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Document 62016TN0098
Case T-98/16: Action brought on 4 March 2016 — Italy v Commission
Causa T-98/16: Ricorso proposto il 4 marzo 2016 — Italia/Commissione
Causa T-98/16: Ricorso proposto il 4 marzo 2016 — Italia/Commissione
GU C 145 del 25.4.2016, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 145/34 |
Ricorso proposto il 4 marzo 2016 — Italia/Commissione
(Causa T-98/16)
(2016/C 145/42)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, S. Fiorentino e P. Gentili, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione della Commissione europea n. C (2015) 9526 final del 23 dicembre 2015, notificata nella medesima data, relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di BANCA TERCAS (Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.A.); |
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Condannare la Commissione al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che costituisce aiuto di Stato, concesso in violazione dell’art. 108, par. 3, TFUE e incompatibile con il mercato interno, un contributo di complessivi 295,14 milioni di euro erogato in favore di Banca Tercas dal Fondo interbancario di tutela dei depositi. Tale contributo è la risultante di tre distinte misure: un contributo a fondo perduto di 265 milioni di euro (misura 1), una garanzia di 35 milioni di euro (con un elemento di aiuto calcolabile in 0,14 milioni di euro) accordata a copertura di esposizioni creditizie di Banca Tercas verso un gruppo imprenditoriale italiano (misura 2) e, infine, un ulteriore contributo a fondo perduto di 30 milioni di euro, a copertura dei costi fiscali dell’operazione (misura 3).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107, par. 1, TFUE e l’erronea ricostruzione del fatto, relativamente alla natura pubblica delle risorse oggetto delle misure controverse.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107, par. 1, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, relativamente alla imputabilità allo Stato delle misure controverse.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107, par. 1, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, relativamente alla concessione di un vantaggio selettivo. Erronea applicazione del criterio del MEIP.
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4. |
Quarto motivo vertente sulla violazione dell’art. 107, par. 3, lett. b) ed erronea ricostruzione del fatto, relativamente alla valutazione di compatibilità con il mercato interno del supposto aiuto di Stato.
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