a geometria variabile tra gli Stati membri e, in definitiva, grava di una responsabilità oltremodo importante le autorità di esecuzione che possono esporsi a una violazione delle disposizioni della CEDU ( 34 ).

88.

Infine, l’interpretazione della direttiva 2014/41 da me proposta ben si concilia con la necessaria effettività del meccanismo dell’ordine europeo d’indagine.

89.

Infatti, il legislatore dell’Unione ha accompagnato l’esecuzione dell’ordine europeo di indagine di garanzie volte a proteggere le persone interessate dagli atti di indagine. Pertanto, uno Stato membro che scelga di non recepire la direttiva 2014/41 sotto questo profilo, di non prevedere tali garanzie e, di conseguenza, di non rispettare l’equilibrio risultante dalla direttiva in esame tra la natura invasiva degli atti di indagine e la possibilità di impugnarli, non può beneficiare del meccanismo dell’ordine europeo di indagine.

90.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, ritengo, da una parte, che l’articolo 14 della direttiva 2014/41 osti alla normativa bulgara e, dall’altra, che detto articolo, letto alla luce dei diritti fondamentali, osti all’emissione di una richiesta di ordine europeo d’indagine da parte di un’autorità bulgara.

2. Sulla seconda questione pregiudiziale

91.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, alla Corte se, in mancanza di mezzi di impugnazione previsti a tal fine dal diritto interno, l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2014/41 possa essere invocato da un singolo dinanzi a un giudice nazionale al fine di contestare le ragioni di merito alla base dell’emissione di un ordine europeo di indagine.

92.

A mio giudizio, muovendo dalla premessa dell’esistenza, negli Stati membri, di mezzi di impugnazione che permettono di contestare le ragioni di merito che hanno giustificato l’emissione di un ordine europeo di indagine, attraverso l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva di cui trattasi, il legislatore dell’Unione mira a evitare che tali motivi siano impugnati nello Stato di esecuzione e assoggettati a controllo dai giudici di quest’ultimo ( 35 ).

93.

Pertanto, l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva de qua non introduce, in quanto tale, nello Stato di emissione, né tantomeno nello Stato di esecuzione, un mezzo di impugnazione che permette di contestare le ragioni di merito alla base dell’emissione di un ordine europeo di indagine.

94.

Tuttavia, in forza del combinato disposto dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/41, nel sistema dell’ordine europeo di indagine l’esistenza di un siffatto mezzo di impugnazione rappresenta un obbligo a carico degli Stati membri.

95.

Orbene, un tale obbligo non può restare lettera morta a causa del mancato corretto recepimento della direttiva di cui trattasi.

96.

A questo riguardo, ricordo che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo non corretto ( 36 ).

97.

Così, non è escluso che, ove lo Stato di emissione non abbia previsto alcun mezzo di impugnazione per contestare le ragioni di merito alla base dell’emissione di un ordine europeo di indagine, ma abbia previsto mezzi siffatti in casi interni analoghi, la persona interessata dagli atti di indagine possa avvalersi dell’equivalenza contemplata dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/41.

98.

Tuttavia, se il diritto nazionale non prevede alcun mezzo di impugnazione nel quadro di indagini nazionali analoghe, l’effetto diretto della disposizione in esame non può giustificare la creazione ex nihilo di un mezzo di impugnazione contro un atto di indagine europeo.

99.

Se una circostanza siffatta giustifica, a maggior ragione, che, in mancanza di qualsiasi possibilità di ricorso, un’autorità bulgara non possa emettere un ordine europeo di indagine, essa dovrebbe comportare l’avvio, da parte della Commissione, di un procedimento per inadempimento per errato recepimento della direttiva.

100.

Pertanto, ritengo che, in mancanza di mezzi di impugnazione previsti dal diritto nazionale nell’ambito di casi interni analoghi, l’articolo 14 della direttiva 2014/41 non possa essere invocato da un singolo dinanzi a un giudice nazionale al fine di contestare le ragioni di merito alla base dell’emissione di un ordine europeo di indagine.

3. Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale

101.

Con la terza e la quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, essenzialmente, se la persona contro cui è stata formulata l’accusa penale sia una «persona interessata» ai sensi della direttiva 2014/41, quando i provvedimenti di acquisizione delle prove sono rivolti nei confronti di un terzo e se detto terzo, nella specie la persona che abita o utilizza i locali nei quali devono essere eseguiti la perquisizione e il sequestro ovvero la persona che deve essere sentita come testimone, debba anch’essa essere considerata quale «persona interessata» ai sensi di detta direttiva.

102.

