EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0098

Causa T-98/16: Ricorso proposto il 4 marzo 2016 — Italia/Commissione

GU C 145 del 25.4.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 145/34


Ricorso proposto il 4 marzo 2016 — Italia/Commissione

(Causa T-98/16)

(2016/C 145/42)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, S. Fiorentino e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione europea n. C (2015) 9526 final del 23 dicembre 2015, notificata nella medesima data, relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di BANCA TERCAS (Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.A.);

Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che costituisce aiuto di Stato, concesso in violazione dell’art. 108, par. 3, TFUE e incompatibile con il mercato interno, un contributo di complessivi 295,14 milioni di euro erogato in favore di Banca Tercas dal Fondo interbancario di tutela dei depositi. Tale contributo è la risultante di tre distinte misure: un contributo a fondo perduto di 265 milioni di euro (misura 1), una garanzia di 35 milioni di euro (con un elemento di aiuto calcolabile in 0,14 milioni di euro) accordata a copertura di esposizioni creditizie di Banca Tercas verso un gruppo imprenditoriale italiano (misura 2) e, infine, un ulteriore contributo a fondo perduto di 30 milioni di euro, a copertura dei costi fiscali dell’operazione (misura 3).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107, par. 1, TFUE e l’erronea ricostruzione del fatto, relativamente alla natura pubblica delle risorse oggetto delle misure controverse.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione erra nel qualificare le risorse utilizzate dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quali risorse pubbliche, non tenendo conto, in particolare, dei principi affermati dalla Corte nelle sentenze 15 luglio 2004, causa C-354/02, Pearle e a. e del 30 maggio 2013, causa C-677/11, Doux Èlevage.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107, par. 1, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, relativamente alla imputabilità allo Stato delle misure controverse.

Si afferma a questo riguardo che la decisione erra nel ritenere imputabili allo Stato le misure controverse, non tenendo conto del fatto che esse conseguono alla autonoma decisione di organismo di diritto privato, quale il Fondo interbancario di tutela dei depositi e che nessuna autorità pubblica ha esercitato alcuna influenza indebita o pressione per pervenire a tale decisione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107, par. 1, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, relativamente alla concessione di un vantaggio selettivo. Erronea applicazione del criterio del MEIP.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione è erronea per non avere considerato che le misure controverse erano, altresì, conformi al c.d. criterio del MEIP, apparendo economicamente opportuno per il Fondo interbancario di tutela dei depositi rispetto allo scenario alternativo che si sarebbe determinato in conseguenza della liquidazione concorsuale di Banca Tercas.

4.

Quarto motivo vertente sulla violazione dell’art. 107, par. 3, lett. b) ed erronea ricostruzione del fatto, relativamente alla valutazione di compatibilità con il mercato interno del supposto aiuto di Stato.

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha, infine, errato nel ritenere incompatibili con il mercato interno le misure controverse, anche nel caso in cui dovessero essere qualificate quale aiuto di Stato.


Top