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Document 62017CA0506

    Causa C-506/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 novembre 2018 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia [Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Messa in discarica dei rifiuti — Direttiva 1999/31/CE — Articolo 14, lettere b) e c) — Autorizzazione al funzionamento — Chiusura dei siti non autorizzati — Autorizzazione dei lavori necessari sulla base del piano di adeguamento del sito approvato — Fissazione di un periodo transitorio per l’esecuzione del piano]

    GU C 35 del 28.1.2019, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 35/6


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 novembre 2018 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia

    (Causa C-506/17) (1)

    ([Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Messa in discarica dei rifiuti - Direttiva 1999/31/CE - Articolo 14, lettere b) e c) - Autorizzazione al funzionamento - Chiusura dei siti non autorizzati - Autorizzazione dei lavori necessari sulla base del piano di adeguamento del sito approvato - Fissazione di un periodo transitorio per l’esecuzione del piano])

    (2019/C 35/08)

    Lingua processuale: lo sloveno

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, E. Sanfrutos Cano e M. Žebre, successivamente, E. Sanfrutos Cano, B. Rous Demiri e F. Thiran, e in ultimo, E. Sanfrutos Cano, B. Rous Demiri, F. Thiran e C. Hermes, agenti)

    Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: J. Morela e N. Pintar Gosenca, agenti)

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica di Slovenia, non avendo adottato le misure necessarie:

    affinché, entro e non oltre il 16 luglio 2009, conformemente agli articoli 7, lettera g), e 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, si procedesse alla chiusura delle discariche di Dragonja, Dvori, Rakek-Pretržje, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec-Steklarna, Tuncovec-OKP e Bočna-Podhom, che non hanno ottenuto, ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva, un’autorizzazione a continuare a funzionare, e

    affinché, entro e non oltre il 16 luglio 2009, la discarica di Ostri vrh fosse messa in conformità con i requisiti fissati dalla direttiva 1999/31, ad eccezione dei requisiti di cui al punto 1 dell’allegato I,

    è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 14, lettera b), e dell’articolo 14, lettera c), della direttiva 1999/31.

    2)

    La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.


    (1)  GU C 357 del 23.10.2017.


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