Avendo il giudice del rinvio precisato anche che, in caso di risposta affermativa alla seconda questione, l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2014/41 rappresenterebbe il fondamento per mettere a disposizione di dette persone un mezzo di impugnazione, alla luce della risposta che propongo di dare alla seconda questione pregiudiziale, non sembra, a priori, necessario rispondere a queste questioni pregiudiziali.

103.

Tuttavia, a mio parere, l’interpretazione della nozione di «persona interessata» ai sensi della direttiva 2014/41 è utile al giudice del rinvio per determinare le prescrizioni ivi contenute.

104.

A questo proposito, come correttamente sottolineato dalla Commissione, la direttiva in parola non ha né per oggetto, né per effetto di armonizzare il quadro giuridico di detti atti di indagine e i relativi mezzi di impugnazione in seno agli Stati membri. Di conseguenza, l’organizzazione di detti mezzi di impugnazione rientra nell’autonomia procedurale di ciascuno Stato membro.

105.

Tuttavia, a tal riguardo, posto che la direttiva 2014/41 succitata prevede garanzie a favore delle persone interessate dagli atti di indagine, la nozione di «persona interessata» sembra dover essere oggetto di un’interpretazione autonoma nell’ambito della direttiva 2014/41.

106.

Per quanto concerne la persona che, seppur destinataria degli atti di indagine, abbia lo status di terzo nell’ambito del procedimento penale, è sufficiente sottolineare come, dai paragrafi da 58 a 64 delle presenti conclusioni, risulti che essa ricade nella nozione di «persona interessata» ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2014/41.

107.

Quanto alla persona contro cui è stata formulata l’accusa penale ma che non è destinataria dei provvedimenti di acquisizione di prove disposti nell’ordine europeo di indagine, anch’essa ha lo status di «persona interessata» ai sensi della direttiva in parola ove i provvedimenti di cui trattasi possano ledere i suoi interessi nell’ambito del procedimento in causa, ad esempio, qualora gli elementi acquisiti possano servire come prova a suo carico.

V. Conclusione

108.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) come segue:

1)

L’articolo 14 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di previsione da parte della normativa di uno Stato membro, quale la normativa bulgara, di qualsiasi possibilità di contestare le ragioni di merito di un atto di indagine richiesto con un ordine europeo di indagine, esso osta a siffatta normativa e all’emissione, da parte di tale Stato membro, di un ordine europeo di indagine.

2)

L’articolo 14 della direttiva 2014/41 non può essere invocato da un singolo dinanzi a un giudice nazionale al fine di contestare le ragioni di merito alla base dell’emissione di un ordine europeo di indagine, in mancanza di mezzi di impugnazione previsti dal diritto nazionale nell’ambito di casi interni analoghi.

3)

La nozione di «persona interessata» ai sensi della direttiva 2014/41 ricomprende un testimone destinatario di atti di indagine richiesti in un ordine europeo di indagine e la persona contro cui è stata formulata l’accusa penale ma che non è destinataria degli atti di indagine contemplati da un ordine europeo di indagine.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) In un primo tempo, mediante l’atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU 2000, C 197, pag. 1) e il protocollo della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, stabilito dal Consiglio a norma dell’articolo 34 del trattato sull’Unione europea (GU 2001, C 326, pag. 2) e, in un secondo tempo, con la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU 2003, L 196, pag. 45) e della decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU 2008, L 350, pag. 72).

( 3 ) V. considerando 5 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).

( 4 ) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 e dell’adozione, da parte del Consiglio europeo, del «Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (GU 2010, C 115, pag. 1) e conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, la direttiva 2014/41 si fonda sul principio di riconoscimento reciproco. A norma del suo considerando 38, l’obiettivo del testo in esame è il riconoscimento reciproco di decisioni adottate ai fini dell’acquisizione di prove e, in forza del suo articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri devono eseguire un ordine europeo di indagine sulla base del principio del riconoscimento reciproco.

( 5 ) In prosieguo: la «Carta».

( 6 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU».

( 7 ) Convenzione del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 (GU 2000, L 239, pag. 19).

( 8 ) V. nota 2 delle presenti conclusioni.

( 9 ) DV n. 60, del 5 agosto 1988.

( 10 ) DV n. 16, del 20 febbraio 2018.

( 11 ) In prosieguo: la «sezione J».

( 12 ) Dettagli in merito alle suddette misure sono reperibili al seguente indirizzo Internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=celex:32014L0041.

( 13 ) Questa posizione mi sembra essere condivisa dal governo austriaco e dalla Commissione.

( 14 ) Osservo, comunque che, in forza del considerando 22 della direttiva di cui trattasi, gli Stati membri possono prevedere mezzi di impugnazione aggiuntivi che permettano di contestare un ordine europeo di indagine.

( 15 ) Detta interpretazione trova conferma nel considerando 22 della direttiva 2014/41, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, è idoneo a precisare il contenuto della direttiva [v. sentenza dell’11 giugno 2015, Zh. e O. (C‑554/13, EU:C:2015:377, punto 42)]. A mio giudizio, ne consegue che, benché la direttiva di cui trattasi obblighi gli Stati membri a prevedere mezzi d’impugnazione equivalenti a quelli previsti in relazione alle misure interne simili, in linea di principio e fatto salvo il rispetto del principio di effettività, essa non viola la competenza riconosciuta agli Stati membri di prevedere mezzi d’impugnazione siffatti per gli atti di indagine lesivi di un diritto fondamentale.

( 16 ) V. Hagueneau-Moizard, C., Gazin F., e Leblois-Happe J., Les fondements du droit pénal européen, Larcier, Bruxelles, 2015, pag. 55.

( 17 ) A tal riguardo, ricordo che, secondo la Corte, compete segnatamente ai giudici nazionali garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento in forza di detto diritto [v. sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 50 e giurisprudenza citata)].

( 18 ) Rimando, a questo riguardo, al considerando 12 e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2014/41. Tale esigenza deve essere distinta dall’obbligo gravante sull’Unione di rispettare i diritti fondamentali nell’attuare la competenza penale che il Trattato le riconosce.

( 19 ) Nella decisione di rinvio, dopo aver illustrato la normativa nazionale, viene precisato che, a seguito delle sentenze della Corte EDU del 26 luglio 2007, Peev c. Bulgaria (CE:ECHR:2007:0726JUD006420901), e del 22 maggio 2008, Iliya Stefanov c. Bulgaria (CE:ECHR:2008:0522JUD006575501), la Repubblica di Bulgaria si è impegnata a modificare il diritto interno in modo da consentire un controllo giurisdizionale a posteriori dell’ordine giudiziario di perquisizione e di sequestro su richiesta delle persone interessate dalla perquisizione e dal sequestro. Da detta decisione emerge altresì che tali modifiche al diritto bulgaro non sono ancora state adottate.

( 20 ) È vero che la possibilità di contestare le ragioni di merito degli atti di indagine in materia penale non coincide con la possibilità di chiedere il risarcimento di un danno causato da tali misure. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la possibilità di ottenere un risarcimento ove una perquisizione o un sequestro siano stati disposti o eseguiti illegittimamente è parte integrante del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13 della CEDU. Per quanto concerne l’analisi del diritto bulgaro, il ruolo e l’importanza dell’azione per il risarcimento del danno non devono essere sottostimate posto che, come sottolineato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in mancanza di mezzi di impugnazione che permettano di contestare la legittimità delle perquisizioni e sequestri, la possibilità di agire in via risarcitoria è essenziale [Corte EDU, 22 maggio 2008, Iliya Stefanov c. Bulgaria (CE:ECHR:2008:0522JUD006575501, § 59), e 19 gennaio 2017, Posevini c. Bulgaria (CE:ECHR:2017:0119JUD006363814, § 84)].

( 21 ) Mediante lettera, il giudice del rinvio ha così informato la Corte dell’intervenuto recepimento della direttiva di cui trattasi, comunicandole al riguardo che, benché l’articolo 18 della legge sull’ordine europeo di indagine preveda un mezzo di impugnazione relativo all’esecuzione, da parte delle autorità bulgare, di un ordine europeo di indagine emesso dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, detta legge non contempla alcun mezzo di impugnazione nel quadro della procedura di emissione di un ordine siffatto.

( 22 ) La possibilità di impugnare le ragioni di merito alla base dell’emissione di un ordine europeo di indagine, riconosciuta dall’articolo 14 della direttiva 2014/41 e, in termini più generali, le garanzie ivi previste, non sono le uniche garanzie introdotte dal legislatore dell’Unione. Così, il fatto che, per definizione, un ordine europeo di indagine è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro è, di per sé, una garanzia. L’articolo 1, paragrafo 3, di detta direttiva prevede altresì che, nel quadro dei diritti della difesa, l’emissione di un ordine europeo di indagine può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato. Inoltre, benché l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva di cui trattasi ricordi che essa non ha l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali, vari obblighi gravanti sia sullo Stato di emissione sia sullo Stato di esecuzione concernono la garanzia del rispetto di detti diritti. In particolare, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 precisa che un ordine europeo di indagine può essere emesso unicamente se necessario e proporzionato ai fini dei procedimenti in cui tale ordine può inserirsi, tenuto conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata. In forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva di cui trattasi, se ha motivo di ritenere che detta condizione non sia stata rispettata, l’autorità di esecuzione può consultare l’autorità di emissione in merito all’importanza di eseguire l’ordine europeo di indagine. Dopo tale consultazione, l’autorità di emissione può decidere di ritirare detto ordine. Infine, in forza dell’articolo 11 della direttiva de qua, lo Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione per diversi motivi, tra cui la contrarietà al principio del ne bis in idem o il rispetto degli obblighi di detto Stato in materia di diritti fondamentali.

( 23 ) La versione in lingua francese della sezione J precisa: «Veuillez indiquer si un recours a déjà été formé contre l’émission d’une décision d’enquête européenne (…)». Analogamente, la versione inglese indica: «Please indicate if a legal remedy has already been sought against the issuing of an EIO (…)». Per contro, la versione in lingua spagnola della sezione J reca la formulazione «Sírvase indicar si ya se ha interpuesto algún recurso contra la emisión de la OEI (…)» (il corsivo è mio).

( 24 ) V. sentenza del 29 aprile 2015, Léger (C‑528/13, EU:C:2015:288, punto 35).

( 25 ) Contrariamente, ad esempio, agli atti di sequestro o di perquisizione, che, per essere efficaci, devono avvenire a sorpresa e restare riservati sino all’esecuzione.

( 26 ) Tale obbligo di informazione a carico degli Stati membri è esplicitato anche nel considerando 22 della direttiva 2014/41.

( 27 ) Sottolineo, a questo riguardo, che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, l’ordine europeo d’indagine di cui al modulo figurante nell’allegato A è completato e firmato dall’autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette. Inoltre, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva in esame, l’autorità di esecuzione informa l’autorità di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile del fatto che è impossibilitata ad adottare una decisione sul riconoscimento o sull’esecuzione a motivo del fatto che il modulo previsto nell’allegato A è incompleto o manifestamente inesatto. Ne consegue che il modulo figurante nell’allegato A della direttiva di cui trattasi formalizza l’ordine europeo di indagine e che le informazioni ivi richieste mirano a fornire allo Stato di esecuzione chiarimenti in merito agli atti di indagine richiesti, all’indagine in cui essi si inseriscono e al loro contesto giuridico.

( 28 ) V. programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea (GU 2005, C 53, pag. 1) (parte III, punto 3.2.). V., altresì, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 35 e giurisprudenza citata).

( 29 ) V. sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 36 e giurisprudenza citata).

( 30 ) Sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 37 e giurisprudenza citata).

( 31 ) Altri testi adottati di recente nel quadro dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia si riferiscono a una presunzione del rispetto, da parte degli Stati membri, dei diritti fondamentali, come, in particolare, il considerando 34 del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU 2018, L 303, pag. 1).

( 32 ) V. Corte EDU, 15 ottobre 2013, Gutsanovi c. Bulgaria (CE:ECHR:2013:1015JUD003452910, § 67 e § da 208 a 212); 16 febbraio 2016, Govedarski c. Bulgaria (CE:ECHR:2016:0216JUD003495712, § da 38 a 40 e § da 72 a 75); 31 marzo 2016, Stoyanov e a. c. Bulgaria (CE:ECHR:2016:0331JUD005538810, § da 114 a 116), e 9 giugno 2016, Popovi c. Bulgaria (CE:ECHR:2016:0609JUD003965111, § 49, 89 e 93). A tal riguardo, ricordo, ad ogni buon fine, che dalle spiegazioni relative alla Carta (GU 2007, C 303, pag. 17) risulta che il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta si basa sull’articolo 13 della CEDU. Orbene, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il significato e la portata dei diritti da essa riconosciuti sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione e la circostanza, menzionata nelle spiegazioni relative alla Carta, che la tutela nel diritto dell’Unione è più estesa in quanto garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice è, nella specie, irrilevante.

( 33 ) V., per analogia, la giurisprudenza sul mandato di arresto europeo e, in particolare, sentenze del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone) (C‑268/17, EU:C:2018:602, punto 52), e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41).

( 34 ) A questo proposito, ricordo che, tenuto conto della sentenza della Corte EDU del 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, § 358, 360 e 367), l’esistenza di un siffatto rischio di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, lungi dall’essere incerta, è stata presa seriamente in considerazione dal legislatore dell’Unione nel quadro dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41.

( 35 ) V. relazione sull’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’ordine europeo di indagine penale (documento n. 9288/10, ADD 1, del 3 giugno 2010, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑9288-2010-ADD-1/it/pdf) (pag. 14).

( 36 ) V., in particolare, sentenza del 21 novembre 2018, Ayubi (C‑713/17, EU:C:2018:929, punto 37 e giurisprudenza citata).

Top